TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-02-04, n. 202200227

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-02-04, n. 202200227
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202200227
Data del deposito : 4 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/02/2022

N. 00227/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00677/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 677 del 2021, proposto da
White Black Slag Technology S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G F F e E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento

- della comunicazione del 7 aprile 2021 di non ammissione alle agevolazioni di cui al D.M. 24 settembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, n. 264, rif. domanda n. SSI0002977 - lstruttoria Smart&Start Italia - D.M. 24 settembre 2014 G.U. n. 264 del 13 novembre 2014 e ss.mm.ii.;

- della presupposta e ignota decisione assunta dal Comitato Tecnico a seguito della riunione del 18 marzo 2021 e dei punteggi contenuti nella nota del 2 aprile 2021 recanti i motivi ostativi;

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguente, in particolare del preavviso di rigetto del 2 aprile 2021 a firma del Dott. Roberto Pasetti;

e per l’accertamento e la dichiarazione

della insussistenza dei presupposti per la declaratoria di non ammissione al finanziamento di cui al D.M. 24 settembre 2014 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014 n. 264.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia - Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 la dott.ssa Mara Bertagnolli;

Lette le note d’udienza con cui il Ministero ha chiesto che la controversia fosse trattenuta in decisione e uditi i procuratori delle altre parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il 20 giugno 2020 la White Black Slag Technology S.r.l. (di seguito WBST) ha presentato una domanda finalizzata all’erogazione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 settembre 2019, istitutivo di un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative.

La ricorrente ha chiesto di essere ammessa alle agevolazioni previste da tale decreto per sviluppare un metodo innovativo per risolvere il problema delle scorie bianche derivanti dalla lavorazione dell’acciaio (potenzialmente molto nocive per la salute pubblica, perché la loro gestione produce alte quantità di polveri sottili tossiche disperse nell’aria), quantificabili in misura pari a circa un milione di tonnellate all’anno, che rappresentano rifiuti speciali attualmente stoccati in enormi discariche.

Essa propone la produzione e la fornitura di un nuovo metodo per rigenerare la scoria, tanto da trasformare quello che attualmente è un nocivo sottoprodotto di scarto in una nuova materia prima di notevole valore, pronta per rientrare nel ciclo produttivo. Il tutto prendendola in carico immediatamente alla fine del ciclo produttivo in acciaieria, evitando l’asportazione e lo stoccaggio e realizzando un vero esempio di economia circolare.

La particolarità del modello di business proposto sta nel fatto che la WBST non venderà impianti e non diventerà un centro di rigenerazione della scoria, ma installerà uno o più impianti in ogni acciaieria e tratterà la scoria bianca direttamente sul posto ed immediatamente alla fine del ciclo produttivo dell’acciaio. Gli impianti saranno costruiti da WBST, rimanendo di sua esclusiva proprietà e saranno gestiti da proprio personale distaccato all’interno delle acciaierie. Queste ultime acquisteranno il servizio di rigenerazione della scoria in loco (risparmiando costi di trasporto e di stoccaggio in discarica), nonché il prodotto rigenerato per reintrodurlo nel ciclo produttivo, così riducendo l’acquisto di altre materie prime.

I ricavi della ricorrente deriveranno quindi, dallo svolgimento del servizio di rigenerazione in luogo di quello di smaltimento, dalla vendita del prodotto rigenerato come materia prima e dalla vendita degli EU-ETS certificati dal processo di rigenerazione (necessari per compensare le emissioni di CO2).

Dunque, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, nella propria domanda e nel ricorso, il sistema genererà ricavi costanti per WBST e un risparmio per le acciaierie che già avrebbero dimostrato un notevole interesse per il modello innovativo descritto.

Ciononostante, la richiesta di ammissione al beneficio di legge è stata rigettata in ragione del mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto in relazione ad alcuni profili di cui era prevista la valutazione.

