TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-08-22, n. 202200651

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-08-22, n. 202200651
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202200651
Data del deposito : 22 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/08/2022

N. 00651/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00500/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S M in Perugia, piazza Danti, 28;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;

per l'annullamento

del Decreto prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-emesso dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Perugia e di ogni altro eventuale atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi comprese, ove necessario, le note n.-OMISSIS-, del -OMISSIS-, della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-e n.-OMISSIS-, del -OMISSIS-del Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha agito per l’annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Perugia prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, con il quale è stato « fatto divieto al sig. -OMISSIS-di detenere le armi e munizioni in suo possesso », ai sensi dell’art. 39 TULPS, disponendo, il ritiro delle armi stesse contestualmente alla notificazione del medesimo provvedimento ed ingiungendo all’odierno ricorrente di cedere le armi e munizioni in suo possesso « a persona non convivente entro e non oltre il termine di 150 giorni dalla data di notifica del presente decreto » (sotto la comminatoria, in difetto di ciò, della confisca delle medesime).

A sostegno delle misure adottate nei confronti del sig. -OMISSIS-, nel provvedimento si affermava che:

- con le note n. -OMISSIS- del -OMISSIS-della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-e n. -OMISSIS- del -OMISSIS-del Comando Provinciale Carabinieri è stata proposta l’adozione ai sensi dell’art. 39 TULPS di un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni nei confronti del sig. -OMISSIS-;

- tale proposta è conseguita ad una denuncia-querela presentata in data -OMISSIS-, presso il Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, nei confronti del sig. -OMISSIS- da parte della sig.ra -OMISSIS-, già badante della madre dell’odierno ricorrente, nella quale la querelante affermava che lo stesso non le avrebbe corrisposto il compenso alla stessa spettante, inoltre, minacciandola, dicendole « che non doveva avanzare pretese e che non avrebbe esitato a sparargli »;

- la citata denuncia-querela veniva rimessa in data -OMISSIS-, con contestuale accettazione del ricorrente;

- a carico del sig. -OMISSIS-, sarebbero risultate le seguenti circostanze: in data -OMISSIS-, notizia di reato della Stazione Corpo Forestale dello Stato di -OMISSIS-per violazione dell’art. 59, d.lgs. n. 152 del 1999 (“settore inquinamento acque”);
in data -OMISSIS-, notizia di reato della Tenenza della Guardia di Finanza di -OMISSIS-per violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (“dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti”), reato per il quale, presso la Procura della Repubblica di Perugia, risultava pendente un procedimento penale, nel cui ambito l’odierno ricorrente era stato rinviato a giudizio;
Decreto penale del G.I.P del Tribunale di Perugia, emesso in data -OMISSIS-e divenuto esecutivo il -OMISSIS-, di condanna per il reato di violazione delle norme per l’igiene del lavoro (art.21, comma 3, d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303);

-l’intervenuta remissione della querela era ritenuta non ostativa circa la valutazione, rimessa al Prefetto, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, secondo canoni di logica e ragionevolezza, dei fatti alla base della querela medesima unitamente agli altri elementi informativi acquisiti nel corso dell’istruttoria;
valutazione all’esito della quale è stato ritenuto che « allo stato … il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- non possa considerarsi affidabile alla detenzione delle armi in suo possesso, né offre le dovute garanzie, anche per il futuro, sulla base di un giudizio prognostico, di non abusare delle stesse».

Il provvedimento prefettizio è stato notificato in data -OMISSIS-da parte della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, la quale provvedeva, in ottemperanza al medesimo provvedimento, al ritiro della licenza di porto di fucile uso caccia n.-OMISSIS- rilasciata dal Commissariato di -OMISSIS-in data -OMISSIS-al sig. -OMISSIS- ed al ritiro delle armi regolarmente denunciate in possesso dello stesso.

1.1. Avverso il provvedimento prefettizio, parte ricorrente ha articolato due motivi in diritto lamentando:

i. illegittimità del decreto prefettizio per mancata comunicazione di avvio del procedimento, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 241 del 1990, annullabilità del provvedimento ex art. 21-octies l. n. 241 del 1990 per violazione di legge;

ii. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 39, 43 TULPS, eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifeste, contraddittorietà, difetto o, comunque, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990 e difetto o, comunque, insufficienza di motivazione.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso e della connessa istanza cautelare in quanto infondati nel merito.

4. A seguito della trattazione camerale, con ordinanza del -OMISSIS-n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare, « attesa l’insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, non ravvisandosi, come già più volte affermato da questo Tribunale, nella impossibilità di coltivare l’hobby della caccia alcuna lesione della dignità della persona tutelata dall’ordinamento ma, semplicemente, la limitazione di una forma di espressione della personalità. Considerata, altresì, quanto al bilanciamento degli interessi, la prevalenza allo stato delle esigenze di sicurezza pubblica rispetto alla paventata impossibilità di esercitare l’attività venatoria ».

5. La parte ricorrente ha depositato istanza di prelievo e, in vista della trattazione in pubblica udienza, con memoria del 21 maggio 2022, ha ribadito le ragioni a sostegno dell’impugnazione del decreto emesso dal Prefetto di Perugia.

6. All’udienza pubblica del 21 giugno 2022, uditi per le pari i difensori, come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Non essendo state solevate questioni in rito, è possibile procedere con l’esame del merito delle censure poste dalla parte ricorrente.

