TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-02-15, n. 202300102

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-02-15, n. 202300102
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300102
Data del deposito : 15 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2023

N. 00102/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00292/2021 REG.RIC.

N. 00298/2021 REG.RIC.

N. 00475/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 292 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fallimento Plalam S.r.l. in Liquidazione, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato P D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Ascoli Piceno;

Plalam Metal S.r.l.;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 298 del 2021, proposto da
Soc. Plalam Metal S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe De Rosa e Silvana Sabatini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sabrina Menichelli in Ancona, piazza Roma 13/A;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato P D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Marche - Dir. P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Marche - Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno;

Comune di Ascoli Piceno;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 475 del 2022, proposto da
Soc. Plalam Metal S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe De Rosa e Silvana Sabatini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sabrina Menichelli in Ancona, piazza Roma 13/A;

contro

Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato P D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Marche - Dir. P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Marche - Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno;

Comune di Ascoli Piceno;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 292 del 2021:

- del Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 96 del 26 marzo 2021, contenente diffida ai sensi dell'art. 29-decies del D. Lgs. n. 152/2006;

- di ogni altro atto a esso preliminare, presupposto, consequenziale o altrimenti connesso, con particolare riferimento al verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 7/2021 in data 22 aprile 2021, a firma del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche e della successiva nota in data 24 maggio 2021, nella parte in cui il medesimo Dirigente regionale ha intimato al Fallimento Plalam S.r.l. in liquidazione l'allegazione dei documenti “necessari ad attestare l'avvenuta corretta gestione/smaltimento dei rifiuti” prodotti prima dell'interruzione dell'attività della Plalam S.p.A.;

- del Decreto n. 89 del 2 maggio 2022, con il quale il Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche ha disposto la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 23 del 19 novembre 2004, volturata con decreto n. 90 del 14 maggio 2019 e la chiusura dell'installazione sita ad Ascoli Piceno, Località Campolungo, di proprietà della società Plalam S.r.l. in liquidazione;

- di ogni altro atto connesso, con particolare riferimento alla nota ARPAM n. 12403 del 22 aprile 2022.

quanto al ricorso n. 298 del 2021:

per l'annullamento

in parte qua, del decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali qualità dell'aria e Protezione Naturalistica della Regione Marche n. 97 del 26 marzo 2021.

quanto al ricorso n. 475 del 2022:

per l'annullamento

del Decreto n. 88 del 2 maggio 2022, con il quale il Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche ha disposto la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Nell’anno 2004 veniva rilasciata, alla ditta Plalam Spa, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l’esercizio dell’attività di trattamento superficiale di metalli e materie plastiche, presso lo stabilimento sito nel Comune di Ascoli Piceno, Villa S. Antonio, zona industriale Campolungo.

L’impianto comprendeva due distinte linee di attività, ovvero “elettro galvanizzazione” e “verniciatura”.

Sopraggiunta la crisi finanziaria della società, veniva dapprima (anno 2014) stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda, con la società Plalam Metal Srl, per l’esercizio della sola attività di verniciatura di metalli e leghe presso lo stabilimento in questione, mentre la Plalam Spa (trasformatasi in Plalam Srl in liquidazione) avrebbe continuato l’attività di elettro galvanizzazione. Successivamente (anno 2019), veniva formalizzata la variazione nella titolarità dell’AIA in favore della Plalam Srl in liquidazione, per la parte di attività avente ad oggetto la linea di elettro galvanizzazione, ed in favore della Plalam Metal Srl, per la parte di attività avente ad oggetto la linea di verniciatura;
entrambe le attività da svolgere nello stabilimento in oggetto.

Sempre nell’anno 2019 le ditte venivano diffidate, dalla Regione Marche, a garantire il rispetto delle prescrizioni dell’AIA relative alla gestione dei rifiuti e delle materie prime, sulla base di quanto accertato dall’Arpam e dalla Polizia Municipale.

Plalam Srl in liquidazione è poi divenuta Fallimento Plalam Srl in liquidazione (anno 2020).

Gli accertamenti e le verifiche sono proseguiti fino all’anno 2021 quando venne adottato il Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 96 del 6/3/2021, contenente diffida ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/2006 rivolta al Fallimento Plalam Srl in liquidazione, al fine di:

a) provvedere, con effetto immediato dal ricevimento del presente atto, ad attuare corrette modalità gestionali dei rifiuti secondo quanto previsto dall’AIA n. 23/2004, volturata con decreto n. 90/2019, ed in particolare:

- provvedere alla regolare tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all’art. 190 D.Lgs. n. 152/2006, secondo le modalità nello stesso articolo specificate;

- rispettare il criterio di cui al punto 2, lett. bb), comma 1, art. 183 del D.Lgs. 152/2006 per il deposito temporaneo per i rifiuti codice CER 140605, 150101, 150102, 1501106, 150203;

- attenersi ai criteri per la registrazione dei dati identificativi dei rifiuti presi in carico di cui al DM 148/98, art. 1, comma 5, e AIA n. 23/2004, All. B4;

- attenersi ai criteri di legge per la corretta identificazione della provenienza dei rifiuti in deposito temporaneo mediante specifica etichettatura;

