TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-01-04, n. 201600008

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-01-04, n. 201600008
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201600008
Data del deposito : 4 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 14666/2014 REG.RIC.

N. 00008/2016 REG.PROV.COLL.

N. 14666/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14666 del 2014, proposto da:
C M, rappresentato e difeso dagli avv. F R, M P, con domicilio eletto presso Marco Selvaggi in Roma, Via Nomentana, 76;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, e Corpo Forestale dello Stato, in persona del Capo pro tempore;
Commissione del concorso pubblico per esami per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato, bandito con DCC 23 novembre 2011, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Alfonso Montefusco, non costituito;

per l'annullamento

del decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 24.7.2014 (recante prot, n. 15094 e della cui pubblicazione sul B.U.del CFS del 29.7.2014 è stato dato avviso in GU 4° S.S. Concorsi ed Esami n. 59 del 29.7.2014) con cui e' stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per la nomina di n. 400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato (di cui al DCC 23.11.2011, in GU S.S. Concorsi ed Esami n. 94 del 29.11.2011), e degli altri atti preparatori, istruttori, connessi e conseguenti analiticamente elencati in ricorso, nella parte in cui il dott. C M è stato collocato alla posizione n. 684 (adesso n. 683 a seguito di rettifica), con punti complessivi 50,51 di cui 28.51 ottenuti nella prova scritta;
all’art. 1, comma 5, è stata approvata la graduatoria dei n. 826+84 idonei aspiranti ai n. 251 posti aumentati a 265 posti non riservati, con contestuale nomina dei corrispondenti 265 vincitori (adesso 318, a seguito della DCC 21 ottobre 2014, prot. n. 21398) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) del citato Decreto, nonché della graduatoria anzidetta (all. 5 al Decreto), nella parte in cui l’odierno ricorrente è stato collocato alla posizione n. 558 (adesso n. 530 a seguito di successiva rettifica), con punti complessivi 50,51, di cui 28,51 ottenuti nella prova scritta;

della scheda relativa alla prova scritta svolta dal dott. C M, come corretta dall’Amministrazione e del punteggio totale di 28,51 ivi attribuito, nella parte in cui è stata ritenuta errata la risposta (“SI” contrassegnata dalla lettera “B”) fornita dal ricorrente alla domanda n. 67 e non è stato invece assegnato il relativo punteggio (0,32725) corrispondente alla risposta esatta (invece ritenuta dall’Amministrazione quella contrassegnata dalla lettera “A” ossia “NO”), da aggiungersi al suddetto punteggio totale di 28,51;

del provvedimento, non conosciuto con il quale l’Amministrazione ha redatto, avallato, o approvato l’elenco delle domande quiz formulate ai candidati durante la prova scritta del 4 aprile 2013 (cui ha preso parte il ricorrente), questionario 12, nonché la griglia relativa delle risposte esatte nella parte d’interesse;

di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente anche allo stato non conosciuto, compresi il verbale della seduta d’esame del 4 aprile 2013, il DCC del Capo del Corpo Forestale dello Stato 21 ottobre 2014 prot. n. 21398 di scorrimento della graduatoria e nomina degli allievi vice ispettori del CFS, nella parte d’interesse (dalla posizione 1 alla posizione 318);
il DCC del 14 ottobre 2014, di rettifica delle graduatorie, nella parte d’interesse;
ove occorra il Bando di concorso ed il decreto approvativo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nell’odierno giudizio il ricorrente, che ha preso parte alla selezione di cui al bando di concorso che è descritto nell’epigrafe, si duole del punteggio ottenuto e della conseguente posizione in graduatoria, di cui lamenta l’insufficienza per articolate ragioni in fatto ed in diritto.

Più precisamente, deduce che in ragione dell’errata previsione della risposta esatta alla domanda nr. 67 contenuta in relazione al questionario 12 della griglia distribuita alla selezione del giorno 4 aprile 2013, gli sarebbe stato sottratto un punteggio di 0,32725, che, aggiunto al punteggio totale di 28,51, avrebbe determinato la collocazione del ricorrente al posto nr 494 della graduatoria (contando i relativi titoli di preferenza previsti dall’art. 8 del Bando), anziché al posto nr. 558 (poi diventa n. 530 a seguito di successiva rettifica).

La domanda in questione così recitava: “ i boschi di protezione hanno efficacia nella difesa delle aree residenziali costruite nelle zone sondabili dei corsi d’acqua?” .

Le tre possibili risposte erano così descritte : “A) no;
B) si;
C) si, ma solo in zone pedemontane”.

Il ricorrente selezionava l’opzione B;
secondo la griglia delle risposte esatte, quella corretta era l’opzione A, ovvero “NO”;
per questo motivo non veniva riconosciuto il relativo punteggio.

Deduce il ricorrente che il proprio interesse ad ottenere il giusto piazzamento in graduatoria quale idoneo non vincitore è correlato alle possibilità di scorrimento, che è già avvenuto una prima volta (per effetto della DCC del 21 ottobre 2014, prot. n. 21398) e che può avvenire sino a tre anni dalla pubblicazione per effetto dell’art. 35 comma 5 ter del dlgs n. 165/2001 e che i provvedimenti impugnati sono illegittimi per errata valutazione e votazione della prova scritta svolta dal candidato, per correttezza della risposta fornita alla domanda n 67, per eccesso di potere sotto diversi profili, difetto di istruttoria, violazione dei criteri di logicità ragionevolezza, violazione dei canoni costituzionali di buon andamento ed imparzialità.

Secondo il ricorrente, la risposta NO alla domanda in esame sarebbe il frutto di un assunto scientificamente errato, come dimostrerebbe ampia letteratura, che viene richiamata e prodotta, ed il parere del prof. G C, Professore Associato presso l’Università di Catania, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione ed Ambiente, Sezione Idraulica Agraria e Sistemazioni Idraulico Forestali, Settore Scientifico Disciplinare AGR08, secondo il quale, in sintesi, “ i boschi di protezione hanno evidente ed innegabile effetto positivo anche nella difesa delle aree residenziali costruite nelle zone esondabili dei corsi d’acqua ”.

Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso di cui chiede il rigetto.

Con ordinanza n. 116 del 14 gennaio 2015 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, cui il ricorrente ha adempiuto nei termini e con le modalità prescritte, ed è stata fissata la pubblica udienza di trattazione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e come tale merita accoglimento, con la conseguente correzione della graduatoria in favore del candidato odierno ricorrente mediante l’attribuzione del punteggio dovuto per la risposta fornita al quiz nr. 16 d’interesse.

Invero, parte ricorrente ha ampiamente suffragato, mediante la letteratura scientifica che ha prodotto ed il parere cui si è fatto cenno in precedenza, la correttezza dell’assunto e della risposta che ha fornito, senza che l’Amministrazione abbia specificatamente ed adeguatamente controdedotto nel merito della soluzione che il somministratore del quiz aveva ritenuto corretta.

La mancanza di una specifica contestazione da parte dell’Amministrazione resistente, unitamente alla natura anche intuitiva della soluzione della domanda che parte ricorrente sostiene, inducono quindi il Collegio a ritenere che effettivamente la somministrazione del quiz e la successiva attività valutativa svolta dalla Commissione siano state viziate da eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto, così come dedotto nell’unico articolato motivo di gravame.

All’accoglimento del gravame segue l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere alla correzione della graduatoria con l’attribuzione al ricorrente del giusto punteggio spettante, nei limiti di interesse, ed all’adozione dei provvedimenti consequenziali.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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