TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-02-09, n. 201702232

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2017-02-09, n. 201702232
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201702232
Data del deposito : 9 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2017

N. 02232/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01003/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2013, proposto da:
Società International Insurance Company of Hannover Ltd – Rappresentanza per l'Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato V C, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Segreto in Roma, Via dei Gracchi, 151;

contro

-l’Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
- il Ministero delle Attivita' Produttive, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

-la signora Rosaria Arcidiacono, non costituita in giudizio;
- l’Ivass, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Mariano C.F. MRNPLA78C31B157A, Dario Adolfo Maria Zamboni C.F. ZMBDDL67P11C351S, Alessia Serino C.F. SRNLSS73R55H501A, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Istituto in Roma, Via del Quirinale, 21;

per l'annullamento

dell'ordinanza n.4192 del 2012 emessa dal Commissario Straordinario dell'Isvap in data 24 ottobre 2012, prot.n.14-12-014329, spedito in data 25 ottobre 2012 e notificato in data 30 ottobre 2012 recante ingiunzione pagamento sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 315, comma 2, del d.lgs. n. 209/2005 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Isvap - Istituto Vigilanza Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo e dell’ Ivass;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2016 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.La società indicata in epigrafe riferisce che in data 15 aprile 2010 la signora Arcidiacono Rosaria, in qualità di trasportata sul veicolo assicurato con la società, a seguito di lesioni personali subite con un sinistro verificatosi in data 27 marzo 2010, ha chiesto ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni private (c.a.p. - d.lgs. n. 209 del 2005) il ristoro delle lamentate lesioni.

Con nota in data 26 maggio 2010 la società ha comunicato all'avvocato di fiducia della predetta signora danneggiata di non poter formulare alcuna proposta risarcitoria in quanto non assolta l'allegazione di documentazione ai sensi dell'art. 148 del c.a.p.. E’ seguito il fax del 15 luglio 2010 inviato dall’avvocato di fiducia con cui è stata invitata la società alla nomina di un proprio fiduciario per la valutazione delle lesioni riportate dalla signora danneggiata, con allegata la documentazione medica mancante. Con successiva comunicazione del 16 luglio 2010 la società ha comunicato all'avvocato di fiducia della danneggiata il nominativo del medico fiduciario da contattare "onde concordare i tempi e i modi della visita medica da effettuarsi" (comunicazione inviata per conoscenza anche al medico fiduciario). In data 23 luglio 2010 l'avvocato di fiducia, in risposta all'ultima nota della società, ha invitato quest'ultima ad indicare altro medico fiduciario stante la lontananza della sede della perizianda dallo studio del medico precedentemente indicato, il quale in data 27 luglio 2010 ha comunicato al difensore fiduciario di concordare con la incaricata per la visita medico-legale la data e l'ora per l'espletamento della stessa.

In data 8 ottobre 2010 l'Ufficio Sinistri della società ha sollecitato l'espletamento della visita medica richiamando l'interruzione dei termini di cui all'art. 148 c.a.p.

Soltanto in data 20 dicembre 2010 l'Ufficio Sinistri ha ricevuto le risultanze della visita medica espletata in data 28 novembre 2010 dalla incaricata per la visita medica della perizianda.

Con raccomandata a. r. datata 29 novembre 2010, ma spedita il 19 gennaio 2011, l'avvocato di fiducia della danneggiata ha proposto reclamo all'Isvap per l’accertamento della conformità dell'istruttoria da parte della società. L'Isvap con comunicazione del 28 gennaio 2011 ha richiesto alla società documentazione relativamente al reclamo e in data 4 marzo 2011 è intervenuto un accordo transattivo con contestuale pagamento della somma concordata tra la società e il difensore della danneggiata.

In data 15 marzo 2011 l'Isvap ha inviato una nuova comunicazione alla società con cui sono stati chiesti chiarimenti in merito all'adempimento degli obblighi di cui all'art.148 c.a.p. . Tale comunicazione è stata riscontrata dall'Ufficio Sinistri con lettera del 29 marzo 2011.

