TAR Perugia, sez. I, sentenza 2022-08-22, n. 202200651
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Testo completo
Pubblicato il 22/08/2022
N. 00651/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00500/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S M in Perugia, piazza Danti, 28;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
del Decreto prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-emesso dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Perugia e di ogni altro eventuale atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi comprese, ove necessario, le note n.-OMISSIS-, del -OMISSIS-, della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-e n.-OMISSIS-, del -OMISSIS-del Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2022 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha agito per l’annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Perugia prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, con il quale è stato « fatto divieto al sig. -OMISSIS-di detenere le armi e munizioni in suo possesso », ai sensi dell’art. 39 TULPS, disponendo, il ritiro delle armi stesse contestualmente alla notificazione del medesimo provvedimento ed ingiungendo all’odierno ricorrente di cedere le armi e munizioni in suo possesso « a persona non convivente entro e non oltre il termine di 150 giorni dalla data di notifica del presente decreto » (sotto la comminatoria, in difetto di ciò, della confisca delle medesime).
A sostegno delle misure adottate nei confronti del sig. -OMISSIS-, nel provvedimento si affermava che:
- con le note n. -OMISSIS- del -OMISSIS-della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-e n. -OMISSIS- del -OMISSIS-del Comando Provinciale Carabinieri è stata proposta l’adozione ai sensi dell’art. 39 TULPS di un provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni nei confronti del sig. -OMISSIS-;
- tale proposta è conseguita ad una denuncia-querela presentata in data -OMISSIS-, presso il Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, nei confronti del sig. -OMISSIS- da parte della sig.ra -OMISSIS-, già badante della madre dell’odierno ricorrente, nella quale la querelante affermava che lo stesso non le avrebbe corrisposto il compenso alla stessa spettante, inoltre, minacciandola, dicendole « che non doveva avanzare pretese e che non avrebbe esitato a sparargli »;
- la citata denuncia-querela veniva rimessa in data -OMISSIS-, con contestuale accettazione del ricorrente;
- a carico del sig. -OMISSIS-, sarebbero risultate le seguenti circostanze: in data -OMISSIS-, notizia di reato della Stazione Corpo Forestale dello Stato di -OMISSIS-per violazione dell’art. 59, d.lgs. n. 152 del 1999 (“settore inquinamento acque”); in data -OMISSIS-, notizia di reato della Tenenza della Guardia di Finanza di -OMISSIS-per violazione dell’art. 2, d.lgs. n. 74 del 2000 (“dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti”), reato per il quale, presso la Procura della Repubblica di Perugia, risultava pendente un procedimento penale, nel cui ambito l’odierno ricorrente era stato rinviato a giudizio; Decreto penale del G.I.P del Tribunale di Perugia, emesso in data -OMISSIS-e divenuto esecutivo il -OMISSIS-, di condanna per il reato di violazione delle norme per l’igiene del lavoro (art.21, comma 3, d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303);
-l’intervenuta remissione della querela era ritenuta non ostativa circa la valutazione, rimessa al Prefetto, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, secondo canoni di logica e ragionevolezza, dei fatti alla base della querela medesima unitamente agli altri elementi informativi acquisiti nel corso dell’istruttoria; valutazione all’esito della quale è stato ritenuto che « allo stato … il Sig.