TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-07-15, n. 202400662

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-07-15, n. 202400662
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400662
Data del deposito : 15 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2024

N. 00662/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00131/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 131 del 2017, proposto da
S C, rappresentato e difeso dagli avvocati L F, P M, con domicilio eletto presso lo studio Chiara Scavo in Ancona, via Santa Margherita 40/A;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;

Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, Ministero della Economia e delle Finanze, Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale Spa, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Dafram Spa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto Direttoriale n.6799 del 29.11.2016 reso dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, Divisione X – Interventi per il sostegno all’internazionalizzazione e all’innovazione delle imprese e per lo sviluppo di aree urbane, trasmesso in allegato alla nota prot.n.0124817 del 16.12.2016, notificata al ricorrente in data 28.12.2016 con l’allegata nota prot.0120251 del 5.12.2016 del Ministero dell’Economia delle Finanze;
- e di ogni altro ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso, ancorché non conosciuto dal ricorrente, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento - definito con il predetto Decreto Direttoriale - di revoca totale del credito di imposta prenotato con D.M. n.341P01 del 2.1.1999 e liquidato con D.M. n. 341F088 del 4.6.2001, di cui alla nota prot.028810 del 9.9.1999 inviata al dott. Samuele Cetrato, nella sua qualità, all’epoca, di Liquidatore della CMS Ceramic Moulding System s.r.l., dalla UniCredit MedioCredito Centrale spa, quale gestore concessionario del Ministero dello Sviluppo Economico

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con nota prot.n.028810 del 9.9.2009, la Unicredit MedioCredito Centrale spa, quale gestore concessionario del Ministero dello Sviluppo Economico, comunicava all’odierno ricorrente, all’epoca Liquidatore giudiziario della CMS Ceramic Moulding System s.r.l, l’avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90, di revoca totale del credito di imposta, pari ad € 10.479,26, prenotato con D.M. n.341 P01 del 2 gennaio 1999 e liquidato con D.M. n. 341F088 del 4 giugno 2001 in favore della predetta Società. L’avviso si basava sulle seguenti motivazioni: “L’impresa in data 3 10/1/2003, con atto notaio Carlo Conti registrato in Tolentino il 21/1/2003, ha affittato il ramo d’azienda costituito dall'attività di fonderia in acciaio esercitata presso lo stabilimento di Urbisaglia SS 78 KM.

6. L'affitto del ramo d'azienda ha avuto decorrenza dal 13/1/2003 quindi prima di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione-domanda di finizione (23/02/2001), in contrasto con quanto previsto al punto 2.15 della Circolare operativa 900355 del 16/10/1998”.

Con l’impugnato provvedimento del 29 novembre 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha concluso la procedura intrapresa disponendo la revoca totale del credito di imposta, oggetto dell’odierna impugnazione.

Il provvedimento è contestato per profili di violazione di legge ed eccesso di potere, ivi compresi la mancanza di legittimazione passiva del ricorrente e la violazione dell’art. 10 della legge n. 241 del 1990 per la mancata valutazione delle memorie procedimentali.

Si è costituito il Ministero dello Sviluppo economico, resistendo al ricorso con memoria di stile.

Alla pubblica udienza del 21 marzo 2024, il Collegio ha dato avviso, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., del possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo favore della giurisdizione tributaria oppure ordinaria.

1 In primo luogo il Collegio, che pure ha rilevato in udienza, ai sensi 73 comma 3 cpa, la possibile inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritiene la propria giurisdizione sulla presente controversia.

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