Il provvedimento negativo che ha concluso il procedimento, ritenendo che le osservazioni prodotte in riscontro al preavviso di rigetto non fossero idonee a giustificare una diversa determinazione del soggetto preposto all’esame dell’istanza, sarebbe, secondo WBST, illegittimo per le ragioni di diritto che si andranno ad esporre.

In primo luogo, come dedotto nel primo motivo di ricorso, Invitalia sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012 n. 221, nonché nella violazione dell’art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 settembre 2014 Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014 n. 264 e dell’art. 8 punto 1 della Circolare approvata con Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 dicembre 2019 n. 439196.

Ciò in ragione della non corretta valutazione della composizione societaria della richiedente, che garantirebbe, di fatto, la disponibilità in esclusiva del brevetto alla base dello sviluppo della start-up , della mancata comprensione delle potenzialità sul mercato dell’innovazione proposta connessa alla costosa e pericolosa gestione del prodotto di scarto della lavorazione dell’acciaio, suscettibile di essere trasformato da residuo inquinante in nuova materia prima da reimmettere nel ciclo produttivo e, quindi, della sottovalutazione della sostenibilità dei tassi di crescita dei ricavi e della copertura del fabbisogno finanziario. Il censurato esito dell’istruttoria sarebbe, inoltre, dovuto anche a una non corretta comprensione dell’inesistenza di altri competitors sul mercato.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente ha dedotto violazione di legge e eccesso di potere, in quanto il provvedimento sarebbe carente di motivazione e frutto di un’istruttoria lacunosa e sommaria.

Si è costituita in giudizio Invitalia, eccependo in primo luogo l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, in considerazione del fatto che gli argomenti posti a motivazione del provvedimento amministrativo censurato, atterrebbero a profili caratterizzati da discrezionalità tecnica che, in quanto tali, sfuggirebbero al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, se non laddove si appalesassero manifestamente illogici, irrazionali, irragionevoli, arbitrari ovvero fondati su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti: ciò che non sarebbe stato dimostrato nella fattispecie.

Anche il Ministero ha parimenti eccepito l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui è volto a censurare l’attività discrezionale posta in essere da Invitalia nel valutare il piano proposto e assegnare i relativi punteggi. Nel merito anche la difesa erariale, come già Invitalia, ha chiarito i motivi per i quali i giudizi espressi sul piano proposto dovrebbero essere ritenuti immuni dai vizi dedotti e supportati da adeguata motivazione.

Quanto già eccepito da Invitalia è stato pedissequamente ripetuto nella memoria prodotta dalla stessa in vista dell’udienza pubblica.

La società ricorrente ha, invece, sostenuto la inammissibilità della costituzione di Invitalia s.p.a. per difetto di rappresentanza, avendo essa depositato una procura notarile priva di qualsivoglia sottoscrizione delle parti e del notaio. Nel merito essa ha ribadito come il ricorso sia in concreto volto a censurare proprio l’illogicità e l’irragionevolezza delle conclusioni cui Invitalia sarebbe addivenuta, nonostante le osservazioni presentate e senza puntualmente considerare queste ultime, così incorrendo anche in carenza di istruttoria.

Essa ha sottolineato, inoltre, come il punteggio sia stato attribuito senza una preventiva predisposizione e indicazione dei criteri di attribuzione dello stesso.

All’eccezione in rito ha replicato Invitalia, che ha insistito per l’infondatezza del ricorso.

Alla udienza pubblica del 26 gennaio 2022, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione in rito introdotta da parte ricorrente in riferimento all’inammissibilità della costituzione di Invitalia.

Essa può essere, invero, superata dando conto di come la legittimazione derivi dalla procura conferita dall’Amministratore Delegato in data 2.3.2020, prodotta in atti.

Non può trovare positivo apprezzamento nemmeno l’eccezione di inammissibilità della prima, articolata, censura, in quanto quest’ultima è, di fatto, rivolta proprio a dimostrare l’irragionevolezza e l’illogicità delle conclusioni cui è addivenuta Invitalia nel rigettare le osservazioni della ricorrente e nell’attribuzione del punteggio contestato.

