TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2020-12-14, n. 202013483
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Testo completo
Pubblicato il 14/12/2020
N. 13483/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05396/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5396 del 2018, proposto dal Consorzio Ridomus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, A M e R C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Piazza Martiri di Belfiore n. 2, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e sulla gestione delle pile e degli accumulatori, il Centro di Coordinamento RAEE, la società Olimpia Splendid S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
COBAT – Consorzio nazionale raccolta e riciclo (ora Consorzio COBAT RAEE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Borromeo, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via Nizza, n. 45 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2017, n. 235, “Regolamento recante approvazione dello Statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell’articolo 10, co. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018, limitatamente alle seguenti disposizioni e nei termini che verranno meglio illustrati nei singoli motivi di ricorso:
(i) art. 1, co. 2 del DM 235/2017;
(ii) art. 1, co. 3 dell’Allegato 1 al DM 235/2017;
(iii) art. 3 (in generale e, in particolare, co. 3, 6) dell’Allegato 1 al DM 235/2017;
(iv) art. 4 (in generale e, in particolare, co. 1, 2, 3, 4, 5, 8) dell’Allegato 1 al DM 235/2017;
(v) art. 5 (in generale e, in particolare, co. 1, 2, 3 lett. a)) dell’Allegato 1 al DM 235/2017;
(vi) art. 6, co. 1, 2, quarto periodo, 3, 4 dell’Allegato 1 al DM 235/2017;
(vii) art. 7 (in generale e, in particolare, co. 1, lett. f)) dell’Allegato 1 al DM 235/2017;
(viii) art. 9, co. 1, 2 lett. g), p) dell’Allegato 1 al DM 235/2017;
(ix) art. 10, co. 6, 7 dell’Allegato 1 al DM 235/2017;
(x) art. 11, co. 1 dell’Allegato 1 al DM 235/2017;
(xi) art. 12, co. 4, 5 lett. s), aa), cc) dell’allegato 1 al DM 235/2017;
(xii) art. 13, co. 2 dell’allegato 1 al DM 235/2017;
(xiii) art. 16, co. 1 lett. b);
(xiv) art. 18 dell’Allegato 1 al DM 235/2017;
(xv) art. 20, co. 2 dell’Allegato 1 al DM 235/2017;
(xvi) art. 22, co. 1, 2 dell’Allegato 1 al DM 235/2017;
nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del Ministero dello Sviluppo Economico e del Consorzio COBAT RAEE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2020 la dott.ssa B B ed uditi i difensori delle parti in collegamento da remoto in videoconferenza come indicato nel verbale di udienza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Consorzio Ridomus – consorzio di imprese con attività esterna senza fini di lucro costituito nel 2006, ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2612 ss. c.c., quale sistema collettivo per l’adempimento degli obblighi ricadenti sui propri consorziati e aderenti, ai sensi del d.lgs. 49/2014, con riferimento ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito anche “RAEE”) – ha agito per l’annullamento del decreto in epigrafe indicato, “Regolamento recante approvazione dello Statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018, limitatamente alle specifiche previsioni indicate nell’atto introduttivo del giudizio.
Previa illustrazione delle caratteristiche riferite alla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con riferimento, in specie, alla presenza, sin dall’origine, di molteplici sistemi collettivi e individuali operanti in un mercato aperto e pienamente concorrenziale, parte ricorrente ha evidenziato le modifiche introdotte dall’art. 10 del d.lgs. 49 del 2014, con il quale è stato prescritto che i sistemi collettivi nuovi ed esistenti debbano conformare il proprio statuto ad uno Statuto-tipo adottato con decreto ministeriale, ottenendone l’approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico. In tale quadro, parte ricorrente ha lamentato la propria difficoltà ad adeguare il proprio statuto allo Statuto- tipo, stante un’asserita particolare incisività dello stesso, il quale non si limiterebbe a dettare una cornice di principi generali, ma individuerebbe minuziosamente un modello da seguire, al punto da disciplinare sia la struttura che il funzionamento dei sistemi collettivi RAEE, omettendo di considerare le specificità del settore di riferimento, con lesione delle libertà economiche fondamentali del consorzio e delle imprese consorziate e della concorrenza. La difesa del ricorrente ha censurato, dunque, in primis, la scarsa chiarezza della previsione di cui all’art. 1, comma 2 del decreto gravato, secondo cui: «I consorzi possono motivatamente integrare e modificare nei propri statuti le disposizioni dello Statuto-tipo, comunicandolo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al