TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-10-14, n. 202402416

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-10-14, n. 202402416
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202402416
Data del deposito : 14 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2024

N. 02416/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00813/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 813 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati P Z e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Fonte, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Responsabile del Servizio del Comune di Fonte n. 10 prot. n. 6688 del 21.05.2021 con cui è stato ordinato a “-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- titolare dell'omonima ditta l’immediata sospensione dell’attività di commercio al dettaglio di autoveicoli usati e loro ricambi ed accessori elettrodomestici, mobili ed articoli di arredamento di cui alla denuncia di inizio attività presentata in data 23/03/2006 prot. 4160 sull'area sita in via castellana e censita in Catasto fg 12 M.N. 613-2017, fino al permanere delle condizioni di illegittimità rilevate” e di tutti gli altri atti comunque connessi per presupposizione o consequenzialità, anche non conosciuti, con particolare riguardo alla nota del Responsabile area Servizi Tecnici del Comun Fonte prot. 7352 del 07/06/2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 settembre 2024 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti hanno allegato e dedotto che: il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- svolge attività di commercio di autoveicoli usati, loro ricambi ed accessori;
esercita tale lavoro dal 1977 (fino al 2006 aveva anche l’attività di demolizione poi abbandonata/revocata) in forza di regolare iscrizione alla Camera di Commercio di Treviso e per tale attività è munito di partita IVA;
l’area su cui svolge da sempre la propria attività è di proprietà dei figli Helenia e Nicola;
l’ordinanza impugnata si inserisce nell’ambito di un procedimento iniziato un anno prima con l’ordinanza sindacale n.18 del 14/04/2020, che ha ordinato la rimozione e lo smaltimento di asseriti rifiuti speciali pericolosi, oltre a quelli non pericolosi, nonché di rifiuti urbani asseritamente abbandonati in modo incontrollato nell’area su cui insiste la sua attività ;
a tale ordinanza ha fatto seguito il verbale di sopralluogo della Polizia locale del 23.02.2021 e quello di accertamento urgente dei Carabinieri – Forestale del Veneto, di medesima data, che ha assunto che erano stati “ depositati in modo disordinato e incontrollato rifiuti speciali pericolosi tra cui numerosissime auto, motocicli, camion, furgoni, numerosissimi pneumatici, numerosissimi accumulatori di auto (batterie), alcuni quintali di cavi elettrici, RAE e parti di autovetture sia di carrozzeria che di meccanica, taniche contenenti idrocarburi, olii esausti e molti altri rifiuti non beni identificati tutti derivanti dall’attività di impresa del Sig. -OMISSIS- ”;
a seguito di tale intervento, l’area è stata posta sotto sequestro ma dissequestrata il mese successivo;
del resto, da oltre un decennio, di fatto ad ogni cambio di Amministrazione, al Sig. -OMISSIS-, è contestata la violazione della normativa in materia di rifiuti in relazione alla propria attività lavorativa;
invero, già nel 2007, il Sig. -OMISSIS- ha subito una procedura penale cui si è affiancata quella amministrativa avviata dal Comune;
tuttavia, con sentenza del Tribunale di Treviso n. -OMISSIS- il Sig. -OMISSIS- è stato assolto dal reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. B) perché “il fatto non sussiste”, mentre la procedura amministrativa instaurata dal Comune di Fonte è stata archiviata;
in data 21.05.2021 - visto l’avvio del procedimento prot. n. 5311 del 24.04.2021, vista l’ordinanza sindacale n. 18 soprarichiamata, viste le risultanze dei rilievi effettuati in data 23.02.2021 dagli organi sopraindicati, considerato che l’area è stata ed è tuttora sottoposta a sequestro penale da parte della stazione CC Forestale di Asolo e Monte Grappa, considerate le norme asseritamente non rispettate e il pericolo per la pubblica incolumità che deriva da tale presunte violazioni, visto l’art. 54 del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 – è stata notificata dal Comune di Fonte l’ordinanza n. 10 prot. n. 6688, del 21.05.2021, che ha ordinato nei confronti del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, quale “ titolare dell’omonima Ditta, la immediata sospensione dell’attività di commercio al dettaglio di autoveicoli usati e loro ricambi ed accessori, elettrodomestici, mobili ed articoli di arredamento di cui alla denuncia di inizio attività presentata in data 23.03.2006 prot. 4160 sull’area sita in -OMISSIS- fino al permanere delle condizioni di illegittimità rilevate”.

Tanto premesso in fatto, i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità e l’erroneità degli atti gravati, sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto di seguito sintetizzate:

1) ILLEGITTIMITÀ DELL’ORDINANZA N. 10 DEL 21.05.2021 PER VIOLAZIONE E/O FALSA/ERRONEA APPLICAZIONE (SVIAMENTO DI POTERE) DELL’ART. 54 DEL D.LGS.VO 267/2000. DIFETTO DI COMPETENZA O MANCANZA DI PRESUPPOSTI. DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 191 DEL D.LGS.VO 152/2006 E DELL’ART. 13 DEL D.LGS.VO 22/1997.

2) ILLEGITTIMITÀ DELL’ORDINANZA N. 10 DEL 21.05.2021 PER ASSENZA DEI PRESUPPOSTI DI URGENZA E NECESSITA’. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 27 E 97 DELLA COSTITUZIONE. SVIAMENTO DI POTERE.

3) ILLEGITTIMITÀ DELL’ORDINANZA N. 10 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. CARENZA DELLA STESSA PER INADEGUATEZZA CON RIFERIMENTO ALLA NATURA DEL PROVVEDIMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MISURA.

4) ILLEGITTIMITÀ PER ERRONEA INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO PASSIVO DELL’ORDINE CONTENUTO NELL’ORDINANZA N. 10. ANCORA SULLO SVIAMENTO DI POTERE E SUL DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

5) ILLEGITTIMITÀ DELL’ORDINANZA N. 10 DEL 21.05.2021 PER VIOLAZIONE DI LEGGE. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 231 DEL D.LGS.VO 152/2006. ILLEGITTIMITA’ PER VIOLAZIONE E/O FALSA E/O ERRONEA INTERPRETAZIONE DELL’ART. 183 DEL D.LGS.VO 152/2006 ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI. ILLEGITTIMITA’ PER

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