Ne deriva che quanto richiesto al giudice con il ricorso in esame rientra nell’alveo della cognizione ad esso attribuita, che gli consente di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell’ iter logico seguito dall’autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente.

Si può, quindi, passare all’esame della fondatezza di quanto dedotto, prendendo le mosse dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento rappresentato dall’art. 5, comma 1, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014, che individua come ammissibili al particolare regime di aiuti finalizzati a sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, i piani di impresa: “ a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, ovvero b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things, ovvero c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata”.

L’ iter di valutazione delle domande è stato, poi, delineato da un’apposita circolare (Ministero dello Sviluppo, 16 dicembre 2019, n. 439196), che ha individuato come criteri di valutazione: a) adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall’attività imprenditoriale;
b) carattere innovativo dell’idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;
c) sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa anche tenuto conto delle prospettive del mercato di riferimento al quale l’impresa proponente rivolge la propria offerta ovvero potenziale nuovo mercato individuato;
e) fattibilità tecnologica ed operativa del piano di impresa.

Fatta tale premessa, ragioni di ordine logico impongono di esaminare il ricorso nella parte in cui deduce l’illegittimità della mancata ammissione quale conseguenza del punteggio illegittimamente determinato senza aver previamente stabilito i criteri di assegnazione dello stesso.

Tale deduzione non appare meritevole di positivo apprezzamento, atteso che il punto 11 della Circolare già richiamata disciplina puntualmente lo svolgimento dell’istruttoria e i criteri di valutazione dei piani, rinviando all’allegato 1 l’articolazione dei criteri di valutazione elencati al punto 11.4 e le soglie minime per l’accesso alle agevolazioni.

I criteri per l’attribuzione del punteggio sono stati, dunque, correttamente predeterminati ed erano noti.

È possibile, quindi, procedere all’esame del merito di quanto dedotto con riferimento all’esito dell’istruttoria tecnica, prendendo le mosse dalla contestazione di parte ricorrente riferita al punteggio assegnatole innanzitutto in relazione al parametro B1, finalizzato a valutare “l’idea progettuale in base alla capacità dell’impresa di introdurre innovazioni di prodotto/servizio ovvero nuove soluzioni organizzative o produttive funzionali al soddisfacimento dei bisogni dei clienti, considerando o l’elemento di miglioramento dell’offerta già presente sul mercato anche introducendo funzionalità incrementali o intercettando nuovi bisogni, ovvero orientandosi a nuovi mercati.”

Preliminarmente, però, è necessario chiarire che, ai fini dell’ammissibilità della domanda, rispetto a ciascun parametro di riferimento avrebbe dovuto essere raggiunto il punteggio minimo di 6. Quindi, il vero oggetto del contendere, ancorché non immediatamente intellegibile dal ricorso, è il giudizio di non ammissibilità del piano con riferimento ai singoli parametri valutati e non anche il punteggio in concreto attribuito, di per sé irrilevante una volta raggiunto il minimo di 6, dal momento che, come previsto dal punto 11.1 della circolare “Le domande di agevolazione, corredate dal piano d’impresa, sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione o di completamento” e, dunque, non vi è la redazione di una graduatoria o la soddisfazione delle domande secondo un ordine graduato in ragione del punteggio ottenuto.

Ciò chiarito, ritornando all’esame del parametro B1, l’attribuzione di soli 3 punti sui 10 disponibili è stata motivata con riferimento alla mancata dimostrazione della disponibilità del brevetto, che appartiene ad altra società. È pur vero che, come sostenuto da parte ricorrente, la società titolare e quella cui è stato concesso il brevetto e cioè la WBST, hanno lo stesso amministratore delegato e la prima di esse possiede il 50 % delle azioni della seconda, ma rimane incontestato il fatto che il contratto per la concessione del brevetto subordina l’esclusiva al raggiungimento di determinati obiettivi di mercato. A prescindere dal fatto che il raggiungimento degli stessi sia più o meno possibile, la presenza di tale condizione ha ragionevolmente indotto Invitalia all’assegnazione di un punteggio ridotto nonostante l’innovatività della proposta.

