TAR Milano, sez. III, sentenza 2019-03-28, n. 201900679

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2019-03-28, n. 201900679
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201900679
Data del deposito : 28 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2019

N. 00679/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00224/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 224 del 2015, proposto da
G L G, D D B, A S R, M S, D L, S R, F N, A F, I G, S G, L L G, C S, M M, rappresentati e difesi dagli avvocati G C, L B, con domicilio eletto presso lo studio G C in Milano, c/o T.A.R. Lombardia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'art. unico della L. n. 1746/62, dell'art.18 del D.P.R.n. 1092/1973, dell'art. 3 della L n. 390/50, dell'art.5 del D.Lgs n. 165/97 ed all'art. 1858 del Codice dell'Ordinamento Militare ed alla conseguente e così come derivante supervalutazione ai fini pensionistici dei periodi di svolgimento di servizio in missione per conto dell'ONU ed equiparate nonchè di rideterminazione del trattamento di buonuscita, variazione stipendiali ed, in ogni caso l'applicazione di tutti i benefici combattentistici così come previsti, nonchè per l’annullamento di tutti gli atti connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 marzo 2019 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti in epigrafe indicati hanno adito questo Tribunale per l'accertamento del loro diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge 1746/1962, all'art. 18 del

DPR

1092/1973, all'art. 3 della legge 390/1950 e all'art. 5 del D.lgs. 165/1997, nonché per l'annullamento di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali.

In particolare, i ricorrenti hanno esposto di essere "ufficiali, sottufficiali e graduati dell'Esercito Italiano" e di essere stati impegnati per molti anni "in missioni fuori area", espressamente qualificate come "missioni internazionali", individuati e delencati nella determinazione di Stato maggiore Difesa in data 11 gennaio 2007 e successivi aggiornamenti.

Hanno soggiunto, tuttavia, di non aver ottenuto la supervalutazione dei predetti periodi ai fini sia pensionistici sia di determinazione della buonuscita ed, in ogni caso, alla applicazione dei benefici combattentistici in toto così come previsti dalle specifiche norme di riferimento;
tuttavia, detto riconoscimento non è mai avvenuto da parte dell'Amministrazione resistente la quale, al contrario, tendeva e tende tuttora sempre a denegare, in maniera generale e di principio, il riconoscimento dell'applicabilità dei benefici combattentistici richiesti e previsti senza addurre plausibili, valide e solide argomentazioni bensì in maniera unicamente apodittica.

2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato che ha controdedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.

3. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è da tempo pervenuta a conclusioni, da cui questo Collegio non ha motivo per discostarsi, tali da escludere che l'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 - secondo cui al personale militare, che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti - si riferisca alla legge n. 390 del 1950 e, quindi, determini l'applicabilità, ai militari operanti in zone d'intervento per conto dell'ONU, della "supervalutazione" (ai fini dell'anzianità di servizio) prevista dalla detta legge.

La legge n. 390 del 1950, emanata nell'immediato periodo postbellico, infatti, deve intendersi riferita ai soli militari impegnati nelle campagne di guerra del periodo bellico 1940 - 1945, senza possibilità di estensione ad eventuali campagne successive.

In tal senso, si è già espressa la Corte Costituzionale che, con sentenza 11 novembre 2016, n. 940, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746 sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal

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