Successivamente l’Isvap in data 23 giugno 2011 ha formulato rituale atto di contestazione n. 2740/11/STU/2440, ai sensi dell’art. 326 c.a.p. e dell’art. 3 Reg. Isvap n. 1 del 15.3.2006, avverso il quale la società ha inviato ulteriori precisazioni e controdeduzioni.

In data 30 ottobre 2012 il Commissario Straordinario dell' Isvap a conclusione dell'istruttoria apertasi a seguito del reclamo (presentato in data 19 gennaio 2011) ha adottato l'ordinanza n. 4192 in data 24 ottobre 2012, recante l’ingiunzione della sanzione per la somma complessiva di euro 40.023,40, come prevista dall' art. 315, comma 2 del d.lgs. n. 209 del 2005, sanzione corrisposta in data 30.11.2012.

2. Avverso tale ordinanza la società ha proposto ricorso ed ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione: 1 ) Violazione e falsa applicazione degli artt. 141 e 148 comma 2 e 3, 315, comma 1, lett. d) e 315, comma 3, ultima parte del d.lgs n. 209 del 2005. Eccesso di potere assoluta carenza dei presupposti di fatto e di diritto : la data del 14 luglio 2010 ritenuta dall' Isvap ai fini della decorrenza dei termini ex art.315 c.a,p. per l'applicazione della sanzione pecuniaria sarebbe errata poiché seppur ritenuto che la comunicazione del 26 maggio 2010 inviata dalla società non sarebbe idonea ad interrompere il termine di 30 giorni entro cui “richiedere la documentazione integrativa”, tuttavia sarebbe anche vero che, in mancanza di apposita disposizione riguardo le modalità di comunicazione a visita dei periziandi, l'invito a contattare il nominato medico sarebbe più che sufficiente per sospendere il termine di 90 giorni previsto dall'art. 148 c.a.p. per la formulazione dell'offerta.

In particolare dal 2 dicembre 2010, giorno in cui il medico fiduciario avrebbe trasmesso la relazione alla compagnia, dovrebbe essere calcolata la ripresa della decorrenza del termine per spirare nei residui successivi 4 giorni, cioè il 6 dicembre 2010. Da tale data inizierebbe a decorrere il termine ai sensi dell'art. 315 c.a.p. per l'applicazione dell'eventuale sanzione, con conclusione del periodo nel giorno della formulazione dell'offerta avvenuta il 4 marzo 2011 e quindi nel più breve termine di 90 giorni a far data dal 7 dicembre 2010, con conseguente applicazione della sanzione, di cui all’art. 315, comma 1, lettera c), c.a.p., e non quella più grave di cui al comma 2, ultima parte.

2) Eccesso di potere. Violazione del giusto procedimento. Difetto di istruttoria e di motivazione. Mancata applicazione della disciplina prevista dall'art. 315, comma 3, ultima parte: in ogni caso secondo la ricorrente sarebbe carente l’istruttoria e illegittimo il provvedimento per la mancata applicazione della norma rubricata che consente la diminuzione del 30% della sanzione in caso di contestuale pagamento della somma da parte dell'impresa che ha formulato l'offerta in ritardo rispetto al termine utile;
infatti risulterebbe documentato l'accordo transattivo raggiunto in data 4 marzo 2011 tra l’avvocato di fiducia della danneggiata e la società per il ristoro delle lesioni subite e per le competenze professionali e contestualmente sarebbe stato disposto il bonifico per il pagamento immediato della somma concordata.

3) Ottemperamento per evitare il maggior danno derivante da violazione della norma che prevede maggiori sanzioni: il pagamento della sanzione nella misura indicata sarebbe avvenuto al solo fine di evitare ulteriori aggravi e sanzioni pecuniarie alla ricorrente e non rappresenterebbe acquiescenza, stante il ricorso depositato. Conclude con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato.

Si è costituito in giudizio l'ISVAP per resistere al ricorso opponendosi all'accoglimento dello stesso.

