TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-02-23, n. 202300130

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-02-23, n. 202300130
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300130
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2023

N. 00130/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00957/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 957 del 2018, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabiano Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Regione Autonoma della Sardegna (RAS), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Sau e Floriana Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

di provvedimento di sospensione per quattro mesi dell’efficacia di un’autorizzazione alla vendita diretta di medicinali veterinari (determinazione Assessorato Igiene e Sanità n. -OMISSIS- del 3.9.2018);

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;

Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. -OMISSIS- del 9.11.2022;

Visti gli atti e documenti di adempimento all’ordinanza stessa, depositati dalla RAS in data 30.11.2022, e vista la memoria difensiva della Regione Sardegna, depositata il 13.1.2023;

Rilevato che del contenuto della relazione di chiarimenti dell’Assessorato regionale di igiene e sanità, depositata in data 9.2.2023 e, quindi, tardivamente (arg. ex art. 73, comma 1, c.p.a.), non si potrà tenere conto;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 16 febbraio 2023 il pres. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati F. Pani e S. Sau;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.Parte ricorrente ha esposto in sintesi che:

- in data 8 giugno 2018, il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Cagliari, nell’ambito di controlli nel settore della distribuzione all’ingrosso e vendita diretta di farmaci veterinari, con verbale di accertamento prot. n. -OMISSIS- contestava a -OMISSIS-, gestrice, in -OMISSIS-, di un deposito all’ingrosso con vendita diretta di medicinali veterinari, ai sensi dell’art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 193/2006, la “…dispensazione di farmaci in assenza di regolare prescrizioni medico veterinarie o fatture di vendita all’ingrosso”;

- con il medesimo verbale, il Comando dei N.A.S. applicava alla ricorrente la sanzione di cui all’art. 108 del d.lgs. n. 193/2006 nella misura di euro -OMISSIS-;

- in data 14 giugno 2018, il Comando dei Carabinieri notificava all’Assessorato regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale la proposta di sospensione dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata dal Ministero della Salute alla -OMISSIS- con riferimento all’attività di distribuzione all’ingrosso e di vendita diretta, a carico della cooperativa e a norma dell’art. 74, commi 2 e 4, del citato d.lgs. n. 193/2006;

- con nota prot. n. -OMISSIS- del 6 luglio 2018, l’Assessorato della RAS comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento di sospensione dell’attività di distribuzione all’ingrosso e di vendita diretta di medicinali veterinari e,

- infine, con determinazione dirigenziale prot. n. -OMISSIS- del 3 settembre 2018, l’Amministrazione regionale, preso atto delle deduzioni difensive che la ricorrente le aveva notificato dopo l’avviso di avvio del procedimento, e dell’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria accessoria, e sentito il legale della cooperativa, concludeva il procedimento adottando il provvedimento in epigrafe di sospensione ex art. 74, commi 2 e 4, del decreto n. 193/2006 nei termini, sopra specificati, della “sospensione dell’autorizzazione all’esercizio della vendita diretta di medicinali veterinari”, in quanto misura “proporzionata e dissuasiva” (a pag. 8 della determinazione impugnata si specifica chiaramente che la fattispecie di sospensione è circoscritta all’autorizzazione all’esercizio della attività di vendita diretta e non riguarda quindi la vendita all’ingrosso di medicinali veterinari);

- con pec del 12 ottobre 2018 la ricorrente trasmetteva all’Assessorato Igiene e Sanità una richiesta di parere sulle modalità concrete di applicazione del suddetto provvedimento di sospensione chiedendo, in particolare, se la prescrizione applicata dovesse riguardare la sola sospensione della vendita diretta di farmaci veterinari o dovesse estendersi all’esercizio della attività di vendita all’ingrosso;

- la Regione Sardegna, con la nota prot. -OMISSIS-del 23 ottobre 2018, nel riscontrare la richiesta della società ricorrente, rappresentava che alla luce della “completa ed inequivoca” normativa in materia, “la determinazione di cui trattasi ha sospeso la sola autorizzazione all'esercizio della vendita diretta di medicinali veterinari che, com’è noto, è consentita ai titolari di autorizzazione al commercio all’ingrosso di medicinali veterinari ex art. 66 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193, solo ove sussista anche l’autorizzazione ex art. 70, comma 2. In caso contrario, infatti, il venditore “all'ingrosso” non è legittimato all’esercizio dell’attività di vendita

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