TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-12-01, n. 202001350

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-12-01, n. 202001350
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202001350
Data del deposito : 1 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2020

N. 01350/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00264/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 264 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rizzo e Mario Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;



per l'annullamento

- del decreto n. M_D GMIL REG2019 -OMISSIS- del 9 dicembre 2019 del Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, notificato il 16 dicembre 2019, con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego per mesi 1 (uno), ai sensi degli artt. 885, 1357 lettera a) e 1379, comma 1 del Codice dell’Ordinamento Militare;

- ove necessario e per quanto di ragione, della nota M-D GMIL REG2019 -OMISSIS- del 13 dicembre 2019, di trasmissione, per la notifica all’interessato, del predetto Decreto Ministeriale n. M_D GMIL REG2019 -OMISSIS- del 9 dicembre 2019;

- ove necessario e per quanto di ragione, dell’atto dispositivo n. M D GMIL REG2019 -OMISSIS- dell’8 luglio 2019, con cui la Direzione Generale del Personale Militare ha disposto, ai sensi dell’art. 1376 e ss. del Codice dell’Ordinamento militare, l’apertura nei confronti del ricorrente di un’inchiesta formale, al fine di verificare la sussistenza di responsabilità tali da dover essere sanzionate con provvedimenti disciplinari di stato;

- ove necessario e per quanto di ragione, dell’atto di contestazione degli addebiti e contestuale invito a prendere visione degli atti dell’8 luglio 2019, notificato in pari data;

- del decreto n. M_D GMIL REG2020 -OMISSIS- del 7 gennaio 2020 del Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, notificato il 17 gennaio 2020, che, per effetto della sospensione disciplinare irrogata, ha disposto, ai sensi dell’art. 858, comma 1 lettera c) e comma 3 del Decreto Legislativo n.66/2010, la detrazione dell’anzianità assoluta di grado dal 19 settembre 2013 al 19 ottobre 2013;

- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi, nonchè per il riconoscimento del diritto del ricorrente e della conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla restitutio in integrum per il periodo di sospensione dal servizio ai fini giuridici ed economici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il dott. Andrea Vitucci e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1) Il ricorrente è stato componente, unitamente ad altri 7 militari e al Capo Team (quest’ultimo non ricorrente in questa sede), del Nucleo Militare di Protezione (NMP) a bordo della Nave mercantile “-OMISSIS-” dal 6 dicembre 2012 al 10 dicembre 2012, per svolgere attività di contrasto alla pirateria.

2) Durante tale servizio si è verificato un episodio per il quale è stata poi attivata un’azione penale militare nei confronti dei componenti di quel NMP, per il reato di “ violata consegna pluriaggravata in concorso ” (art. 110 c.p. nonché art. 47 nn. 2, 3, 4 e 5 e art. 120 co. 1 e 2 c.p.m.p.).

3) Il processo penale militare traeva origine dal fatto che i componenti del NMP posavano per svariate fotografie, unitamente ad alcuni membri dell’equipaggio della predetta nave mercantile, consentendo a questi ultimi di maneggiare le armi in dotazione.

4) Il processo penale militare si concludeva in senso assolutorio, “ per non aver commesso il fatto ”, per il ricorrente e gli altri 7 coimputati – mentre sorte diversa riceveva il Capo Team – con sentenza della Corte Militare di Appello n. -OMISSIS- del 23-30 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 9 aprile 2019, nella quale si afferma che:

- a) “ non risulta sufficientemente provato il requisito soggettivo dell’essere stati i militari oggi imputati di servizio o di guardia. Dalla complessa ed articolata istruttoria dibattimentale non emerge con certezza l’organizzazione dei turni con cui si doveva svolgere il servizio di vigilanza e controllo della Nave mercantile <<-OMISSIS->> e quindi quali fossero i soggetti chiamati a svolgere la vigilanza sulla sicurezza della nave […]. Il Capo [Team] era responsabile del citato servizio che doveva modularsi con intensità diversa a seconda del tipo di acque attraversate nel corso della navigazione […]. Naturalmente questo compito spettava al [Capo Team]” (pag. 15 sentenza);

- b) “[…] le modalità di svolgimento del servizio armato di vigilanza, così come previste dal [Capo Team] erano il risultato di decisioni discrezionali che sicuramente gli competevano anche da un punto di vista regolamentare, non essendo in atto alcuna criticità ” (pag. 16 sentenza);

- c) “ Nel corso dell’istruttoria dibattimentale non è stato appurato né quali componenti del Team fossero incaricati della sorveglianza dei tre radar presenti in plancia, né a chi appartenessero le armi lunghe raffigurate nelle fotografie. In altri termini, non si è potuto accertare, con riferimento a quest’ultima notazione, se le armi di cui era stato consentito il maneggio a terzi erano in dotazione ai due militari di guardia ovvero ad altri fucilieri. A giudizio della Corte, la semplice presenza di tutti i marò al momento conviviale di saluto organizzato dal loro Capo [Team] e dal Comandante [della nave mercantile] e l’essere stati ripresi nelle fotografie acquisite agli atti processuali non può, al di là di ogni ragionevole dubbio, costituire una prova piena di una responsabilità penale in capo a tutti gli imputati . Infatti, le violazioni contestate potevano essere ragionevolmente imputate solo ai due militari che in quell’arco di tempo erano specificatamente preposti alla vigilanza. Non appare corretto, infatti, attribuire un significato troppo ampio alla nozione di “servizio”, che non può essere inteso in modo generico. Non sarebbe realistico pensare ad una attività lavorativa svolta professionalmente e con l’uso di armi senza limiti spazio-temporali predeterminati . L’organizzazione di turni prestabiliti del personale è quindi una modalità indispensabile per assicurare un servizio efficiente nel tempo. Proprio per tale motivo gli odierni imputati non operavano mai congiuntamente, ma operavano in dispositivi formati da due uomini in base ad una turnazione,

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