TAR Veneto, sez. I, sentenza 14/11/2003, n. 5719

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Massime1

In sede di nomina e componenti le Commissioni tributarie ai sensi della tabella E DLG 31 dicembre 1992 n. 545 il magistrato amministrativo deve essere equiparato al giudice di cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori a partire dalla maturazione di otto anni di anzianita' nella qualifica di consigliere ai sensi dell'art. 21 L. 27 aprile 1982 n. 186. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Veneto, sez. I, sentenza 14/11/2003, n. 5719
Giurisdizione : Trib. Amm. Reg. per il Veneto
Numero : 5719
Data del deposito : 14 novembre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

 Fatto
Con deliberazione pubblicata il 29 giugno 2001, il Consiglio di presidenza
della Giustizia tributaria, indisse, tra l'altro, il concorso per la
copertura del posto di presidente della commissione tributaria provinciale
di Venezia.
In seguito, valutati i titoli dei concorrenti, lo stesso Consiglio, nella
seduta del 30 ottobre 2001, ne formo' la graduatoria, collocando al primo
posto il dott. xxx, con punti 119, e, al secondo, il dott. xxx, cui
attribui' 118,75 punti: in particolare, al candidato xxx furono assegnati 53
punti per il servizio quale magistrato ordinario, 57 per l'attivita' svolta
nelle commissioni tributarie, 5,5 per attivita' di docente, 2 punti per
titoli accademici e punti 1,5 sotto la voce titoli di servizio;
al candidato
xxx, invece, il Consiglio attribui' 49 punti per il servizio in magistratura
ordinaria e, successivamente, contabile, 56 per quello nelle Commissioni
Tributarie, 9 per l'attivita' di revisore, 1,5 per l'abilitazione
all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche, 1,75 per il servizio
nella P.A. in qualifica inferiore a primo dirigente e 1,5 per insegnamento a
contratto, Il dott. xxx, con il ricorso in esame, ha impugnato la
graduatoria e gli atti connessi, ritenendo che, in applicazione dei criteri
di cui alle tabelle E ed F, di cui al d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, da
un canto gli sarebbe stato assegnato un punteggio inferiore a quello
spettante (10 punti in piu' di quelli assegnati), e, dall'altro, che al xxx
ne sarebbe stato invece attribuito uno maggiore di quello cui aveva titolo
(3,5), per aver valutato erroneamente il servizio svolto con presunta
abilitazione alla professione di avvocato.
Si e' costituita in giudizio l'Amministrazione delle Finanze, che ha
chiesto la reiezione del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza pubblica del 10 luglio 2003, previa audizione dei difensori
delle parti, la causa e' stata posta in decisione.
Diritto
Con il primo motivo di ricorso il dott. xxx, magistrato della Corte dei
Conti concorrente al conferimento della nomina a presidente della
Commissione tributaria Provinciale di Venezia, si duole del fatto che il
Consiglio di Presidenza, in sede di scrutinio dei titoli gli abbia
attribuito 49 punti per il servizio prestato presso la magistratura, mentre,
applicando correttamente i criteri di cui alla tabella E, egli avrebbe avuto
diritto ad ulteriori dieci punti.
Deduce quindi il vizio di violazione di legge (violazione del d. lgs
545/92, tab. E, in relazione all'art. 4 comma 10^ della legge 6 agosto 1984
n. 425
) e di eccesso di potere, sotto i profili della disparita' di
trattamento e della manifesta ingiustizia, giacche' i criteri di valutazione
adottati introdurrebbero un'ingiustificata discriminazione tra i magistrati
amministrativi e quelli ordinari.
Il motivo e' fondato.
Va premesso che la tabella E, allegata al ripetuto d. lgs. 545/92, ed
intitolata "Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a
componenti delle commissioni tributarie", e' ripartita in due distinti
quadri, il primo dei quali intitolato ai titoli di servizio, dove sono
fissati i relativi punteggi, per anno o frazione di anno superiore a sei
mesi: in particolare, per la qualifica di magistrato ordinario, o
equiparato, il punteggio e' di 0,25 per l'uditore giudiziario, di 0,50 per
il magistrato di tribunale, di 1 per il
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