TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-05-20, n. 201001775

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2010-05-20, n. 201001775
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201001775
Data del deposito : 20 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02499/2009 REG.RIC.

N. 01775/2010 REG.SEN.

N. 02499/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2499 del 2009, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dall'avv. S D, con domicilio eletto presso Maria Grazia Gagliano in Catania, via G. B. Grassi, 8;

contro

Comune di Pozzallo;

per l'esecuzione

del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 522/2008, emesso dal Giudice di Pace di Ragusa il 29.9.2008.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 il dott. Cro Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il giorno 8.10.2008, l'odierno ricorrente notificava al Comune di Pozzallo il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe relativo al parziale pagamento (Euro 2.110,49) della fattura n. 38 del 2005, portante l'importo di E. 4.220,99).

Con tale decreto veniva ingiunto al predetto Comune di pagare al ricorrente, la residua somma di Euro 2.110,50, quale differenza dell'importo indicato nella detta fattura e dell'effettuato pagamento in acconto, oltre gli "interessi legali sino all'effettivo soddisfo" e le spese legali liquidate in complessivi Euro 408,63, oltre spese generali, IVA e CPA.

Il decreto ingiuntivo veniva dichiarato esecutivo in data 1.12.2008, munito della relativa formula e così rinotificato al Comune in data 18.3.2009.

Successivamente, perdurando l'inadempimento, il ricorrente, dopo avere notificato atto di precetto, intimava al Comune di Pozzallo, con atto notificato il 31.7.2009 di dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento monitorio di cui sopra, pagando la sorte capitale, gli interessi e le spese legali, nel termine di giorni trenta dalla notifica dell'atto stesso.

Poiché all'intimazione il Comune non faceva seguire, nel termine prescritto, alcuna determinazione, l’interessato, con atto depositato il 28.10.2009 (peraltro anche notificato al Comune il giorno 22.9.2209), proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione staccata di Catania, chiedendo che venisse dichiarato l'obbligo del Comune di Pozzallo di conformarsi interamente al giudicato e la nomina di un commissario "ad acta" per l'adozione degli atti sostitutivi necessari per il pagamento di quanto dovutogli.

Il ricorso è stato ritualmente comunicato al competente Assessorato regionale che non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

Alla camera di consiglio del 20.4.2010, il ricorso è stato posto in decisione. In tale occasione il difensore del ricorrente ha prodotto copia del mandato di pagamento n. 747 dell'1.3.2010 per l'importo di Euro 2.516,75, dal Comune definito "a saldo fattura n. 38 del 2005".

DIRITTO

Va preliminarmente ritenuta la competenza di questo Tribunale nel giudizio di ottemperanza promosso col ricorso in esame.

Il giudicato che discende dal decreto ingiuntivo sopra indicato comporta l'obbligo per il Comune di Pozzallo di adottare i provvedimenti necessari per il pagamento di tutto quanto ancora dovuto al ricorrente nell'osservanza di tutto quanto statuito nel decreto stesso e precisamente: la differenza residua tra quanto riportato nel decreto ingiuntivo, per sorte capitale, interessi e spese, e quanto indicato nel mandato di pagamento n. 747 dell'1.3.2010 (Euro 2.516,75).

Sono dovute in questa sede anche le spese relative alla pubblicazione del decreto ingiuntivo, all'esame e alla notifica dello stesso, nonché il rimborso degli oneri di registrazione dello stesso, versati dalla parte ricorrente, nell'importo che risulta dalla annotazione apposta sull'originale del decreto ingiuntivo dal competente Ufficio del Registro.

Esulano dal giudicato oggetto del presente giudizio le somme riconducibili all'atto di precetto di cui è cenno in ricorso, in quanto somme relative ad attività legale estranea all'incardinazione del presente giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis, Tar Sicilia, Palermo, n. 1890/2000;
Sez. di Catania, 14.7.2009 n. 1268).

Il parziale pagamento da parte del Comune degli importi di cui ai decreti ingiuntivi prima citati, in quanto pagamento coattivo derivante da titolo monitorio, sfugge al principio di cui all’art. 1194 cod. civ. che (per prevalente giurisprudenza) è applicabile soltanto ai pagamenti spontanei della Pubblica Amministrazione e non anche a quelli coattivi, come sono quelli imposti all’Amministrazione stessa da un giudicato (in termini C. Stato, Sez. IV, sent. n. 235/1998, Cassaz. Civile, Sez. lavoro, sent. n. 20574/2008);
trattandosi di pagamenti per i quali sussiste una qualificazione autoritaria del titolo di credito che non consente al creditore di imputare il “quantum” ad una causale diversa (in termini ex multis TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, sent. n. 2218/2009).

Agli obblighi derivanti dal giudicato l'Amministrazione si è finora sottratta;
e poiché risultano osservate le formalità procedurali previste dagli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, circa la notificazione del decreto all'Amministrazione, la costituzione in mora della stessa e la comunicazione all’Autorità sopraordinata del ricorso in esame, questo va accolto e va conseguentemente dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari al pagamento di quanto dovuto al ricorrente in forza del giudicato di che trattasi, nonché le ulteriori spese resesi necessarie per l’attivazione del presente giudizio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina il Prefetto di Ragusa, o funzionario dallo stesso delegato (possibilmente con specifica competenza contabile), quale commissario "ad acta" affinché provveda, entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione al giudicato in questione a spese dell'Amministrazione.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, mentre l’eventuale compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita relazione sull’incarico svolto (anche con riguardo alla collaborazione ricevuta dagli Uffici comunali) e con nota specifica delle spese, contenente anche l’indicazione dell'onorario, nella misura minima e massima prevista dal D.M. 30.5.2002 (con allegato il relativo prospetto di calcolo).

In considerazione della condanna alle spese di cui sopra e del notevole tempo trascorso, circa l'esito formale della pratica in argomento (implicanti l'accrescersi della posizione debitoria del Comune per interessi, spese di lite, eventuali compensi ed altro), il Collegio, visti l’art. 53 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e l'art. 1, comma 3, della L. 14 gennaio 1994, n. 20, ritiene, altresì, opportuno trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti presso la Regione Siciliana, per le valutazioni di competenza.

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