TAR Catania, sez. IV, sentenza 2017-10-30, n. 201702506
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Pubblicato il 30/10/2017
N. 02506/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00167/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2017, proposto da:
F G, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Oliveto Scammacca N. 23/C;
contro
Regione Sicilia - Dipartimento Regionale Protezione Civile, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti di
Comune di Raccuja, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della disposizione n. 460 del 17/11/2016, notificata in data 2/12/2016, emessa dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile ex art 1 O.C.D.P.C. N. 117/2013, con la quale è stato negato al ricorrente il contributo per la ricostruzione e la delocalizzazione dell'unità immobiliare sita in Raccuja, contrada Zappa, Via Cinquegrani, n. 8;
di qualunque altro atto presupposto, ancorchè non conosciuto, e comunque degli atti richiamati nei provvedimenti sub 1) ancorchè non conosciuti e mai notificati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia - Dipartimento Regionale Protezione Civile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2017 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. G Filippo espone di essere proprietario dell'immobile sito in Raccuja, via Cinquegrani n. 8, identificato al NCEU al foglio 10, particella 323, sub. 1, nel quale risiedeva. A seguito dei gravissimi eventi che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall’11 al 17 febbraio 2010, il sindaco del Comune di Raccuja ha emesso le ordinanze contingibili ed urgenti un. 13 e 19 del 2010, con le quali ha ordinato ad alcune famiglie residenti nei territori della C.da Zappa di non utilizzare gli immobili di loro proprietà. Conseguentemente, il sig. G ha dovuto trasferirsi altrove, nel limitrofo Comune di Sinatra, prendendo in affitto un immobile.
Egli, quindi, nel febbraio 2013, ha presentato al Comune di Raccuja, istanza per l’ottenimento del contributo per la delocalizzazione degli immobili danneggiati dagli eventi calamitosi previsto dall’art. 3, co. 3, dell’O.P.C.M. n. 3825/2009, come introdotto dall’art.7, co. 2, dell’O.P.C.M. N. 3865/2010.
Il Dirigente del Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha, tuttavia, respinto con provvedimento di diniego n. 460 del 17/11/2016 l’istanza formalizzata dal sig. G, affermando che l’immobile " non ha le caratteristiche abitative, nonostante risulti residenza principale e, inoltre, i danni lamentati appaiono certamente pregressi all'evento di cui all'O.P.C.M. n.3865/2010 ".
Avverso tale decreto, il sig. G è insorto col ricorso in epigrafe, col quale denuncia:
Violazione degli artt. 2 e 3, co. 2, della Costituzione - Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, co. 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3865 del 15 aprile 2010;violazione e falsa applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3825/2009;violazione e falsa applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3815/2010;violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D. Lgs. n. 504/1992, difetto di istruttoria;difetto assoluto di motivazione;eccesso di potere per illogicità manifesta .
Il ricorrente, in sintesi, rileva quanto segue: a) le Ordinanze sindacali adottate con riferimento al proprio immobile prendono evidentemente atto che l’unità immobiliare era certamente utilizzata ed utilizzabile prima degli eventi calamitosi;b) dalla data di evacuazione e sino ad oggi, l’immobile non ha subìto alcuna manutenzione;c) la disposizione dell’O.P.C.M. invocata nell’istanza prevede che nel caso in cui l’abitazione sia stata distrutta dagli eventi calamitosi sussiste la possibilità di ottenere " un contributo per la ricostruzione o la delocalizzazione, fino al 70% del valore, determinato tramite perizia giurata ", a condizione che (i) l’immobile abbia la qualificazione giuridica di abitazione principale ai sensi del D. Lgs. 504/1992, e che (ii) non sia costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico ambientale.
Sulla base di tali rilievi, il ricorrente assume che l’amministrazione abbia errato nel ritenere che l’immobile sia sfornito delle caratteristiche abitative, trattandosi invece della propria abitazione principale, come si trae conferma sia dal fatto che ivi è stabilita la propria residenza anagrafica, sia dalle ordinanze sindacali che hanno disposto per ragioni di sicurezza lo sgombero dell’edificio, proprio in quanto abitato. Pertanto - prosegue il ricorrente – non assume alcuna rilevanza la circostanza dedotta dall’amministrazione, secondo la quale la struttura non sia dotata di comfort e finiture, essendo invece questa del tutto adeguata e proporzionata alla condizione di precarietà economico/sociale di chi la occupava.
