TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-12-31, n. 202403101

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-12-31, n. 202403101
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202403101
Data del deposito : 31 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2024

N. 03101/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01235/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1235 del 2024, proposto da
C.M.P. Global Medical IO Sctp, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Pellegrino e Marco Tiberii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Azienda U.L.S.S. 6 Euganea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesca Mazzonetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

NT SE Società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola De Zan e Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Mst GR S.r.l., Bmc H24 Assistance S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato Giovanni Trivellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
DS S.r.l. e Gap Med S.T.P. S.p.a., non costituite in giudizio;



per l’annullamento

- della delibera dell’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea n. 510 in data 11 settembre 2024 - con cui si dispone l’esclusione dell’offerta tecnica della società ricorrente dalla procedura aperta, indetta con la delibera n. 293 del 10 maggio 2024, per l’affidamento di « SE sanitari di Pronto Soccorso presso i Presidi Ospedalieri di Cittadella, Camposampiero, Piove di Sacco e Montagnana e di Anestesia e Rianimazione presso il Presidio Ospedaliero di Piove di Sacco dell’Azienda Ulss 6 Euganea », relativamente ai lotti n. 1, n. 3 e n. 5 e, contestualmente, l’aggiudicazione del lotto n. 1 (CIG: B1A96EF407) alla società DS S.r.l., del lotto n. 3 (CIG: B1A96F15AD) alla società ST GR S.r.l. e del lotto n. 5 (CIG: B1A96F3753) alla società NT SE Società cooperativa - comunicata dalla stazione appaltante con la nota prot. n. 0140133 in data 16 settembre 2024;

- ove occorra, in parte qua , dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 15 luglio 2024, n. 2 del 22 luglio 2024 e n. 3 del 29 luglio 2024, comunicati con la nota prot. n. 0140133 del 16 settembre 2024;

- ove occorra, in parte qua , del Disciplinare di gara e del Capitolato speciale, pubblicati in data 16 maggio 2024 dall’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea, ID SINTEL: 183569059, codice gara: SER-130_1;

- ove occorra, della nota dell’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea prot. n. 0140133 del 16 settembre 2024, notificata in pari data, recante la comunicazione dell’esclusione della ricorrente e della contestuale aggiudicazione dei lotti n. 1, n. 3 e n. 5;

- di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali,

nonché

per la condanna della stazione appaltante al riesame dell’offerta della ricorrente, nonché per la dichiarazione d’inefficacia dei contratti, ove nelle more intervenuti, e contestuale subentro della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda U.L.S.S. 6 Euganea e delle controinteressate;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2024 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La C.M.P. Global Medical IO (d’ora in avanti, solo CMP) ha partecipato alla gara, suddivisa in più lotti, indetta dall’Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea per l’affidamento di servizi sanitari di pronto soccorso e di anestesia e rianimazione presso vari presidi ospedalieri.

2. CMP ha presentato offerte per i lotti n. 1, n. 3 e n. 5, relativi alla medicalizzazione del SUEM (SEo di Urgenza ed Emergenza Medica) 118 e alla gestione di codici minori presso i presidi di Camposampiero e Piove di Sacco, nonché per i servizi di anestesia e rianimazione sempre di Piove di Sacco.

3. La Commissione di gara ha escluso la CMP dalla procedura relativa a tutti tre i predetti lotti, ritenendo le relative offerte tecniche non conformi ai requisiti del Capitolato speciale.

In particolare, il giudizio di non conformità dell’offerta ha riguardato il mancato possesso, in capo al sostituto del Responsabile del SEo indicato da CMP, della qualifica di medico con funzioni di Direttore sanitario, requisito espressamente richiesto dall’art. 5 del Capitolato speciale (secondo il quale «Il Responsabile del SEo e il suo sostituto deve essere un medico con funzioni di Direttore Sanitario che coordini, in piena autonomia gestionale, l’intera organizzazione del lavoro e tutte le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto e che costituirà un punto di riferimento per qualsiasi problematica relativa al servizio e che si rapporterà con il DEC o suo sostituto» ).

4. La stazione appaltante con l’impugnata delibera n. 510 dell’11 settembre 2024 ha aggiudicato il lotto n. 1 alla società DS , il lotto n. 3 alla società ST GR e il lotto n. 5 alla società NT SE , odierne controinteressate.

5. Dell’impugnato provvedimento di esclusione e, in via derivata, dell’impugnato provvedimento di aggiudicazione dei lotti 1, 3 e 5, CMP chiede l’annullamento deducendo i seguenti motivi:

5.1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del Disciplinare di gara e artt. 2 e 5 del Capitolato di gara, violazione del principio dell’autovincolo, violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio del risultato e del favor partecipationis .

La ricorrente contesta la propria esclusione, conseguente alla non conformità tecnica delle offerte relative ai lotti n. 1, n. 3 e n. 5, deducendo che: a) secondo la Commissione giudicatrice il sostituto del Responsabile del SEo proposto non possiede la qualifica di medico, come richiesto dall’art. 5 del Capitolato, ma tale rilievo è errato in quanto tale requisito non è espressamente previsto dall’art. 6 del Disciplinare di gara tra le cause di esclusione; b-c) risulta violato il principio di tassatività delle cause di esclusione, sancito dall’art. 10 d.lgs. n. 36/2023, perché la qualifica di medico con funzioni di Direttore Sanitario è un requisito soggettivo di partecipazione alla gara richiesto a pena di esclusione solo per gli operatori sanitari, ma non per il sostituto del Responsabile del SEo; d) la Stazione appaltante ha confuso i requisiti di partecipazione alla selezione con i requisiti di esecuzione della prestazione, annoverando tra i primi - e non tra i secondi - la disponibilità di un medico con funzioni di Direttore Sanitario quale sostituto del Responsabile del SEo;

5.2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 d.lgs. n.