In prossimità della odierna udienza le parti si sono scambiate memorie conclusionali insistendo con articolate argomentazioni sulle rispettive posizioni difensive: in particolare la società ricorrente dopo aver evidenziato la scansione delle attività svolte in relazione al procedimento ha rappresentato che il comportamento tenuto dalla stessa, avendo richiesto la documentazione medica, sarebbe coerente e in linea con l'orientamento giurisprudenziale. Soltanto dalla data di espletamento della visita medica ossia dal 28 novembre 2010 potrebbero decorrere nuovamente i termini per la formulazione dell'offerta per giungere solo in data 11 gennaio 2011, con il conseguente dies a quo del 12 gennaio 2011, per il computo dei giorni di ritardo ai sensi dell'art.315 c.a.p. per l'applicazione dell'eventuale sanzione (ossia il termine inferiore a 60 giorni dell'art. 315, comma 1 e non quello applicato).

L'Ivass con articolata memoria ha contestato i rilievi ulteriori formulati dalla ricorrente, evidenziando la modifica delle precedenti deduzioni difensive della società, con particolare riferimento alla nuova circostanza secondo cui l'effetto sospensivo dipenderebbe direttamente dalla lettera della società del 26 maggio 2010 e non da quella del 16 luglio 2010;
in particolare la difesa dell’Istituto ha messo in risalto le contraddittorie prospettazioni della memoria conclusiva ex adverso proposta, rispetto a quelle avanzate in ricorso, con evidente confusione delle date e fasi procedimentali, rispetto alla disciplina dettata dagli art. 148 e 315 c.a.p. e alla corretta scansione temporale del procedimento di liquidazione del danno.

Da ultimo parte ricorrente ha prodotto memoria di replica alle ultime contestazioni della difesa dell’Istituto resistente, insistendo con ulteriori argomentazioni per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 19 aprile 2016 la causa trattenuta in decisione è stata riservata. Sciolta la riserva definitivamente nella successiva Camera di consiglio riconvocata del 6 dicembre 2016, la causa è stata, quindi, decisa.

DIRITTO

1. La controversia in esame avente ad oggetto il provvedimento sanzionatorio adottato dal Commissario Straordinario dell’Isvap, come indicato in epigrafe, nei confronti della società ricorrente ai sensi dell’art. 315, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, in relazione alla ritenuta violazione del termine per la formulazione dell’offerta di risarcimento alla danneggiata, stabilito dall’art. 148, comma 2, del predetto decreto legislativo, verte sulla contestazione della società ricorrente riguardo la legittimità di tale provvedimento per la erronea quantificazione della sanzione da parte dell’Isvap e, in estrema sintesi, per la mancata considerazione che l’attività istruttoria della società ricorrente sia stata effettuata nel rispetto dei termini e che proprio il comportamento omissivo della parte istante abbia determinato la sospensione del termine, con decorrenza dello stesso dalla data della visita medica (28.11.2010) e con nuovo decorso del termine per la formulazione dell’offerta.

1.1. Ai fini del corretto inquadramento della vicenda contenziosa si rende necessario preliminarmente illustrare la procedura di risarcimento del danno disciplinata dall’art. 148 del d.lgs n. 209 del 2005 (nel testo vigente all’epoca dei fatti) e del connesso regime sanzionatorio delineato dell’art. 315 del medesimo decreto legislativo.

2. L’art. 148 pone a carico della compagnia di assicurazione l’obbligo di comunicare una congrua e motivata offerta a titolo di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o, in alternativa, di comunicare i motivi per cui non si ritiene di formulare un’offerta, fissando quale termine utile per la definizione del sinistro: a) per i sinistri con soli danni a cose, il termine di “ sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento” (comma 1);
b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, il termine di “ novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento” (comma 2).

Nel caso in cui la richiesta del danneggiato non contenga gli elementi richiesti e, quindi, risulti incompleta, incombe sulla compagnia l’onere di comunicare al danneggiato “entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento ” una richiesta di integrazione documentale volta ad acquisire i dati mancanti (comma 5, primo periodo), così da consentire la definizione del sinistro. In tal caso - ossia soltanto laddove tale onere sia adempiuto nel termine e nei modi previsti - il termine utile per la definizione del sinistro è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione, da parte della compagnia, dei dati o dei documenti integrativi forniti dal danneggiato (comma 5, secondo periodo).

