TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-04-07, n. 202302154

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-04-07, n. 202302154
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302154
Data del deposito : 7 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2023

N. 02154/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04563/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4563 del 2022, proposto da
I.CO.RES S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese con la

DAFNE

Restauri s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato F L, con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Ministero della cultura - Parco Archeologico di Ercolano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con recapito digitale come da PEC da Registri di giustizia;

nei confronti

Condominio Parco Consuelo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

del provvedimento, trasmesso in data 22 agosto 2022, col quale la stazione appaltante, all'esito di interpello ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, ha comunicato all'odierno costituendo raggruppamento d'imprese il provvedimento recante il riscontro negativo alla stipula di nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori relativo all'appalto denominato “Restauro conservativo delle strutture e delle superfici decorate delle domus più importanti di Ercolano”;

2) dell'Atto di Interpello, trasmesso in data 24 gennaio 2022, nella parte in cui la relativa comunicazione è stata inoltrata unicamente alla I.CO.RES S.r.l.;

3) di ogni altro atto connesso, conseguente o preliminare lesivo degli interessi dedotti in giudizio;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Parco Archeologico di Ercolano e del Condominio Parco Consuelo;

Vista la nota depositata il 30 gennaio 2023, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

con ricorso notificato in data 23 settembre 2022, il R.T.I. ricorrente ha impugnato, per l’annullamento, previa richiesta di sospensione, la nota priva di numero di protocollo e trasmessa via PEC in data 22 agosto 2022, col quale la stazione appaltante - all’esito di interpello ai sensi dell’art. 110, comma 1, d. lgs 50/2016 - ha comunicato all’odierno costituendo raggruppamento d’imprese il provvedimento recante il riscontro negativo alla stipula di nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori relativo all’appalto denominato “Restauro conservativo delle strutture e delle superfici decorate delle domus più importanti di Ercolano”.

In data 7 ottobre 2022, si è costituito in giudizio il Parco Archeologico di Ercolano che ha chiesto il rigetto del ricorso nonché dell’annessa domanda cautelare.

Con ordinanza n. 1850 del 19 gennaio 2022, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta, fissando, per la trattazione del ricorso, l’udienza pubblica dell’8 febbraio 2023.

In esecuzione della suddetta ordinanza, la stazione appaltante, con nota prot. 4590 del 2 dicembre 2022, ha interpellato nuovamente il raggruppamento ricorrente affinché dichiarasse espressamente la propria disponibilità alla pronta esecuzione dei lavori, in subentro all’originario aggiudicatario, alle medesime condizioni già proposte da quest’ultimo in sede di offerta.

Con nota del 9 dicembre 2022, il R.T.I. ha rinnovato la propria disponibilità al subentro, trasmettendo contestualmente il relativo atto di costituzione.

Con decreto n. 532 del 30 dicembre 2022, l’Amministrazione ha affidato, ai sensi dell’art. 110, comma 2, d. lgs 50/2016, l’esecuzione dei lavori al R.T.I. I.CO.RES. S.r.l. (mandataria) e Dafne Restauri S.r.l. (mandante);

In data 16 gennaio 2023, l’Amministrazione appaltante ha provveduto alla consegna in via d’urgenza dei lavori

Ciò premesso:

in ragione dell’adozione dei suddetti atti, il Collegio ne prende atto ai fini della definizione del giudizio con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Si ravvisano le giuste ragioni, anche in presenza del sostanziale accordo tra le parti in causa, per compensare le spese del giudizio, salvo il rimborso del contributo unificato che viene posto a carico dell’amministrazione resistente.

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