- mitigazioni per il non deterioramento rifiuti presumibilmente per agenti atmosferici;

b) definire mediante apposizione di termini le aree esterne di pertinenza della Plalam Metal Srl da quelle del Fallimento Plalam Srl in liquidazione, con particolare riferimento alle aree di stoccaggio rifiuti;

c) ripristinare lo stato delle emissioni idriche secondo quanto prescritto all’allegato B.2 dell’AIA n. 23/2004, con particolare riferimento al liquido presente all’interno della vasca di raccolta delle acque meteoriche del piazzale di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime;

d) ripristinare i dispositivi di contenimento atti a garantire un’adeguata protezione delle aree non pavimentate nelle zone di stoccaggio rifiuti e delle materie prime sul piazzale esterno lato sud, come anche quelli dell’area di stoccaggio rifiuti lato sud-ovest;

e) ripristinare lo stato della pavimentazione industriale all’interno dello stabilimento con soluzioni progettuali atte a garantire un adeguato livello di impermeabilizzazione;

f) provvedere a rimuovere l’irregolarità relativa alla tenuta del pozzetto fiscale per l’ispezione dello scarico delle acque reflue industriali e installazione di un misuratore di portata, attenendosi a quanto disposto all’allegato B.2 dell’AIA n. 23/2004.

Oltre alla diffida veniva disposta anche la sospensione temporanea dell’AIA per omessa ottemperanza alle diffide del 2019.

Questo provvedimento veniva impugnato dal Fallimento Plalam Srl in liquidazione con l’atto introduttivo del ricorso n. 292/2021 integrato dal primo ricorso per motivi aggiunti.



1.2 Altra diffida veniva rivolta, con coevo Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 97, a Plalam Metal Srl, al fine di:

a) presentare alla PF Valutazioni autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica della Regione Marche e per conoscenza all’Arpam, Dipartimento di Ascoli Piceno, entro il termine di giorni 60 dal ricevimento del presente atto, istanza ai sensi dell’art. 19, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 per la verifica di assoggettabilità a VIA dell’attività di gestione rifiuti consistente nel recupero solventi;
con documentazione allegata;

b) presentare alla PF Valutazioni autorizzazioni ambientali, qualità dell’aria e protezione naturalistica della Regione Marche e per conoscenza all’Arpam, Dipartimento di Ascoli Piceno, entro il termine giorni 60 dal ricevimento del presente atto, comunicazione di modifica sostanziale ai sensi dell’art. art. 29-nonies, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, secondo le modalità di cui al Decreto del Dirigente della PF Valutazioni ed autorizzazioni ambientali della Regione Marche n. 8 del 26/1/2012;

c) provvedere, con effetto immediato dal ricevimento del presente atto, ad attuare corrette modalità gestionali dei rifiuti secondo quanto previsto dall’AIA n. 23/2004, volturata con decreto n. 90/2019, ed in particolare:

- provvedere alla regolare tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all’art. 190 D.Lgs. n. 152/2006, secondo le modalità nello stesso articolo specificate;

- rispettare il criterio di cui al punto 2, lett. bb), comma 1, art. 183 D.Lgs. n. 152/2006 per il deposito temporaneo per i rifiuti codice EER 140605, 150101, 150102, 1501106, 150203;

- attenersi ai criteri per la registrazione dei dati identificativi dei rifiuti presi in carico di cui al DM 148/98, art. 1, comma 5, e AIA n. 23/2004, All. B4;

- attenersi ai criteri di legge per la corretta identificazione della provenienza dei rifiuti in deposito temporaneo mediante specifica etichettatura;

- deterioramento rifiuti presumibilmente per agenti atmosferici.

d) definire mediante apposizione di termini le aree esterne di pertinenza della Plalam Metal Srl da quelle della Plalam Srl in liquidazione, con particolare riferimento alle aree di stoccaggio rifiuti;

e) ripristinare lo stato delle emissioni idriche secondo quanto prescritto all’allegato B.2 dell’AIA n. 23/2004, con particolare riferimento al liquido presente all’interno della vasca di raccolta delle acque meteoriche del piazzale di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime;

f) completare l’attuazione di corrette modalità di deposito delle materie prime, con particolare riferimento alle cisternette in uso sulla linea di produzione presenti sulle aree dello stabilimento prive di bacino di contenimento, ai rifiuti liquidi stoccati in fusti e cisternette non dotati di bacino di contenimento, nelle aree esterne dell’installazione ed ai rifiuti liquidi costituiti da oli stoccati all’interno dello stabilimento senza bacino di contenimento;

g) ripristinare i dispositivi di contenimento atti a garantire un’adeguata protezione delle aree non pavimentate nelle zone di stoccaggio rifiuti e delle materie prime sul piazzale esterno lato sud, come anche quelli dell’area di stoccaggio rifiuti lato sud-ovest;

h) ripristinare lo stato della pavimentazione industriale all’interno dello stabilimento con soluzioni progettuali atte a garantire un adeguato livello di impermeabilizzazione;

i) provvedere a rimuovere l’irregolarità relativa alla tenuta del pozzetto fiscale per l’ispezione dello scarico delle acque reflue industriali e installazione di un misuratore di portata, attenendosi a quanto disposto all’allegato B.2 dell’AIA n. 23/2004.

Questo secondo decreto veniva impugnato da Plalam Metal Srl con il ricorso n. 298/2021.

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