TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-03-18, n. 202400659
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Pubblicato il 18/03/2024
N. 00659/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00854/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2022, proposto da:
-OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Celle di Bulgheria, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato M D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpac Campania Dipartimento di Salerno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza n. -OMISSIS-del 10 marzo, notificata a mani il 14 marzo 2022 con cui il Sindaco del Comune di Celle di Bulgheria ha ordinato ai soggetti individuati quali obbligati in solido di provvedere a propria cura e spese nel termine di 120 gg. alla rimozione ed al relativo smaltimento e/o recupero nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs. n. 152/06 dei rifiuti stoccati sul fondo agricolo sito in loc. “-OMISSIS-” catastalmente individuato al foglio 3 p.lle -OMISSIS-;
b) di ogni altro atto ivi richiamato, ed in particolare: comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS-del 12 agosto 2021;verbale del tavolo tecnico del 26 gennaio 2022 tenutosi presso il Comune di Celle di Bulgheria;verbale di sopralluogo e accertamento prot. n. -OMISSIS-del 12 luglio 2021;nota Arpac prot. n. -OMISSIS-del 5 gennaio 2021;nota Arpac prot. n. -OMISSIS-del 2 febbraio 2022, nelle quali l'Agenzia Regionale ha classificato il materiale in loco come “rifiuto” ai sensi della normativa di settore (parte IV d.lgs. n. 152/2006);
c) di ogni altro atto presupposto, successivo e comunque connesso e lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Celle di Bulgheria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe sono comproprietari del fondo sito nel Comune di Celle di Bulgheria, catastalmente identificato al foglio -OMISSIS-, vertente in zona agricola -OMISSIS-del vigente PRG e ricompresa nel perimetro del Parco Nazionale CVDA, in “zona -OMISSIS-– zona di protezione” del Piano del Parco.
L’area è nella disponibilità dell’impresa -OMISSIS--OMISSIS-s.r.l., della quale il sig. -OMISSIS--OMISSIS-è amministratore unico.
Oltre agli interventi di movimentazione in alveo dei materiali litoidi accumulatisi, al fine di ripristinare l’officiosità idraulica dei corsi d’acqua, la -OMISSIS--OMISSIS-era autorizzata a stoccare il materiale litoide in esubero, non collocabile sulle sponde e/o sulle aree demaniali, in località -OMISSIS- del Comune di Celle di Bulgheria, nell’area individuata in CT al foglio -OMISSIS-
Con relazione prot. n. -OMISSIS-del 5 gennaio 2021 l’ARPAC rilevava che il materiale litoide accumulato nella suddetta area era stato gestito senza tener conto di quanto disposto dal d.P.R. n. 120/2017 e, pertanto, doveva considerarsi alla stregua di “rifiuto” in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (di seguito anche Codice dell’ambiente).
Con verbale di accertamento tecnico, prot. n. -OMISSIS-del 12 luglio 2021, il Comune riscontrava che sull’area sottoposta a vincolo idrogeologico, paesistico, ambientale e sismico era presente un “…deposito di materiale litoide di notevole dimensioni (quantità dichiarata dal DDLL incaricato 5762,87 mc);Il materiale è stato rimosso dall’alveo del fiume Mingardo alla fine del 2020 a seguito di lavori di somma urgenza disposti dal Genio Civile di Salerno e dal Comune di Centola con verbale in data 18/11/2020. Nessuna autorizzazione/parere/nulla osta e/o titolo edilizio risultano rinvenuti agli atti di ufficio relativamente al deposito di materiale litoide né riferiti a periodo preliminare all’avvio dei lavori ne riferiti al periodo successivo alla loro conclusione e sino alla data odierna…”.
Con nota prot. n. -OMISSIS-sempre in data 12 luglio 2021, il Comune formalizzava l’avvio del procedimento finalizzato alla emissione di ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Con nota, n. -OMISSIS-del 2 febbraio 2022, l’Arpac ribadiva che l’attribuzione dello status giuridico di rifiuto al materiale rinvenuto discende dalla mancata dimostrazione da parte del produttore dei requisiti del sottoprodotto di cui al 184bis d.lgs. n. 152/2006 e non da caratterizzazioni analitiche operate sui campioni in esame non necessari nel caso in esame.
Con ordinanza sindacale, n. -OMISSIS-del 10.03.2024, si intimava ai soggetti individuati quali obbligati in solido di provvedere a propria cura e spese nel termine di 120 gg. alla rimozione ed al relativo smaltimento e/o recupero, nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs. n. 152/06, dei rifiuti stoccati sul fondo agricolo catastalmente individuato al foglio 3 p.lle -OMISSIS-.
Avverso l’ordine de quo insorgono i ricorrenti in epigrafe, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati:
1.VIOLAZIONE DELL’ART. 185