Durante la pendenza del termine utile per la definizione del sinistro, e salva l’interruzione dello stesso per effetto di una tempestiva richiesta di integrazione documentale, il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte della compagnia, essendo espressamente prevista la sospensione del predetto termine nella ipotesi di rifiuto (comma 3).

In caso di formulazione dell’offerta risarcitoria, la compagnia deve procedere al pagamento dell’importo offerto entro 15 giorni rispettivamente decorrenti dalla ricezione della dichiarazione di accettazione o rifiuto da parte del danneggiato, nonché decorsi invano trenta giorni dalla comunicazione dell’offerta stessa (commi 6, 7 e 8).

A presidio della procedura innanzi delineata l’art. 315 delinea un apparato di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni di attuazione, quando la formulazione dell'offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata comunicazione del diniego dell'offerta nel medesimo termine: in particolare è prescritto che “ a) in caso di ritardo fino a trenta giorni ” è applicabile la sanzione “ da euro trecento ad euro novecento ”;
b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni ”, è applicabile la sanzione “ da euro novecento ad euro duemilasettecento” ;
c) in caso di ritardo fino a novanta giorni”, è applicabile la sanzione “ da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento ”; “d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni” è applicabile la sanzione “ da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento”.

Il comma 2 dell’art. 315 c.a.p. stabilisce una ulteriore sanzione “ qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell'offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte”.

Infine la norma conclude con il comma 3 stabilendo che “ qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo rispetto al termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento”.

A tale quadro normativo occorre aggiungere in completamento della disciplina anche l’art. 7 del d.P.R. n. 254 del 2006 (recante il “ Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ”), secondo il quale la richiesta di integrazione della domanda di risarcimento diretto è formulata “ offrendo l’assistenza tecnica e informativa prevista dall’articolo 9”, che a sua volta obbliga le imprese assicuratrici a fornire “ ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno… (e in particolare a garantire) …il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento”.

3. Come evidenziato dalla difesa dell’Ivass la suesposta disciplina della procedura di risarcimento del danno nei sinistri r.c auto è funzionalizzata alla tutela pubblicistica del diritto del danneggiato a conseguire in tempi celeri e con una procedura trasparente un congruo e pronto ristoro del pregiudizio subito. Tale tutela è apprestata dall’ordinamento fissando le condizioni per l’instaurazione, da parte della compagnia, di un leale e corretto contraddittorio con il danneggiato attraverso una procedura, con incombenti tutti a carico dell’impresa e termini rigorosamente scanditi, la cui effettività è stata presidiata con la previsione dell’applicazione di sanzioni pecuniarie. Con tale procedura si vuole così evitare che l’assicuratore approfitti della propria posizione di forza economica per porre in essere atteggiamenti dilatori e rinviare il più possibile l’adempimento dei propri obblighi, anche attraverso espedienti che sfruttano la carenza informativa degli aventi diritto. La disciplina, quindi, connota in termini di assoluta tassatività ed eccezionalità le ipotesi di sospensione o di interruzione del termine utile per la definizione del sinistro: l’interruzione disciplinata dall’art. 148, comma 5 c.a.p. consegue unicamente alla tempestiva formulazione di richiesta di integrazione rivolta al danneggiato in caso di istanza risarcitoria incompleta, mentre la sospensione, disciplinata dall’art. 148, comma 3, c.a.p. consegue unicamente in caso di rifiuto del danneggiato degli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno.

