TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-08-11, n. 202313291
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Testo completo
Pubblicato il 11/08/2023
N. 13291/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11608/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11608 del 2017, proposto da
M D B, F C, M T, D R, M M, M F, D F, O B, V L, L M, G L C, L N, M G, G D G, A S, C M, M C, Massimiliano D'Antonio, M F, M B, D Z, G C, K S, I F, B M, L R, A C, R D N, V S, F M, M I, A L, C M P, A C L, G P, M C P, A P, A P, A A, Sergio Badalamenti, Giuseppe Scibilia, Giuseppe Sciortino, Carlo Silesu, Rosaria Romano, Giovanni Cirrincione, Salvatore Bellaluna, Salvatore Lupo, Giuseppe Macaluso, Fausto Loddo, F C, Daniele Testa, Marco Vargiu, Giovanni Sanfilippo, Luca Boccia, Francesco Galati, Maria Anna Colomba, Giulia Marraccini, Antonio Casillo, Claudio Salvatore Gangitano, Michele Del Bufalo, Massimo Taormina, Girolamo Termini, Lucia Alba Scarpello, Santo Maggiore, S L N, Domenico Pace, Maria Daniela Fadda, Alessandro Ambrosino, Edmondo Bisogno, Stefano Salimbeni, Gianluigi Cossu, C C, Eliseo Suergiu, Tiziano Murru, Fabrizio Bono, Giovanni Lombardo, Gaetano Lombardo, Luisa Romeo, Flavio Marchese, Gian Marco Rossetti, Genesio Nicola Di Lorenzo, Anna Maria Sanna, Michele Costantino, Raffaele Brundu, Anna Maria Ambrosecchia, Angelica Mazzarelli, Tammaro Salviati, Alberto Giambi, Roberto Fiorilli, Massimo Palumbo, Fabio Trampuz Barni, Simone Fabbri, Marco Zanchi, Marco Marretti, Andrea Bernardeschi, Francesco Bogazzi, Virginia De Nanni, Luigi Merola, Fabrizio Fabrizi, Daniele Tardocchi, Pellegrino Matarazzo, Robert Bernacchini, Bernardo Recine, Giuseppe Romani, Mauro Suffoletta, Andrea Scano, Carmelo Mangione, Maurizio Rizza, Fabio La Porta, Mariano Cipriano, Domenico La Banca, Aldo Cavallo, Salvatore Pira, Salvatore Stelvio Cipriano, Giorgio Sgandurra, Sebastiano Serra, Giovanni Mentastro, Filippo Lauro, Vincenzo Damanti, Cosimo Damiano Pozzessere, Gaetano Li Vecchi, Vincenzo Bellini, Pietro Nicastro, Luigi Lombardo, Gaetano Massimo Trovato, Rita Tomasello, Maurizio Nadile, Fabio Nicola Campo, Filippo Marotta, Roberto Meli, L I, Francesco Pattumelli, Raffaella Puca, Stefano Ruggeri, Antonio Lenoci, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Dell'Unto e Luca Cristini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio Relazioni Sindacali, prot. 003430/2017 del 28 luglio 2017; della nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, n. 555/RS/01/67/1/003846 del 6 settembre 2017;
e per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti - in qualità di vincitori del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l'accesso alla frequentazione del 9° Corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio III, Attività concorsuali, n. 333-B/12P.1.13 del 24 settembre 2013 - e per tutto il periodo di frequenza del Corso: (i) a percepire il trattamento di missione corrispondente alla qualifica originaria rivestita; (ii) a percepire l'indennità di trasferimento per coloro i quali non faranno rientro nella sede di provenienza; (iii) alla retrodatazione della decorrenza, giuridica ed economica, della qualifica ottenuta;
con conseguente condanna
dell'Amministrazione resistente al pagamento degli importi retributivi dovuti, con gli interessi di legge, dalla data di maturazione del titolo fino al momento dell'effettivo pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 23 giugno 2023, tenutasi da remoto, il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, nella qualitas di dipendenti “ provenienti dai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di agente/assistente e/o sovrintendente ”, partecipavano al concorso interno, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con D.M. del 24 settembre 2013.
1.1. Risultati vincitori, dopo la convocazione urgente dell’1 agosto 2017, venivano avviati in data 12 settembre 2017 al 9° corso di formazione per vice ispettori e, indi, collocati in aspettativa speciale ai sensi dell’art. 28 della legge 668/1986, senza però percepire per la durata del corso il trattamento economico di missione.
1.1. Con il ricorso in esame insorgevano avanti questo TAR, instando per l’annullamento dei provvedimenti assunti dal Ministero dell'Interno, nella parte in cui erano stati collocati in aspettativa speciale ai sensi dell'art. 28 1. 668/1986 per la frequenza del corso in questione, chiedendo altresì l’accertamento del diritto di percepire, per il periodo di frequenza del corso, il trattamento economico di missione, ovvero la indennità di trasferimento, e in ogni caso la retrodatazione al momento di emanazione del bando del trattamento economico e giuridico conseguente alla nuova qualifica.
1.2. Con il ricorso si deduce sostanzialmente:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del D. Lgs. 28 febbraio 2001 n. 53, dell’art. 27, comma 6, del D.P.R. n. 335 del 1982, dell’art. 13 del D.P.R. 16 aprile 2009 n. 51, dell’art. 7, comma 10, del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, degli artt. 1 e 11 del D.M. del Ministero dell’Interno del 24 settembre 2013, n. 333-B/12P.1.13, dell’art. 1 della legge 29 marzo 2001 n. 86. Disparità di trattamento, stante la asserita inapplicabilità alla fattispecie in esame dell’istituto dell’aspettativa, atteso che non vi sarebbe una novazione del rapporto di lavoro a mezzo di un pubblico concorso ma ci si troverebbe di fronte ad una carriera unitaria nell’ambito della quale i ricorrenti avrebbero superato un concorso interno a loro riservato; e lo stesso periodo di formazione, conseguente al concorso, integrerebbe l’adempimento di “ un obbligo per la Pubblica Amministrazione perché ha come obiettivo principale la crescita stessa dello Stato ”; né tampoco l’ammissione al concorso