Del resto, come riportato nella parte in fatto, la ricorrente ha attestato, con nota del 21 maggio 2021, che “l’iniziativa è stata presentata presso tre acciaierie, sta per essere contrattualizzata in altre otto ed in almeno due di queste è in procinto di essere a breve tradotta in pratica, attraverso l’installazione dell’impianto di trattamento”. Nessun aggiornamento rispetto a tale situazione in itinere è stato fornito nella successiva memoria depositata in vista dell’udienza pubblica, con la conseguenza che non può ritenersi provato che la condizione posta sia stata raggiunta o sia inequivocabilmente raggiungibile. Né a tal fine può risultare utile la documentazione prodotta da parte ricorrente il 21 gennaio 2022, non solo perché tardivamente depositata, ma anche perché inidonea a comprovare l’avverarsi della condizione cui il contratto di concessione del brevetto subordinava l’esclusiva secondo quanto dalla stessa ricorrente attestato.

Ma ciò che è determinante è che, a monte, nonostante Invitalia avesse contestato fin dalla comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 241/90 la mancata produzione di copia del contratto riguardante la concessione del brevetto, l’esatto contenuto dello stesso, che non è stato prodotto in allegato alle osservazioni, non risulta appurabile nemmeno a seguito della proposizione del ricorso, in quanto esso non è mai stato depositato.

Ne deriva che l’attribuzione di un punteggio inferiore al minimo richiesto deve essere ritenuta immune dai vizi dedotti, non risultando né illogica, né irrazionale e legittima, di per sé, la mancata ammissione al beneficio richiesto in ragione di quanto sopra detto in ordine alla necessità del raggiungimento del punteggio di 6 con riferimento a ciascun elemento di valutazione.

Ciò ancorché non altrettanto possa affermarsi con riferimento alla voce c.1) “Verifica dell’attendibilità dell’analisi dei ricavi prospettici in relazione al competitor e/o settore target a 5 anni”. In tal caso Invitalia ha ritenuto insufficienti le giustificazioni prodotte dalla WBST, in quanto essa si sarebbe limitata ad affermare che il mercato non conosce competitors , come sarebbe stato confermato anche dalle quattro acciaierie con cui era in corso la contrattazione per addivenire all’installazione della nuova tecnologia. Invero, appare effettivamente illogico e irrazionale che Invitalia non abbia considerato che, data la natura peculiare e innovativa della nuova tecnologia oggetto di finanziamento e la conseguente assenza di competitors nella proposizione di un sistema alternativo di smaltimento delle scorie particolarmente interessante anche per il produttore delle stesse, rende non inverosimile l’incremento dei ricavi ipotizzato. Ciò anche alla luce delle manifestazioni di interesse di un rilevante numero di operatori del settore.

Per converso, Invitalia non ha fornito alcuna motivazione atta a giustificare il fatto che il dato è stato ritenuto attendibile per metà, essendo stato riconosciuto, in relazione al parametro, un punteggio di 5 su 10 nonostante parte ricorrente abbia chiarito come, non essendoci nessun altro operatore in grado di fornire un sistema di smaltimento delle scorie bianche che presenti i vantaggi di quello proposto da WSBT, sia ipotizzabile un tasso di crescita medio annuo dell’82 %.

E’ il giudizio di inadeguatezza espresso da Invitalia, dunque, a non essere adeguatamente supportato da motivazioni idonee a disconoscere la realizzabilità dell’obiettivo previsto.