4. In particolare il provvedimento impugnato ha disposto nei confronti della ricorrente la sanzione sulla base delle seguenti motivazioni: " esaminate le risultanze istruttorie......ha rilevato la gravità della condotta tardiva dell'impresa che, soltanto dopo 205 giorni .......dalla scadenza del termine utile finale, ha provveduto a formulare offerta;
risulta in atti, nel complesso un comportamento dell'impresa nella gestione del sinistro non uniformato a criteri di celerità e, comunque, di rispetto dei termini di legge, considerando in particolare che: - la lettera del 26 maggio 2010…. non costituisce idoneo diniego risarcitorio, tenuto conto che, a fronte di istanza incompleta, il legislatore ha previsto (art. 148, comma 5, d.lgs. n.209/2005) ......e nel caso di specie, invece, l'assicuratore ha tardivamente dichiarato di rimanere in attesa della documentazione mancante (certificato medico di guarigione, entità delle lesioni subite, dichiarazione di cui all’art. 142, comma 2, d.lgs. n.209/2005);
- anche la comunicazione dell'8 ottobre 2010, peraltro formulata oltre la scadenza del termine di 90 giorni per l' adempimento, con la quale l'impresa ha eccepito che la danneggiata non ha preso contatto con il proprio fiduciario medico per sottoporsi alla visita, non può essere valutata quale idoneo diniego risarcitorio. A tal riguardo deve rilevarsi che con la lettera del 16 luglio 2010 l'impresa non ha formulato un rituale invito a visita medica con indicazione del giorno e luogo dell'appuntamento ma ha semplicemente pregato il danneggiato di prendere contatto con il medico fiduciario per concordare tempi e modi della visita. A tale comunicazione il patrocinatore della danneggiata aveva tempestivamente replicato con nota del 23 luglio 2010 evidenziando la difficoltà di poter effettuare una visita medica tenuto conto che, a fronte della residenza in Giarre (CT) della propria assistita, il medico fiduciario incaricato della visita risultava avere lo studio in Roma;
- per quanto sopra esposto, ha ritenuto sussistente la violazione degli art. 141 e 148, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209....CONSIDERATO che, in relazione alla violazione come conclusivamente sopra accertata e tenuto conto degli elementi di cui all'art. 326, comma 5, ultima parte, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, risulta congrua, attesa la gravità del comportamento tardivo dell'impresa in precedenza motivata - valutata anche con riguardo sia alla sua precedente condotta, avendo l'Autorita' già irrogato nei suoi confronti sanzioni pecuniarie per violazioni della medesima natura, sia all'assenza nel caso di specie di elementi idonei a giustificare il riconoscimento del minimo di legge - l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 315, comma 2, del medesimo decreto, pari alla media aritmetica tra il minimo (euro 20.000,00) ed il massimo edittale (euro 60.000,00) e, quindi, nella misura di euro 40.000,00...".

4.1. Orbene alla luce della ricostruzione del fatti e tenuto conto della disciplina normativa come sopra delineata, occorre rilevare che: a) la richiesta di risarcimento del danno da parte della danneggiata è stata ricevuta dalla società in data 15.4.2010;

b) la comunicazione della società inviata alla danneggiata in data 26 maggio 2010, così come formulata non costituente formale diniego di offerta, ma richiesta di integrazione documentale e come ammesso dalla stessa ricorrente, non appare idonea ad interrompere il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta per la documentazione integrativa, stante la tardività stessa della comunicazione.

Come già illustrato l’art. 148, comma 5 c.a.p. è chiaro nello stabilire che solo se la compagnia abbia adempiuto a tale incombente istruttorio nel termine prescritto - per le finalità di tempestività e di obblighi stringenti sulle imprese assicuratrici nella trattazione delle procedure risarcitorie sopra indicate - il termine per la formulazione dell’offerta risarcitoria deve ritenersi interrotto, con successivo decorso dalla data di riscontro da parte del danneggiato della richiesta di integrazione;
la norma infatti non contempla alcun effetto interruttivo del termine utile per la definizione del sinistro, in caso di tardiva richiesta di integrazione da parte dell’impresa su cui incombe l’onere, senza che la stessa possa invocare nella specie l’attenuante della incompletezza della richiesta di risarcimento non avendo provveduto con la prescritta tempestività a far constare l’insufficienza documentale (cfr. in tal senso, Tar Lazio, Roma, sez. I, 4 luglio 2011, n. 5850;
idem, 11 ottobre 2011, n.7864;
idem, sez. II, 4 novembre 2013, n. 9365).

