TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-10-31, n. 202316222

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-10-31, n. 202316222
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316222
Data del deposito : 31 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2023

N. 16222/2023 REG.PROV.COLL.

N. 16335/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16335 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da M C, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione Generale per il personale Scolastico, F S, Capo Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Stefano Versari, Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia, Ambito Territoriale Provinciale di Foggia, Maria Aida Tatiana Episcopo, Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “D. Alighieri” di Cerignola, Salvatore Mininno, Loredana Tarantino, Liceo Scientifico “A. Einstein” di Cerignola, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Valentina Coccia, Temistocle Massimo Carmine Bisceglie, Nunzio Iozza, Michele De Filippo, Marika Gallicchio, Pierluigi Pazienza, Rosa Nardacchione, Anna Lina Palumbo, Nicola Giuliani, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, del decreto di esclusione dalle Graduatorie provinciali per le supplenze per la seconda fascia di Foggia, classe di concorso A027, n. 16441 del 07/12/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione – USR Puglia – Ufficio V- ATP di Foggia, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso per presunta mancanza di titolo di accesso per la classe di concorso A027;
nonché degli atti presupposti, successivi connessi e correlati;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cirulli Matteo il 31/3/2023: dei provvedimenti connessi e correlati.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2023 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio si impugnano gli atti enucleati in epigrafe e se ne chiede l’annullamento.

I motivi di doglianza afferiscono in sostanza a violazione di legge sotto vari profili, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta.

2. Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato nei termini e limiti di cui appresso.

3. La questione è stata più volte affrontata dalla Sezione. Pertanto, ex art. 74 c.p.a., può farsi riferimento ai precedenti in tema che appaiono perfettamente sovrapponibili alla presente fattispecie e che non sono stati appellati in Consiglio di Stato.

4. In particolare, nella sentenza del 26 agosto 2023, n. 13452, la Sezione ha rilevato quanto segue: “ 7. Anzitutto va delibata la questione di giurisdizione che la Sezione ritiene di rimeditare anche alla luce degli ultimi arresti del Consiglio di Stato di riforma delle precedenti sentenze di prime cure.

Al riguardo vale notare che il Consiglio di Stato (inter alia sent. n. 3779 del 2023 nonché nn. 5436, 4441, 4375, 3851, 3802, 3799, 3794, 1543 del 2023), anche in riforma di sentenze di questa Sezione, ha ritenuto in casi similari di dover affermare la potestas iudicandi in capo alla giustizia amministrativa qualora la domanda del ricorrente sia indirizzata alla caducazione degli atti amministrativi generali che regolano le GPS, coinvolgendo la specifica posizione lavorativa dell’interessato solo quale risultato necessario, immediato e diretto di tale (richiesta) caducazione.

In particolare, tali decisioni riformano le sentenze del giudice di prime cure con le quali era stato dichiarato il difetto di giurisdizione su controversie inerenti le GPS in cui si riteneva che la questione dovesse rientrare nella sfera di conoscenza del giudice ordinario atteso che le contestazioni mosse col gravame riguardavano in maniera pregnante la mancata stipula di contratti di lavoro, ovvero un segmento di attività posta in essere dall’amministrazione nell’ambito del rapporto di lavoro tra privato e datore di lavoro pubblico, e che quindi il petitum sostanziale attenesse a posizioni di diritto.

In detta sede d’appello, è stato ribadito il criterio di riparto elaborato dalla Corte di Cassazione e condiviso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con riferimento alle graduatorie scolastiche, secondo cui la valutazione circa la sussistenza della giurisdizione va condotta tenendo conto del criterio generale del petitum sostanziale dedotto in giudizio, e quindi della qualificazione giuridica della pretesa azionata (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 13 settembre 2017 n. 21198;
Cons. Stato, Ad. Plen., 12 luglio 2011 n. 11).

Tuttavia è stato ritenuto che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto, di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria, l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, sull’assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (Cass. civ., Sez. Un., 23 aprile 2020 n. 8098).

Le censure mosse alla ordinanza ministeriale quale provvedimento generale presupposto, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sono state quindi ritenute attratte alla cognizione del giudice amministrativo quante volte, come nel caso all’esame, vengono definiti i requisiti di ammissione in senso preclusivo alla partecipazione di docenti richiedenti, di modo che l’esercizio del potere incide sulla formazione di graduatorie inerenti a procedure per l'assunzione.

Vale chiarire che nelle menzionate pronunzie è stata dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo anche in ordine alla domanda proposta con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti rivolti contro gli atti applicativi della contestata ordinanza ministeriale.

Dunque ad essere attratta alla giurisdizione amministrativa, nella suvvista impostazione, non è soltanto la cognizione sull’ordinanza in sé, ma anche quella sugli atti applicativi se e nella misura in cui la loro illegittimità consegue direttamente e immediatamente dalla prospettata illegittimità dell’atto generale.

Nel caso che occupa, mutatis mutandis, occorre applicare i principi affermati dalle appena menzionate sentenze, e pertanto, nel ricostruire la posizione giuridica e la domanda sostanziale, dare rilevanza decisiva alla causa (ossia alle regole di cui all’atto generale ministeriale) rispetto all’effetto (l’impossibilità di stipulare contratti di lavoro nelle pronunzie citate, e l’impossibilità di stipulare contratti di lavoro in relazione alla classe di concorso A027 nella fattispecie), ed in tale prospettiva deve conseguenzialmente affermarsi la giurisdizione amministrativa.

8. Chiarito quanto sopra sulla questione preliminare di più intensa rilevanza, occorre affrontare il tema della ricevibilità del ricorso, che merita verifica in quanto l’effetto lesivo nei confronti del ricorrente potrebbe essere immediatamente recato da atti amministrativi generali, impugnati tardivamente, ossia le ordinanze ministeriali (O.M.) che disciplinano le GPS, che sono state invece censurate (solo) in via incidentale nell’atto introduttivo della presente causa.

Può immediatamente anticiparsi che il ricorso va ritenuto tempestivo in quanto: (i) in concreto le O.M. non sono mai risultate lesive per il ricorrente sempre ammesso a stipulare contratti di supplenza nella classe di concorso A027;
(ii) le O.M. che disciplinano le GPS, per il profilo in esame, non vanno considerate lesive ed immediatamente escludenti, in analogia con quanto rilevato dall’Adunanza Plenaria per i D.M. che disciplinano le GAE;
(iii) anche a voler ritenere in tesi le O.M. potenzialmente lesive nella misura in cui siano direttamente escludenti rispetto all’interessato, va rilevato che l’O.M. che disciplina il caso di specie, ossia la 112 del 2022, per il profilo in esame, non ha mai assunto definitiva portata immediatamente e chiaramente escludente.

Di seguito l’esplicazione degli assunti che precedono.

8.1. Occorre anzitutto notare che è vero che i requisiti per l’inserimento nelle GPS sono indicati agli artt.

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