8. Va disattesa anzitutto la censura di illegittimità per violazione delle garanzie partecipative, atteso che i procedimenti in materia, aventi natura precauzionale e preventiva, sono caratterizzati da un'urgenza di procedere in re ipsa , in ragione della situazione di particolare pericolo che gli stessi mirano a prevenire e che, proprio in ossequio al richiamato art. 7 della legge 241 del 1990, giustifica l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 12 aprile 2022, n. 2516;
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 10 febbraio 2022, n. 386;
T.A.R. Piemonte, sez. II, 10 maggio 2021, n. 470;
T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 17 giugno 2019, n. 1057;
T.A.R. Umbria, 27 luglio 2016, n. 564).

9. Le censure per difetto di motivazione articolate nel secondo motivo di ricorso, con riferimento al giudizio di inaffidabilità nel buon uso delle armi a carico del ricorrente, si presentano meritevoli di accoglimento nei limiti di quanto di seguito esposto.

Come più volte ribadito anche da questo Tribunale amministrativo regionale, la detenzione di armi non costituisce un fatto ordinario, ma eccezionale, e può essere autorizzata in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall'art. 699 cod. pen. e ribadito dall'art. 4 della l. n. 110 del 1975;
tale eccezione può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la completa e perfetta sicurezza circa il "buon uso" delle armi stesse (necessariamente anche con l'impiego di un'estrema prudenza), in modo tale da evitare qualsiasi dubbio o perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche, e prima di tutto, l'intera restante massa dei consociati (che si è adeguata alla regola generale e che, quindi, è priva di armi) sull'assenza di pregiudizi di ogni genere quanto alla loro incolumità ( ex multis C.d.S., sez. III, 21 aprile 2020, n. 2544;
Id., sez. VI, 14 febbraio -OMISSIS-, n. 616;
T.A.R. Umbria, 4 dicembre 2020, n. 540;
Id. 17 giugno 2019, n. 333).

Difatti il r.d. 18 giugno1931, n. 773 reca una disciplina particolarmente rigorosa in relazione al rilascio dei titoli di polizia necessari per la detenzione e l'uso delle armi e attribuisce alle autorità di pubblica sicurezza un ampio potere valutativo in merito alla sussistenza delle condizioni soggettive necessarie a garanzia della pubblica e privata incolumità e sicurezza. In particolare l'art. 39 attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti qualora vengano a mancare le condizioni alle quali è subordinato il rilascio del titolo di polizia ex art. 11 TULPS o i relativi destinatari risultino capaci di abusarne, mentre l'articolo 43 riconosce al Questore la competenza di ricusare la licenza di porto d'armi a chi non dà affidamento di non abusarne.

Va, altresì, ribadita l’ampia discrezionalità della valutazione rimessa in capo al Prefetto ai sensi dell’art. 39, comma 1, TULPS, con valutazione da esercitarsi con riguardo, innanzitutto, al prioritario interesse all'incolumità delle persone coinvolte, oltre che nell'interesse della sicurezza pubblica. Inoltre, che ai fini della revoca dell'autorizzazione (e del divieto di detenzione di armi e munizioni) non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso e, stante l'evidenziata ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 24 maggio -OMISSIS-, n. 5768;
T.A.R. Veneto, sez. I, 5 settembre -OMISSIS-, n. 878).

Ciononostante, il potere di cui si discute deve comunque essere esercitato in modo logico e ragionevole, dopo un’adeguata istruttoria che consenta di evidenziare circostanze in fatto e le ragioni che spingono l’Amministrazione a ritenere che il soggetto titolare dell’autorizzazione sia divenuto pericoloso o comunque capace di abusarne.

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, il provvedimento prefettizio, richiamate le note del Carabinieri concernenti la querela per minacce poi rimessa ed i precedenti – invero risalenti – dell’odierno ricorrente, si limita ad affermare che « in relazione a quanto sopra esposto, allo stato, deve ritenersi che il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- non possa considerarsi affidabile alla detenzione delle armi in suo possesso, né offre le dovute garanzie, anche per il futuro, sulla base di un giudizio prognostico, di non abusare delle stesse ».

Come più volte affermato da questo Tribunale amministrativo regionale, la valutazione di affidabilità costituisce l’esito di un sintetico giudizio valutativo che deve investire la condotta di vita del soggetto interessato;
si può convenire che non occorra una particolare ostensione dell’apparato giustificativo, ma un minimo onere motivazionale deve essere assolto in punto di pericolosità ed inaffidabilità della persona, in quanto ciò è alla base del giudizio prognostico (cfr. ex multis , T.A.R. Umbria 3 maggio -OMISSIS-, n. 266;
Id., 14 febbraio 2022, n. 73). Nel caso in esame la motivazione del provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni risulta insufficiente e in alcun modo correlata alla fattispecie concreta, quando invece sarebbe stato necessario quantomeno evidenziare le ragioni per cui sono stati ritenuti rilevanti nell’odierna valutazione sfavorevole precedenti del ricorrente – segnatamente risalenti agli anni -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- – tutti antecedenti e già ritenuti non ostativi al rinnovo della licenza per porto di fucile per uso venatorio rilasciata nel -OMISSIS-.

Inoltre, come anche recentemente ribadito da questo Tribunale amministrativo regionale, se la mera denuncia non è sufficiente a fondare un giudizio prognostico negativo, questa può assumere rilievo se accompagnata da ulteriori elementi, quali situazioni di acclarata conflittualità (cfr. T.A.R. Umbria 22 dicembre 2020, n. 615;
Id. 4 dicembre 2020, n. 540;
Id. 16 ottobre 2019, n. 517;
Id. 10 ottobre 2019, n. 516) cui non è fatto alcun riferimento nel gravato provvedimento.

10. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto ai sensi di cui in motivazione, con il conseguente annullamento del provvedimento gravato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti delle Amministrazioni competenti.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo

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