TAR Brescia, sez. I, sentenza 2017-10-30, n. 201701293

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2017-10-30, n. 201701293
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201701293
Data del deposito : 30 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2017

N. 01293/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00514/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 514 del 2012, proposto da:
Società Stamperia Bresciani Giuseppe e Figli Snc, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati G B e G R, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Brescia, Via Vittorio Emanuele II n. 60;

contro

Comune di Polaveno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Viale Stazione n. 37;

Provincia di Brescia, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

-

DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE

4/11/2011 N. 37, RECANTE L’ESAME DELLE OSSERVAZIONI, LE CONTRODEDUZIONI E L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PGT;

- DEGLI ATTI PRESUPPOSTI, PREGRESSI E SUCCESSIVI, TRA I

QUALI LA DELIBERAZIONE CONSILIARE

12/4/2011 N. 18, DI ADOZIONE DEL PIANO;

e per il risarcimento del danno

- PROVOCATO DAGLI ATTI IMPUGNATI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Polaveno;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 il dott. S T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. La Società ricorrente è proprietaria di un complesso immobiliare nel Comune di Polaveno. Riferisce di aver ottenuto, in data 4/8/1980, la concessione edilizia (con prescrizioni) n. 58 per la realizzazione di un edificio ad uso artigianale con annessa abitazione (doc. 1), e di aver in seguito costruito l’ampio fabbricato per il quale – in data 1/9/1997 – sono stati rilasciati il certificato di “agibilità” per la parte artigianale e di “abitabilità” per la parte residenziale.

B. Con sentenza del Consiglio di Stato 15/4/1992 n. 303 (cfr. doc. 7), è stato risolto un contenzioso pregresso mediante l’accertamento della ritualità del titolo concessorio e della legittimità dell’edificazione del complesso e della sua destinazione. Lamenta la Società che l’Ente locale non ha rispettato le statuizioni della sentenza in occasione della predisposizione del PRG e della successiva variante, inserendo erroneamente il capannone in zona B, di “completamento residenziale semi-intensivo” (in luogo della corretta zona D, “industriale ed artigianale esistente”). Inoltre, il 9/3/2004 il Comune ha rigettato una domanda di nulla osta per l’esercizio di attività artigianale, sul presupposto che non sarebbe stata consentita nella zona. L’atto sfavorevole è stato impugnato innanzi a questo T.A.R. (ricorso r.g. 729/2004, dichiarato perento con decreto presidenziale 30/9/2010 n. 3638). In definitiva, nonostante la sentenza attestasse la legittimità del titolo abilitativo e della destinazione produttiva, i ricorrenti non hanno potuto utilizzare la struttura per esercitare la loro attività, con conseguente pregiudizio economico.

C. Nella predisposizione del PGT, l’intero comparto (compresa la struttura artigianale) è stato inserito in zona “T.U.C.R.

2 - ambiti residenziali consolidati ad alta densità”, ove sono ammesse le destinazioni residenziale, commerciale o direzionale, e artigianale ex art. 2083 c.c. e L. 443/85: in tal modo, ad avviso della ricorrente è stata disattesa la pronuncia giurisdizionale irrevocabile. Nella memoria del 13/9/2017 (pagina 10), peraltro, Stamperia Bresciani precisa che, nell’allegato cartografico del PGT adottato, il capannone esistente è indicato con simbologia e retinatura per destinazione artigianale (cfr. planimetria – 2a produzione ricorrente doc. 10- quater ). Ad ogni modo il 7/7/2011 la Società ha presentato un’osservazione, evidenziando che la previsione adottata era in contrasto con la sentenza del Consiglio di Stato n. 303/1992, e che il pianificatore deve rispettare i presupposti di fatto consolidati riconoscendo le trasformazioni legittimamente intervenute: chiedeva quanto meno l’inserimento del capannone in essere e delle sue adiacenze nella zona “T.U.C.P. ambiti consolidati per attività produttive”. L’osservazione veniva respinta, richiamando la facoltà dell’amministrazione di individuare e revisionare le destinazioni d’uso sui sedimi territoriali comunali, per obiettivi di migliore qualità della vita e dell’abitare. Con la deliberazione di approvazione – pubblicata sul BURL regionale il 22/2/2012 – l’intero complesso è stato inserito in zona residenziale.

D. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, la Società ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, deducendo in diritto i seguenti motivi:

a) Violazione degli artt.

1-10 e ss. della L.r. 12/2005, avendo il privato il diritto di conservare quanto legittimamente realizzato e di utilizzarlo secondo la naturale destinazione assentita, esercitando le attività connesse, specie se convalidate da un giudicato giurisdizionale;
nella relazione illustrativa l’amministrazione non si pronuncia sulle ragioni della nuova zonizzazione, e nella tavola DP 11 non vi è cenno alcuno dell’esistenza del fabbricato descritto (avente esclusiva destinazione artigianale), con pregiudizio per l’affidamento ormai definitivamente consolidato in capo al soggetto privato;

b) Eccesso di potere per omessa valutazione dei presupposti in fatto, carenza di istruttoria, insufficiente motivazione, contraddittorietà e illogicità, in quanto:

• la predisposizione dello strumento urbanistico generale esige un’apposita motivazione quando le classificazioni preesistenti siano assistite da specifiche aspettative in capo ai rispettivi titolari, fondate su atti di contenuto concreto (PL convenzionato, giudicato di annullamento);

• nel caso di specie, esisteva un giudicato sulla legittimità della concessione edilizia n. 58/80, che abilitava la Società a costruire una struttura produttiva;

• nell’elaborare il nuovo strumento urbanistico, l’amministrazione deve analizzare il proprio contesto territoriale, per non compromettere gli interessi consolidati dei proprietari di strutture esistenti che siano state legittimamente assentite;

• nessuna valutazione del dato fattuale pregresso si rinviene nei documenti di approvazione del PGT, né dello stato reale del comparto in cui è localizzata la Stamperia Bresciani;

• sono mancati gli approfondimenti sollecitati, indispensabili per individuare l’area da stralciare (capannone e pertinenza), in quanto coerente con una zonizzazione differenziata;

• la parte interessata, che ha il diritto di utilizzare le strutture esistenti secondo la naturale destinazione, subisce un danno dalla previsione urbanistica, in quanto quest’ultima sovverte – senza alcuna valida giustificazione – interessi legittimamente precostituiti;

c) Eccesso di potere per mancata disamina dell’osservazione presentata e contraddittorietà della risposta, in quanto i tecnici hanno riconosciuto il dato fattuale precisando che “quello che oggi è in essere non può essere negato né interdetto” , ma hanno aggiunto che “si conferma la volontà che, per il futuro, la previsione urbanistica preveda, per la porzione territoriale a nord della viabilità comunale, la sola destinazione di tipo residenziale e destinazioni di uso compatibili” ;
dunque sembrerebbe che il capannone e le adiacenze dovessero trovare adeguata collocazione in zona T.U.C.P “ambiti consolidati per attività produttive” (e il restante territorio in zona

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