Lo stesso si può affermare con riferimento al parametro “C2 Sostenibilità dei tassi di crescita dei Ricavi”. A tale proposito il preavviso di rigetto si limitava a dare conto di come il punteggio di 3 sia stato determinato dal fatto che “Le previsioni di redditività e di sostenibilità dei tassi di crescita dei ricavi non sono attendibili in quanto le previsioni di redditività non risultano supportate da un'analisi di mercato credibile.”. L’affermazione appare, invero, generica e la difficoltà di interpretarne il senso ha indubbiamente riguardato anche l’odierna ricorrente, che ha cercato di chiarire come il beneficio dell’innovazione proposta sarebbe misurabile partendo dai costi per lo smaltimento delle scorie desumibile dai bilanci dei 39 siti italiani che hanno il problema della produzione, quale residuo della lavorazione, della scoria bianca: costi che sarebbero risparmiati dalle acciaierie. In altre parole, la ricorrente ha sostenuto che la reddittività ipotizzata sarebbe credibile in ragione di tutti i costi (documentati dai bilanci o imposti dalla norma, come nel caso dell’ecotassa) normalmente sostenuti dai produttori per lo smaltimento del rifiuto speciale. Essendo il prodotto del tutto innovativo e di potenziale interesse per tutti gli operatori del settore, appare illogico che l’Amministrazione abbia ritenuto gli argomenti forniti come inidonei a supportare un giudizio di ammissibilità in assenza di ulteriori e più precise motivazioni.

Ancora più illogico risulta essere, con riferimento al parametro C3), che il punteggio sia rimasto invariato nonostante sia stato esplicitamente rappresentato come sia previsto che l’impianto prodotto rimanga in piena disponibilità della WBST, pur essendo destinato ad essere collocato presso le singole acciaierie per ottimizzare tempi, costi e risultati sul piano della riduzione dell’inquinamento. Non è dato comprendere, infatti, per quale ragione sia stato ritenuto rilevante, in senso negativo, il fatto che gli impianti non siano collocati presso la sede della richiedente il beneficio. Tanto più che anche nella fattispecie in esame risulterebbe rispettata la condizione principale cui la circolare subordina l’ammissibilità del finanziamento anche nel caso in cui i beni di investimento siano localizzati in altro luogo e cioè che essi siano “utilizzati a beneficio esclusivo dell’impresa proponente e ubicati in spazi resi disponibili all’impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati”. La WBST, infatti, collocherà il proprio impianto di trattamento delle scorie presso la singola acciaieria, ma rimanendone non solo proprietaria, ma anche unico gestore mediante proprio personale dislocato sul posto.

Quanto al parametro C4. “Grado di concentrazione dei competitors nel mercato di riferimento”, al piano è stato attribuito il punteggio di 4 in quanto la proponente si sarebbe limita a ribadire di non avere competitors , senza indicare le fonti di tale informazione. Invero appare ragionevole ritenere che il dato richiesto fosse quello relativo alle dimensioni del mercato di riferimento (e cioè quello dello smaltimento delle scorie bianche attraverso le metodologie tradizionali) per comprendere le potenzialità di sviluppo in tale ambito della start-up . Dati che sembrerebbero non essere stati forniti dall’odierna ricorrente.

Sul punto il ricorso risulta, dunque, infondato e, conseguentemente, non può ritenersi superato il giudizio di inammissibilità anche con riferimento a questo secondo parametro.

Complessivamente, pertanto, nonostante le alcune illogicità e irrazionalità in cui l’Amministrazione è incorsa nella valutazione del punteggio da assegnare alla ricorrente, il provvedimento di non ammissione ai benefici di legge oggetto di impugnazione appare legittimo in ragione del mancato raggiungimento del livello minimo previsto per l’ammissibilità rispetto a ben due dei parametri valutati.

Ciò comporta il rigetto del ricorso, ma data la particolarità della questione dedotta e il non corretto esercizio del potere per i profili sopra evidenziati, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

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