TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2017-10-12, n. 201701504

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2017-10-12, n. 201701504
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201701504
Data del deposito : 12 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/10/2017

N. 01504/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00003/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3 del 2016, proposto da:
F C, rappresentato e difeso dall'avvocato N R, elettivamente domiciliato presso il suo Studio, in Catanzaro, alla via Case Arse, n. 36;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, Conservatorio di Musica "F. Torrefranca" di Vibo Valentia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;

nei confronti

Mariagrazia Burgo, non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza resa dal Tribunale di Catanzaro in data 27 febbraio 2015, n. 239.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Conservatorio di Musica "F. Torrefranca" di Vibo Valentia;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – La sentenza del Tribunale di Catanzaro del 27 febbraio 2015, n. 239, passata in giudicato, ha accertato nei confronti del Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca il diritto di F C “all’ammissione al corso speciale riservato per l’abilitazione all’insegnamento dello strumento musicale, classe di concorso AC77 - clarinetto, attivato per l’anno 2007/2008 presso il Conservatorio di Musica V. Torrefranca di Vibo Valentia e al conseguimento del titolo abilitante con effetto dalla data di efficacia del titolo abilitante” .

2. – Questi si è quindi rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale in sede di ottemperanza, chiedendo:

1 ) che venga accertato in capo al Ministero intimato e al Conservatorio di Musica V. Torrefranca di Vibo Valentia dell’obbligo:

- 1a) di inserirlo ex tunc nelle graduatorie a esaurimento della relativa classe di concorso per i trienni 2011-2014 e successivi;

- 1b) di assumerlo a tempo indeterminato;

2) che le amministrazioni vengano condannate a risarcire il danno cagionato al ricorrente con la propria illegittima condotta;

3) che venga data esecuzione al capo della sentenza del Tribunale di Catanzaro con cui l’amministrazione è stata condannata e rifondere le spese di lite.

3. – Costituitosi il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il ricorso è stato trattato nelle camere di consiglio del 26 gennaio e del 25 maggio 2017, all’esito delle quali questo Tribunale ha ordinato alla parte pubblica il deposito di dettagliata e documentata relazione sulla vicenda controversa.

Rimaste ineseguite le ordinanze istruttorie, il ricorso è stato discusso alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2017 e spedito in decisione.

4. – Il Collegio rileva in primo luogo che il danno lamentato da F C, di cui si chiede il ristoro, è stato provocato da una condotta dell’amministrazione sottratta al sindacato di questo plesso di giustizia, in quanto relativa a un diritto soggettivo e non attinente all’esercizio di poteri amministrativi.

È allora evidente che, così come è spettato al giudice ordinario riconoscere il diritto del ricorrente, allo stesso giudice spetterà statuire sulla domanda di risarcimento del danno derivante dalla lesione di quel diritto.

La domanda deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione in parte qua , salva la possibilità di riproporla al competente giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e 59 d.lgs. 18 giugno 2009, n. 69.

5. – Va poi ricordato, con riferimento al giudizio di ottemperanza, che il potere interpretativo del giudicato da eseguire, che è insito nella struttura stessa del giudizio di ottemperanza in quanto giudizio di esecuzione, allorché attenga ad un giudicato formatosi davanti ad un giudice diverso da quello amministrativo, non può che esercitarsi sulla base di elementi interni al giudicato da ottemperare e non su elementi esterni, la cui valutazione rientra in ogni caso nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza (Cass. Civ., Sez. Un., 14 dicembre 2016, n. 25625).

In altri termini, l'oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica, da parte del giudice dell'ottemperanza stessa, dell'esatto adempimento dell’amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all'interessato l'utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione;
detta verifica, che deve essere condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, comporta una delicata attività di interpretazione del giudicato al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza petitum - causa petendi - motivi – decisum (Cons. Stato, Sez. VI, 18 ottobre 2010, n. 7563).

6. – Alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali testé riportati, non può trovare accoglimento, in questa sede di ottemperanza, la pretesa del ricorrente di essere retroattivamente inserito nelle graduatorie a esaurimento e ad essere assunto a tempo indeterminato.

Ciò in quanto si tratta di argomenti non affrontati d’innanzi al giudice che ha pronunziato la sentenza di cui si domanda l’ottemperanza e che dunque, essendo fuori dal thema decidendum , nemmeno rientrano nel decisum .

7. – Va invece accolto il ricorso in ottemperanza limitatamente al capo della sentenza contenente la statuizione relativa alle spese di lite.

In assenza di adempimento da parte dell’amministrazione deve essere ribadito l’obbligo della stessa a provvedere, nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

8. – Si osserva che il ricorso ha trovato accoglimento solo parziale.

Di ciò occorre tener conto nella misura della liquidazione delle spese di lite, che pure vanno poste a carico dell’amministrazione inottemperante.

9. - Deve infine rilevarsi che l’amministrazione non ha inteso dare esecuzione ai provvedimenti istruttori pronunziati da questo Tribunale Amministrativo Regionale.

Ciò impone di disporre la trasmissione di copia della presente sentenze e di tutti gli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per gli accertamenti di competenza in ordine all’eventuale rilevanza penale della descritta omissione.

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