TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-08-01, n. 201301218
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N. 01218/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01256/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da M S, rappresentata e difesa dall’avv. C V, con domicilio eletto in Bari, via Dante Alighieri, 11;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dagli avv. R L e R B, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Bari, via Principe Amedeo, 26;
Ministero dell’Interno e Prefettura di Bari - Ufficio Territoriale del Governo, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza del Sindaco di Bari, n. 11 Prot. n. 104874-11-1 in data 7.5.2012, pronunciata ai sensi dell’art. 50, comma 5 dlgs n. 267/2000 e notificato in data 2.7.2012, con la quale si ordina alla ricorrente di provvedere, entro 10 gg. dalla notifica, alla rimozione e smaltimento, a mezzo ditte autorizzate, dei rifiuti abbandonati su un suolo di sua proprietà;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, compresa, in particolare, la relazione della Ripartizione Polizia Municipale prot. n. 61/11/ECO del 15.2.2011 e gli altri atti menzionati nell’ordinanza ma non forniti alla ricorrente, compresa la nota di trasmissione al SISP ASL Bari (ex BA/4) della Ripartizione Comunale Ambiente, Sanità e Igiene Prot. n. 246828 del 20.10.2011;
- ed altresì, ove esistente, della proposta del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL Bari (ex Ba/4);
nonché per sentire dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Sindaco del Comune di Bari, quale ufficiale del Governo, che ha l’obbligo di concludere il procedimento, adottando i provvedimenti anche contingibili e urgenti, previsti dall’art. 54 dlgs n. 267/2000, - il cui ambito di applicazione è disciplinato dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 5.8.2008 - finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, costituti dalla presenza sull’anzidetto suolo di proprietà della ricorrente di una baraccopoli di nomadi, probabilmente di etnia rom, così come richiesto dalla stessa ricorrente con la racc. A.R. del 25.7.2012;
nonché per ottenere la condanna della Amministrazione al risarcimento del danno ingiusto cagionato alla ricorrente dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, così come disposto dall’art. 2 bis legge n. 241/1990;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31 ottobre 2012, per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’ordinanza del Sindaco di Bari in data 12.9.2012 n. 2012/01021-2012/155/00006 avente ad oggetto: “Provvedimento contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità per l’immobile sito in Bari alla Strada Cannone s.n.c. Sgombero dell’edificio occupato, inibizione dell’accesso e dell’utilizzo, esecuzione di opere urgenti di presidio statico e bonifica igienica, verifiche statiche, deposito di certificazione di insussistenza di pericolo, condizioni di ripristino dell’accessibilità e dell’abitabilità”;
- dell’ordinanza del Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata in data 24.9.2012, notificata il 3.10.2012 n. 2012/01074 - 2012/130/00250, ad oggetto: “Ordinanza dirigenziale di sospensione lavori edili - art. 27 D.P.R. n. 380/01 - Provvedimento di apertura di procedimento amministrativo sanzionatorio a seguito di accertamento per violazione urbanistico - edilizia L. n. 241/90 e s.m.i. artt. 5 - 7 - 8 Proc. Am.vo n. 135/12 a carico di N I + Altri”;
- nonché di ogni altro atto, presupposto, collegato o connesso, compresi tutti quelli prodotti in giudizio, ed in particolare:
- la nota - fax prot. 176/31-3 del 30.8.2012 del Comandante della Compagnia di Bari Centro della Legione Carabinieri Puglia;
- la nota della Ripartizione Polizia Municipale n. 464 in data 20.9.2012;
- il verbale di sopralluogo prot. n. 463/12 ECO in data 19.9.2012;
- il verbale della Polizia Municipale in data 4.2.2011;
- la nota della Ripartizione Edilizia Lavori Pubblici POS Edilizia pericolante prot. n. 202120 dell’11.9.2012;
- i rapporti di prova