Infatti la tardività della richiesta di integrazione documentale avanzata dalla società ricorrente ha impedito il verificarsi dell’effetto interruttivo previsto dall’art. 148, comma 5, secondo periodo, con l’ulteriore conseguenza che - come correttamente evidenziato dall’Isvap nella motivazione del provvedimento - la società ricorrente ha violato l’art. 148, comma 2, perché « a fronte di una richiesta risarcitoria incompleta (ricevuta il 15 aprile 2010)….soltanto dopo 205 giorni (rectius. 233 giorni, tenuto conto di quanto precisato in sede difensiva) dalla scadenza del termine utile finale, ha provveduto a formulare offerta”.

Né varrebbe obiettare che la società avrebbe istruito il fascicolo nel rispetto dei termini e che proprio il comportamento omissivo della parte istante avrebbe sospeso il termine ex art. 148, comma 3 (e non comma 5), ciò in quanto proprio dall’esame della speciale disciplina dettata dal citato art. 148 e dagli articoli 7 e 9 del d.P.R. n. 254 del 2006 si desume che la stessa - lungi dal considerare su un piano di parità le parti del rapporto obbligatorio e dal configurare reciproci e paritari obblighi di cooperazione - muove dal presupposto che la relazione tra la compagnia e il danneggiato nella fase di definizione del sinistro sia caratterizzata da una notevole asimmetria e conseguentemente mira a riequilibrare tale relazione a vantaggio del danneggiato, in omaggio ad un principio di ordine pubblico economico che rappresenta diretto corollario del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale. Del resto, tali considerazioni trovano conferma nelle previsioni dell’art. 148 c.a.p., secondo cui tutti gli adempimenti più pregnanti finalizzati alla definizione della procedura risarcitoria in esame sono posti a carico dell’impresa e presidiati dalla previsione di sanzioni pecuniarie, risultando i termini delle fasi procedimentali connotati dall'assoluta tassatività ed eccezionalità delle ipotesi di sospensione o interruzione. In particolare si tratta di due eventuali fasi che si inseriscono nel procedimento e non assimilabili tra loro: da un lato l'interruzione, disciplinata dal comma 5 dell'art. 148, come già rilevato, consegue unicamente alla tempestiva formulazione di richieste da parte della società di integrazione rivolta al danneggiato in caso di istanza risarcitoria incompleta, la sospensione invece disciplinata dal comma 3 consegue in caso di rifiuto del danneggiato di sottoporsi agli accertamenti necessari per la valutazione del danno.

Né a diverse conclusioni si può pervenire sulla base delle argomentazioni svolte nel primo motivo di impugnazione dalla società ricorrente riguardo i rapporti di collaborazione richiesti alla danneggiata nell’ambito della procedura di risarcimento del danno disciplinata dall’art. 148 del c.a.p., facenti parte di una fase procedimentale avviata comunque oltre i termini prescritti, e il generale obbligo delle parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza, imposto dall’art. 1175 cod. civ..

Alla luce della documentazione in atti e sulla base anche dell’orientamento della giurisprudenza, la convocazione a visita della danneggiata non può ritenersi idonea a determinare la sospensione del termine per la formulazione dell’offerta;
inoltre non può altresì valutarsi il comportamento della danneggiata in termini di rifiuto implicito di sottoporsi a visita, tenuto conto che nella specie, la compagnia ha designato un medico fiduciario con studio in Roma, mentre la danneggiata risiedeva in Sicilia, con ulteriori adempimenti gravanti su quest’ultima per pervenire successivamente alla individuazione del medico fiduciario “più prossimo” alla residenza della medesima (vedi doc. 12 e 13), senza che possano quindi trasferirsi sulla danneggiata le scelte organizzative della società, che comunque deve garantire per gli accertamenti il c.d. principio di prossimità della residenza (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II, 23 dicembre 2013, n.11104).

