TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-05-03, n. 202401625

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-05-03, n. 202401625
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202401625
Data del deposito : 3 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2024

N. 01625/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02452/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2452 del 2023, proposto da A P, rappresentato e difeso dagli avvocati L C e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Sant'Agata Li Battiati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

della deliberazione n.340 del 17.12.1980 del Comune di S. Agata Li Battiati con la quale lo stesso dichiarava la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere necessarie per la realizzazione di un parcheggio da sorgere in via Bellini;

per l’accertamento e la declaratoria:

dell’illegittimità dell’intera procedura espropriativa;

per la condanna

dell'Amministrazione alla restituzione del bene e al risarcimento dei danni da occupazione illegittima o in alternativa all'acquisizione sanante ed il risarcimento ai sensi dell'art.42 bis T.U. 2001 n. 327.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Agata Li Battiati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente chiede: - l'annullamento della deliberazione n.340 del 17.12.1980 del Comune di S. Agata Li Battiati con la quale lo stesso dichiarava la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere necessarie per la realizzazione di un parcheggio da sorgere in via Bellini;
- l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’intera procedura espropriativa;
- la condanna dell'Amministrazione alla restituzione del bene e al risarcimento dei danni da occupazione illegittima o in alternativa all’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ed il risarcimento ai sensi dell'art.42 bis T.U. 2001 n. 327.

Nel ricorso si rappresenta quanto segue.

Con deliberazione n. 340 del 17 dicembre 1980, il Comune di S. Agata Li Battiati, avendo previsto di realizzare un parcheggio pubblico, dichiarava la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere necessarie per la realizzazione di tale parcheggio da realizzare in via Bellini. Con decreto del 21 maggio 1981, il Sindaco del Comune di S. Agata Li Battiati (CT), previa autorizzazione della G.M. n.72 del 16 marzo 1981, disponeva l’occupazione in via temporanea e di urgenza, fino al 17 dicembre 1985, degli immobili del dante causa dell’odierno ricorrente e veniva disposto a, al contempo, che la relativa indennità di occupazione sarebbe stata determinata successivamente ai sensi di legge.

In data 15 giugno 1981, come da verbale prodotto in atti, il Comune espropriante prendeva possesso degli immobili sopra descritti;
l’opera pubblica deliberata veniva realizzata nonostante la procedura ablativa si arrestava alla dichiarazione di pubblica utilità ed alla conseguente immissione in possesso, mentre non è stata mai corrisposta somma alcuna né per indennità di occupazione, né per indennità di espropriazione.

Veniva precisato che la procedura non si è mai conclusa, né con l’emissione del decreto di espropriazione, né con altro atto equivalente idoneo a trasferire la proprietà dei beni espropriati.

In punto di diritto veniva evidenziato che, non avendo il Comune mai adottato il decreto di esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità è divenuta inefficace per l’inutile decorso del termine di legge e, pertanto, l’atto di dichiarazione di pubblica utilità sarebbe divenuto illegittimo alla scadenza del termine quinquennale e l’occupazione, protrattasi oltre detto termine, trasformatasi sine titulo, ha determinato una condotta illecita della amministrazione, che costituisce un illecito permanente.

Nel caso in specie, si ravviserebbero tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana per danno ingiusto (l’elemento oggettivo dell’atto illecito determinato dalla occupazione protrattasi sine titulo, oltre i termini di legge, dei terreni di proprietà del ricorrente;
l’elemento soggettivo della colpa, per la negligenza dimostrata nella carente istruttoria del procedimento medesimo e nella mancata conclusione della procedura espropriativa;
il nesso di causalità tra l’azione appropriativa e il danno patito per effetto della sottrazione del bene e la trasformazione dei luoghi). Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la condotta assunta dal Comune di Sant’Agata Li Battiati integrerebbe gli estremi dell’illecito permanente, come qualificato dalla giurisprudenza più volte richiamata, “i cui effetti lesivi si rinnovano di giorno in giorno finché perdura la situazione di illiceità" con la conseguenza che “non decorre la prescrizione del diritto al risarcimento del danno fintanto che perdura l'occupazione, rinnovandosi quotidianamente la pretesa risarcitoria". Nel caso in specie, per il ricorrente, non essendo stata definita la procedura ablatoria con un decreto di esproprio o con altro atto di trasferimento capace di estinguere il diritto di proprietà, tale diritto è rimasto in capo al ricorrente, legittimo proprietario e “fintantoché perdura l’illegittima occupazione, la P.A. ha l’obbligo di farla cessare e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto” attraverso il risarcimento in forma specifica, consistente nella restituzione del terreno, o in alternativa “per effetto del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327 del 2001, applicabile, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 42 bis, ad ogni occupazione illecita, anche se anteriore all’entrata in vigore del T.U. n. 327 del 2001”.

Si costituiva in giudizio il Comune resistente che rilevava quanto segue: a) il ricorso è inammissibile per carenza di interesse e, comunque, infondato in ragione dell’avvenuta usucapione del terreno;
b) nessuna azione e nessuna impugnazione ha opposto l’originario proprietario del terreno a contrasto dell’azione espropriativa intrapresa dal Comune;
c) l’espropriando ha fatto sostanziale acquiescenza ai provvedimenti e comportamenti assunti dall’Amministrazione resistente, abdicando al diritto di proprietà del terreno;
e) nessun atto e/o azione è stato posto in essere con l’intento di interrompere il possesso uti dominus;
f) nella fattispecie, sarebbero riscontrabili diversi atti di interversione del possesso ex art. 1141 cod. civ., idonei a qualificare la detenzione come possesso;
g) in ogni caso, sarebbe intervenuta la prescrizione quinquennale delle somme eventualmente dovute.

All’udienza del 18 aprile 2024, erano presenti gli avvocati L C e M C, per la parte ricorrente e l'avv. S T, per il Comune di Sant'Agata Li Battiati.

Il difensore dell’Ente locale eccepiva l’inammissibilità del ricorso atteso che il ricorrente non avrebbe fornito prova della propria legittimazione alla proposizione del gravame richiamando a sostegno delle proprie ragioni giurisprudenza di questo Tribunale (in particolare si richiama

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