In relazione al secondo motivo ostativo alla concessione del contributo individuato dall’amministrazione, il ricorrente precisa che gli accertamenti tecnici sullo stato di fatto dell’immobile sono stati eseguiti a distanza di circa sei anni dalla verificazione degli eventi dannosi, sicché non sarebbe possibile escludere – a distanza di tanto tempo – il nesso di causalità fra evento e lesioni all’immobile. In aggiunta, il ricorrente produce una perizia giurata dalla quale emergerebbe che il cedimento degli elementi strutturali dell’edificio sia conseguenza immediata e diretta degli straordinari e gravissimi eventi che hanno interessato quei territori.
In conclusione, è stato chiesto l’annullamento degli atti impugnati e la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni causati, da precisare meglio in corso di causa.
Il Dipartimento regionale di Protezione civile si è costituito in giudizio al fine di resistere, con memoria meramente formale.
Con ordinanza n. 164/2017 la Sezione, riscontrando l’istanza cautelare allegata al ricorso, ha “ Ritenuto che le ragioni del ricorrente possono essere adeguatamente tutelate attraverso la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. art. 55, co. 10, e che, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, l’amministrazione resistente debba depositare in giudizio tutta la documentazione posseduta inerente il caso in esame, nonché una relazione illustrativa inerente i fatti di causa; ”.
Nella relazione depositata in data 20 giugno 2017 dall’amministrazione a seguito dell’ordinanza istruttoria si afferma che la documentazione tecnica prodotta a suo tempo dal ricorrente in allegato alla propria istanza attesterebbe che l’immobile è vetusto, in pessime condizioni, e privo dei requisiti minimi necessari per poterlo classificare come abitazione, in quanto privo di pavimentazione e con pareti solo parzialmente rifinite. La relazione prosegue affermando che l’immobile è sito in un’area franosa, nella quale si sono verificati nel corso dei decenni passati diversi episodi di cedimenti e smottamenti, che hanno interessato diverse strutture ivi localizzate, e che hanno reso necessario la qualificazione dell’area nel P.A.I. del 2000 come zona a rischio idrogeologico. Da ciò, l’amministrazione evince che le lesioni evidenziate nell’istanza del ricorrente potrebbero essere ricondotte ai numerosi smottamenti che si sono verificati in epoca antecedente all’evento preso in considerazione dall’O.P.C.M.
In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha depositato memoria nella quale insiste nelle proprie richieste.
All’udienza del 19 ottobre 2017 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Invero, ritiene il Collegio che nessuna delle due argomentazioni poste dall’amministrazione a sostegno del provvedimento di diniego di elargizione del contributo richiesto resista alle critiche mosse dal ricorrente.
In primo luogo, il requisito della effettiva non-abitabilità dell’immobile appare semplicemente predicato dall’amministrazione sulla base delle caratteristiche strutturali, che indurrebbero a ritenerlo inidoneo all’utilizzo per fini abitativi. Per contro, tale ricostruzione meramente induttiva è smentita in via documentale dal ricorrente attraverso una ordinanza sindacale (la n. 19/2010) con la quale è stato disposto lo sgombero delle “case abitate” site nella zona interessata dagli eventi alluvionali, e nella quale si menziona anche l’immobile del ricorrente, indicando quest’ultimo come persona residente proprio nella citata via Cinquegrani. In altre parole, è la stessa amministrazione pubblica a dichiarare che il ricorrente risiede nell’immobile oggetto di presunto danneggiamento.
In relazione al secondo aspetto evidenziato dal Dipartimento resistente, anche qui, il provvedimento impugnato e la relazione chiarificatrice prodotta in giudizio muovono da una ricostruzione meramente presuntiva del rapporto di causalità fra gli eventi naturali ed i danni causati all’immobile;in particolare, la relazione si limita ad evidenziare che la zona in cui è sita l’abitazione del ricorrente è stata più volte teatro di eventi franosi, ipotizzando quindi che le lesioni denunciate nella istanza di concessione del contributo possano essere state causate in passato da precedenti eventi analoghi. Tuttavia, l’amministrazione omette di affermare con certezza e di escludere che i danni lamentati siano frutto degli eventi naturali del 2010.
Dall’altra parte, il ricorrente ha prodotto in giudizio una perizia giurata redatta nel mese di luglio 2016 dall’Ing. G S, nella quale si assume che i danni sono stati provocati dai “ gravi dissesti idrogeologici dei giorni dall’11 al 17 Febbraio 2010, nonché per le eccezionali avversità atmosferiche dell’1 ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina (