TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-03-04, n. 201000097

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-03-04, n. 201000097
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201000097
Data del deposito : 4 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00351/2008 REG.RIC.

N. 00097/2010 REG.SEN.

N. 00351/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 351 del 2008, proposto da:
R M, rappresentato e difeso dagli avv. M Scchi, A R, M D, con domicilio eletto presso l’avv. M D, in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Comandante in Seconda della Guardia di Finanza datato 4 marzo 2008, con cui al ricorrente è stata applicata la sanzione della perdita del grado per rimozione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza 22/5/2008, n. 283, recante il rigetto della domanda cautelare;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, ex Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza, collocato in congedo per infermità a far tempo dal 19 aprile 2007 (come da verbale della C.M.O. di Chieti in data 19/4/2007, di cui l’Amministrazione ha preso atto con decreto n. 17989 in data 5/9/2007 del Comandante della Regione Marche della Guardia di Finanza), impugna la determinazione del Comandante in Seconda del Corpo, con cui è stata rideterminata la causa della cessazione dal servizio (da infermità a rimozione con perdita del grado).

Alla base della decisione del Comando Generale vi è una vicenda penale che ha visto il ricorrente, indagato per il reato di cui all’art. 317 c.p., subire una condanna di anni due di reclusione a seguito di c.d. patteggiamento (la condanna è divenuta definitiva a seguito di rigetto del ricorso per Cassazione). Avuta notizia della definizione del processo penale, l’Amministrazione ha avviato il procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 64 della L. n. 599/1954 e 6 della L. n. 260/1957;
la commissione di cui agli artt. 67 e seguenti della L. n. 599/1954 ha ritenuto che al M potesse essere applicata la sanzione della rimozione con perdita del grado, e tale avviso è stato poi condiviso anche dal Comandante in Seconda del Corpo.

A seguito di tale provvedimento, il ricorrente si è visto riliquidare l’indennità di buonuscita e revocare il trattamento di quiescenza già concessogli in via provvisoria al momento della cessazione dal servizio.



2. Il maresciallo M censura l’operato dell’Amministrazione per i seguenti profili:

- illegittima compressione di un diritto quesito (quello al trattamento di quiescenza);

- violazione artt. 37 e 60 della L. n. 599/1954 (in quanto la sentenza penale pronunciata a carico del ricorrente non recava la sanzione accessoria della perdita del grado, il procedimento penale è stato avviato dopo che il ricorrente era già cessato dal servizio e l’art. 60 prevede che la perdita del grado decorre dalla data del decreto ministeriale che la dispone);

- violazione art. 29 c.p.m.p. (alla perdita del grado di Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza non può seguite la retrocessione a soldato semplice, ma semmai al grado più basso della gerarchia del Corpo).



3. L’Amministrazione, costituendosi in giudizio con l’Avvocatura erariale, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Dopo che con l’ordinanza n. 283/2008 (confermata in appello dal Consiglio di stato) è stata respinta la domanda cautelare, all’udienza pubblica del 27 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.



4. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

In effetti, il Tribunale non può che condividere la lineare ricostruzione della normativa applicabile al caso di specie, operata dall’Avvocatura dello Stato (normativa che nel ricorso viene invece richiamata in maniera selettiva e mirata, al fine di dimostrare l’illegittimità del provvedimento oggetto di ricorso).

Va però preliminarmente chiarito che non è oggetto del presente giudizio la questione relativa alla pretesa del ricorrente di vedersi riconosciuta la pensione privilegiata, visto che per questo è stato avviato un separato procedimento, per quanto è dato sapere non ancora concluso alla data di celebrazione dell’udienza di discussione del presente ricorso.

Inoltre, va rilevato che il ricorrente non ha censurato né le modalità con cui è stato condotto il procedimento disciplinare, né il parere della commissione di disciplina, né la congruità della sanzione inflittagli dal Comandate in Seconda del Corpo.

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