TAR Genova, sez. II, sentenza 2020-11-27, n. 202000858

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2020-11-27, n. 202000858
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000858
Data del deposito : 27 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2020

N. 00858/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00867/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 867 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Commissione Albo Odontoiatri - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia della Spezia, rappresentata e difesa dagli avvocati M C e G O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Assarotti 11/9;

contro

Comune della Spezia, rappresentato e difeso dagli avvocati S C, E F, M P, F D e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Liguria, Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria - A.Li.Sa. e Azienda USL n. 5 – Spezzino, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Società

DP

13 s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Liliya Yerofyeyeva, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento con il quale il Comune della Spezia ha rilasciato a

DP

13 s.r.l. l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento del Centro Odontoiatrico collocato presso il Centro Commerciale “Le Terrazze” alla Spezia, in via Fontevivo 17.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune della Spezia, della società

DP

13 s.r.l. e di Liliya Yerofyeyeva;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 6.12.2019 e depositato in pari data la Commissione Albo Odontoiatri - Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia della Spezia (di seguito anche la Commissione senz’altro) ha impugnato - “al buio” (avendo il comune, allora, rigettato l’istanza di accesso agli atti) - il provvedimento con il quale il comune della Spezia ha rilasciato alla società controinteressata

DP

13 s.r.l. l’autorizzazione ex art. 4 L.R. n. 9/2017 all’apertura e al funzionamento di un ambulatorio odontoiatrico presso il centro commerciale “Le Terrazze” sito in via Fontevivo 17.

Lamenta che, dalle indagini autonomamente effettuate in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività sanitaria, sarebbero emerse alcune rilevanti difformità rispetto alla vigente normativa, tali da impedire il legittimo rilascio dell’autorizzazione di che trattasi, in particolare sotto il profilo igienico-sanitario.

A sostegno del gravame ha dedotto quattro motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.

8-bis e 8-ter d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. nonché degli artt. 1 e ss. Legge Regionale Liguria 11/5/2017 n. 9 e s.m.i. e dell’art. 193 R.D. 27/7/1934 n. 1265 (T.U.L.S.) – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 comma 2 legge 11/1/2018 n. 3 e degli artt. 2229 e ss. cod. civ. nonché dell’art. 1 comma 2 legge 14/1/2013 n. 4 così come integrato dall’art. 12, comma 8 legge n. 3/2018 - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 legge n. 183/2011 e del

DM

8/2/2013 n. 34 – Violazione e/o falsa applicazione dei D.P.R. nn. 121/1961 e 230/1991 – Violazione e/o falsa applicazione dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 9/6/2016 n. 104/CSR - Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’attività amministrativa e degli artt. 3 e 97 Cost. e 1 legge n. 241/1990 – Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità.

1.1. Premessa la distinzione tra studio odontoiatrico e ambulatorio odontoiatrico (quest’ultimo attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la salute del paziente, e come tale soggetto alla relativa autorizzazione – cfr. gli artt.

8-ter del d.lgs. 30.12.1992 n. 502 e 2 lett. e) e 4 della L.R. 11.5.2017, n. 9), lamenta che l’autorizzazione sarebbe illegittima, in quanto non terrebbe conto che nell’ambulatorio in questione non vengono (e non possono essere) realizzate attività “trascendenti” rispetto a quelle riservate al professionista odontoiatria.

1.2. Inoltre, il centro odontoiatrico in questione, integrando uno studio dentistico tradizionale destinato ad offrire l’opera propria dell’attività professionale protetta, sarebbe illegittimamente gestito da una società non costituita secondo il modello della società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge n. 183/2011 e al D.M. Giustizia 8.2.2013 n. 34, l’unico consentito dall’ordinamento per svolgere attività professionale protetta in forma societaria.

1.3. Ancora, la società

DP

13 s.r.l., disponendo di soli cinque “riuniti odontoiatrici” (vale a dire, le poltrone sulle quali si svolgono le terapie), non rientrerebbe tra le “strutture sanitarie ad elevata complessità organizzativa” sulla base dell’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 9.6.2016 n. 104/CSR in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’autorizzazione all’apertura ed all’esercizio delle strutture sanitarie deputate all’erogazione di prestazioni odontostomatologiche (che richiede un numero di riuniti odontoiatrici superiore a cinque unità).

2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.

8-bis e 8 ter d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. nonché degli artt. 1 e ss. legge regionale Liguria 11/5/2017 n. 9 e s.m.i. sotto altro profilo – Violazione e/o falsa applicazione della deliberazione della Giunta Regionale Liguria 16/11/2018 n. 944 e dell’art. 9 del decreto interministeriale 2/4/1968 n. 1444 – Violazione e/o falsa applicazione dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 9/6/2016 n. 104/CSR sotto altro profilo nonché del DPR n. 303 del 19/3/1956 del

DM

5/7/1975 e delle circolari del Ministero LLPP n. 3151 del 22/5/1967 e n. 13011 del 22/11/1974 - Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’attività amministrativa e degli artt. 3 e 97 Cost. e 1 legge n. 241/1990 – Violazione del diritto alla salute e dell’art. 32 Cost. - Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità.

L'ambulatorio della

DP

13 s.r.l. è installato in un locale (precedentemente adibito a negozio di scarpe, privo di finestre o prese d'aria verso l'esterno) munito di alcune bucature che, dando su di un’intercapedine di 3,4 mt. fronteggiante il parcheggio pubblico coperto del centro commerciale, sarebbero manifestamente inidonee ad assicurare i requisiti di illuminazione e ventilazione naturali prescritti dalla normativa (art. 3 L.R. n. 9/2017, D.G.R. 16.11.2018 n. 944, art. 10 del D.P.R. n. 303 del 19.3.1956 e art. 5 del

DM

5.7.1975)

3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.

8-bis e 8 ter d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. nonché degli artt. 1 e ss. legge regionale Liguria 11/5/2017 n. 9 e s.m.i. sotto ulteriore profilo - Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’attività amministrativa e degli artt. 3 e 97 Cost. e 1 legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità.

In violazione dell’art.

8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 4 comma 2, della L.R. n. 9/2017, non sarebbe stato verificato il rispetto della quota di fabbisogno complessivo delle strutture sanitarie chiamate a svolgere attività “trascendente” rispetto alle prestazioni professionali realizzabili dal singolo professionista e della loro localizzazione territoriale, posto che nelle immediate vicinanze sono già presenti e operanti numerosi presidi/ambulatori odontoiatrici privati e pubblici.

4. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. legge regionale Liguria 11/5/2017 n. 9 sotto ulteriore profilo, dell’art. 1 comma 153 legge 4/8/2017 n. 124, degli artt. 15 e 16-quater d.lgs. 30/12/1992 n. 502, degli artt. 3 e ss. D.P.R. 10/12/1997 n. 484 e dell’art. 4 comma 2 della legge 30/12/1991 n. 412 – Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’attività amministrativa e degli artt. 3 e 97 Cost. e 1 legge n. 241/1990 – Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e diritto e conseguentemente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia grave e manifesta.

Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che il Centro Odontoiatrico

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