Sulla base di ciò non può condividersi quanto sostenuto dalla ricorrente sulla nuova decorrenza dei termini per la formulazione dell’offerta, ossia la data di espletamento della visita medica del 28.11.2010 (o dal 2 dicembre, data in cui la relazione del medico fiduciario è stata trasmessa), non potendosi configurare dai fatti riscontrabili una indisponibilità della danneggiata a sottoporsi alla visita medica dipendente proprio dalla medesima, in disparte il ritardo della richiesta di integrazione documentale (26.5.2010), aspetto ineludibile nella valutazione complessiva della vicenda. Del resto nella richiamare gli atti intervenuto va rilevato che la comunicazione del 16 luglio 2010 non può qualificarsi quale rituale invito a visita medica e parimenti la comunicazione dell’8.11.2010, formulata tra l’altro oltre la scadenza del termine di 90 giorni per l’adempimento - con cui la società ha eccepito che la danneggiata non ha preso contatti con il medico fiduciario per la visita medica, asserendo la valenza di tale comunicazione quale interruzione dei termini - non può considerarsi sulla base del suo contenuto quale idoneo diniego risarcitorio, né configurare effetti interruttivi ai sensi dell’art. 148 c.a.p. del termine di offerta.

In linea con la sequenza temporale del procedimento di liquidazione del danno in caso di lesioni, scandita dall’art. 148, comma 1, c.a.p., la società assicuratrice ha un termine di 90 giorni dalla ricezione dell’istanza risarcitoria per formulare al danneggiato la motivata offerta risarcitoria ovvero per comunicare i motivi di diniego: nella specie l’istanza risarcitoria è stata ricevuta dalla società in data 15 aprile 2010 e l’offerta risarcitoria non è stata formulata entro il termine prescritto di 90 giorni – ossia entro il 14 luglio 2010 - ma come sostenuto da parte ricorrente (e specificamente dettagliato nel prospetto di cui alla memoria conclusiva) in data 4 marzo 2011, oltre il termine utile finale, con conseguente applicazione della norma sanzionatoria di cui all’art. 315, comma 2, c.a.p. tenuto conto della rilevata “ gravità del comportamento tardivo dell’impresa” nella formulazione dell’offerta. Tale gravità è stata valutata ai fini della applicazione della misura (media aritmetica tra minimo e massimo edittale) della sanzione in considerazione sia della precedente condotta (con riferimento ad altre irrigazioni di sanzioni pecuniarie per violazioni della medesima natura) sia dell’assenza nella specie di elementi idonei a giustificare il riconoscimento del minimo edittale.

In ragione di quanto precede il primo motivo è infondato.

4.2. Con il secondo motivo la società censura il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato per la mancata applicazione della riduzione del 30 per cento della sanzione, misura prevista dall’art. 315, comma 3, del d.lgs. n. 209 del 2005 per il caso in cui contestualmente alla formulazione dell’offerta, in ritardo rispetto al termine prescritto, l’impresa provveda al pagamento della somma, atteso che sussisterebbe un accordo transattivo raggiunto tra le parti con conseguente bonifico per il pagamento immediato della somma concordata.

Anche tale motivo non può essere condiviso posto che la documentazione allegata in atti non attesta tale contestualità tra l’offerta ed il relativo pagamento. Ed invero dall’esame della nota del 4 marzo 2011 (documento allegato successivo al doc. 11), con la quale il difensore della danneggiata unitamente alla medesima ha accettato la somma concordata, quale atto di transazione, è dichiarato che tale atto “ acquisterà valore di liberatoria per Inter Hannover, con rinuncia a qualsiasi azione in sede civile da parte della sottoscrivente …….solo con l’effettivo pagamento della somma sopra indicata ”, procedimento non risultante completato. Parte ricorrente allega altresì copia di ordine di pagamento del 4.3.2011 (doc. 11) in favore della beneficiaria danneggiata, verosimilmente quale ordine di incarico ad una banca (senza peraltro elementi identificativi della stessa) per l’invio del relativo importo, circostanza questa che però, da sola, è inidonea – dovendosi convenire sul punto con la difesa dell’Ivass - a comprovare la contestualità della data di formulazione dell’offerta e della effettiva messa a disposizione della relativa somma alla danneggiata (in mancanza di altra documentazione a supporto dell’effettività del bonifico – presa in carico dell’ordine da parte della banca ed effettiva esecuzione del pagamento con conferma della banca stessa - o di altra modalità di corresponsione della somma), non potendosi conseguentemente ritenere l’applicabilità della decurtazione del 30 per cento della sanzione.

5. In definitiva, il ricorso in quanto infondato va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura stabilita in dispositivo.

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