TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-08-20, n. 202415861

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-08-20, n. 202415861
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415861
Data del deposito : 20 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/08/2024

N. 15861/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11605/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11605 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del Decreto Ministeriale del Ministero della Giustizia del-OMISSIS-, notificato in data 22.6.2018, con il quale è stata decretata “la sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura del dott. -OMISSIS-”, nella parte in cui “al predetto magistrato è stato attribuito, dalla stessa data, un assegno alimentare nella misura indicata dall'art. 10, comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.109, pari a un terzo dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, in godimento alla data di decorrenza della sospensione, con esclusione dell'indennità speciale prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n.27”;

quale atto presupposto, per quanto occorre possa, dell'ordinanza n.-OMISSIS- della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura del -OMISSIS-, depositata in Segreteria il -OMISSIS-, con la quale è stata disposta “la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura, del Dott. -OMISSIS- con corresponsione in suo favore di un assegno alimentare nella misura indicata nell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n.109 del 2006”;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo per il ricorrente ancorché non conosciuto;

nonché condanna dell'Amministrazione intimata, previo accertamento del relativo diritto del ricorrente, a determinare correttamente l'assegno alimentare nella misura indicata nell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n.109 del 2006, pari alla metà dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, includendo, nella base di calcolo, anche l'indennità speciale prevista dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n.27, oltre gli arretrati, dal 17.1.2018 ad oggi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 maggio 2024 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

I fatti di causa sono i seguenti.

La Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha disposto la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del ricorrente, avendogli contestato plurime violazioni degli artt. 1 e 4, lett. d). d.lgs. 109/2006, in relazione alla commissione dei delitti meglio specificati in atti, commessi nella qualità di Giudice del Tribunale civile di -OMISSIS-.

A seguito della esecuzione di una misura cautelare personale in sede penale ai danni dell’istante (custodia in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari), è stata dunque accolta la richiesta di sospensione obbligatoria avanzata dalla Procura Generale della Corte di Cassazione.

È stata altresì disposta anche la sospensione facoltativa, alla luce del quadro cautelare di allarmante gravità che emergeva dagli atti di indagine, con conseguente compromissione del prestigio del magistrato, così come ulteriormente richiesto dal Ministero della Giustizia.

A seguito dei predetti provvedimenti cautelari, il Giudice disciplinare ha altresì previsto la corresponsione in favore del ricorrente di un assegno alimentare nella misura indicata nell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006. Tali determinazioni sono state recepite, come imposto dall'art. 17 l.195/1958, con decreto ministeriale del 5 giugno 2018, il quale testualmente ha decretato: “la sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori dal ruolo organico della Magistratura del dott.

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