TAR Milano, sez. I, decreto cautelare 2022-11-25, n. 202201385

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, decreto cautelare 2022-11-25, n. 202201385
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202201385
Data del deposito : 25 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2022

N. 03158/2022 REG.RIC.

N. 01385/2022 REG.PROV.CAU.

N. 03158/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3158 del 2022, proposto da
Allsystem s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P C e L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. (A.T.M. s.p.a.), non costituita in giudizio;

nei confronti

Sevitalia Sicurezza s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa adozione di idonea misura cautelare, anche monocratica,

= del provvedimento prot. 46009 del 24.10.2022, comunicato via p.e.c. in pari data, con il quale il Direttore Acquisti e Appalti di ATM S.p.A., in sede di verifica sui costi della manodopera, ha disposto l'esclusione del costituendo R.T.I. con mandataria AllSystem s.p.a. e mandante GSA s.p.a. dalla procedura per l'affidamento dell' “appalto relativo ai servizi fiduciari a presidio delle postazioni site nelle diverse località del Gruppo ATM” (CIG 90241135A0);

= della “comunicazione di esclusione e scorrimento della graduatoria” pubblicata il 24.10.2022 e, occorrendo, della contestuale “proposta di aggiudicazione dell'appalto” in favore della seconda classificata Sevitalia Sicurezza s.r.l.;

= dell'aggiudicazione, a oggi non conosciuta, disposta in favore di Sevitalia Sicurezza s.r.l., ovvero di altro concorrente;

= di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto, se e in quanto lesivo per la ricorrente, ivi comprese le note di ATM prot. 24550 del 6.6.2022 e prot. 27991 del 27.6.2022;

e, occorrendo, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento

del Disciplinare di gara, con particolare e non esclusivo riferimento al par. 6.1, lett. G, pag. 7, ove interpretato in senso vincolante e/o escludente;

e per la condanna

della resistente Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante declaratoria del diritto alla aggiudicazione della ricorrente, con dichiarazione di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato con altri, e subentro nel contratto per l'intera durata programmata;
nonché, in subordine, in tutto o in parte, per il risarcimento del danno per equivalente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussiste pregiudizio irreparabile nelle more della convocazione della camera di consiglio collegiale per la valutazione della domanda di cautela, anche tenuto conto del carattere continuativo del servizio appaltando, e riservata al collegio la valutazione del fumus boni iuris della domanda di annullamento giudiziale;

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