TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-07-06, n. 202300455

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2023-07-06, n. 202300455
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202300455
Data del deposito : 6 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2023

N. 00455/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00310/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 310 del 2023, proposto dal signor M S, rappresentato e difeso dall’avvocato O G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, rappresentata e difesa dall’avvocato D A, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XIV Settembre n. 69, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
l’Azienda ospedaliera di Perugia, la Casa di cura Liotti S.p.A., il Laboratorio biochimico Tiferno S.r.l., il Laboratorio analisi “Alexander Fleming” S.r.l., Clinilab S.r.l., Salvati Diagnostica S.r.l., il Centro diagnostico Trasimeno S.r.l., Chirofisiogen Center S.r.l., Crabion S.r.l. e l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”, non costituiti in giudizio;

per l’accertamento

del diritto all’accesso civico generalizzato esercitato con l’istanza presentata dal ricorrente volta a conoscere le marche dei test diagnostico molecolari in vitro in grado di rilevare la presenza del RNA del virus SARS-CoV-2 e dunque del diritto di accedere, prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione suddetta;

nonché per l’accertamento dell’obbligo dei soggetti intimati di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 116 e 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – In data 1.02.2023, il sig. M S presentava a mezzo PEC una serie di identiche istanze ai sensi dell’art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, volte a conoscere dagli enti odierni intimati le marche dei test diagnostici molecolari in vitro in grado di rilevare la presenza del RNA del virus SARS-CoV-2 utilizzati da ciascuno dei lavoratori della Regione Umbria ricompresi nell’elenco stilato dal Ministero della Salute, ai fini della valutazione statistica della diffusione della malattia CODIV-19 in Italia.

2. – Non avendo ricevuto riscontro, con ricorso notificato il 3.04.2023 e depositato il 18.04.2023, il sig. S si è rivolto a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere che sia ordinato agli enti inadempienti di consentire l’accesso alle suddette informazioni.

3. – Con nota depositata il 18.04.2022, la stessa parte ricorrente ha documentato che, tra la notifica e il deposito del ricorso, tre degli enti interpellati – l’Azienda ospedaliera di Perugia, il Laboratorio di analisi “Alexander Fleming” S.r.l. e il Centro Diagnostico Trasimeno S.r.l. – avevano risposto all’istanza inviando le informazioni richieste.

Con la stessa nota, il ricorrente ha inoltre documentato che anche l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” aveva in precedenza risposto ad una richiesta di accesso civico relativa alle medesime informazioni. La risposta, depositata in atti, reca la data del protocollo in partenza del 9.11.2022.

Parte ricorrente ha dunque chiesto che, in relazione alle istanze formulate nei confronti degli enti appena citati, sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, rinunciando alle relative spese di lite.

4. – L’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e, con successiva produzione, ha documentato di avere riscontrato in data 26.05.2023 l’istanza di accesso, fornendo le informazioni richieste.

5. – Non si sono costituiti gli altri enti intimati, nonostante il ricorso sia stato loro notificato agli indirizzi PEC estratti dai registri ufficiali (registro INIPEC per quanto riguarda le imprese;
registro IPA, in mancanza di inserimento dell’indirizzo nel registro PP.AA., per quanto riguarda l’Azienda ospedaliera di Perugia).

6. – Con ulteriore nota depositata il 5.06.2023, il ricorrente ha documentato che, nelle more del giudizio, anche Crabion S.r.l., Salvati Diagnostica S.r.l. e l’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni hanno dato riscontro all’istanza di accesso trasmettendo le informazioni richieste ed ha chiesto che anche nei loro confronti sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, rinunciando alle relative spese di lite.

7. – Alla camera di consiglio del 20 giugno 2023, sentite le parti presenti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. – Tutto quanto sopra premesso, e considerata l’espressa dichiarazione in tal senso formulata dalla parte ricorrente, al collegio non rimane che dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti dell’Azienda ospedaliera di Perugia, del Laboratorio di analisi “Alexander Fleming” S.r.l., del Centro Diagnostico Trasimeno S.r.l., dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”, di Crabion S.r.l., di Salvati Diagnostica S.r.l. e dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, nei cui riguardi non vi è luogo a provvedere sulle spese per esplicita rinuncia dello stesso ricorrente.

9. – Con riguardo alle altre parti – ovvero la Casa di cura Liotti S.p.A., il Laboratorio biochimico Tiferno S.r.l., Clinilab S.r.l. e Chirofisiogen Center S.r.l. – deve rilevarsi quanto segue.

9.1. – L’art. 2- bis , del d.lgs. n. 33/2013, dedicato all’ambito soggettivo di applicazione delle norme sull’accesso civico, estende la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, « in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici ».

Pertanto, la disciplina sull’accesso civico si applica anche i soggetti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro che esercitano attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse.

Non può pertanto negarsi la legittimazione passiva degli enti odierni resistenti (salvo quanto subito si dirà per quello che riguarda la Casa di cura Liotti) in relazione alle istanze di accesso civico quali quelle formulate dal sig. S, trattandosi di soggetti privati che hanno un bilancio superiore a cinquecentomila euro (come si evince dalla documentazione camerale prodotta dal ricorrente) e che svolgono attività di produzione di servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, essendo stati individuati dal Ministero della Salute per lo svolgimento dell’attività diagnostica molecolare su campioni clinici in relazione al contagio da SARS-CoV-2 ed inerendo le istanze di accesso proposte dall’odierno ricorrente proprio a tale ultima attività.

9.2. – La Casa di cura Liotti, invece, non è contemplata nel suddetto elenco stilato dal Ministero della Salute.

Il riferimento a “ liotti.eu ” si rinviene, nel suddetto elenco, solo in un indirizzo di posta elettronica indicato a fianco di un istituto di analisi cliniche avente diversa ragione sociale, per cui non è dimostrato che la Casa di cura Liotti partecipi dei requisiti sopra indicati ai fini della applicabilità della disciplina sull’accesso civico di cui al d.lgs. n. 33/2013.

9.3. – Quanto all’ambito oggettivo della disciplina sull’accesso civico, ai sensi dell’art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, «[ a ] llo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis ».

Il successivo comma 3 stabilisce che «[ l ] ’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione ».

9.4. – Tutto quanto sopra premesso, il ricorso deve essere respinto con riguardo alla posizione della Casa di cura Liotti, mentre deve essere accolto con riguardo alla posizione del Laboratorio biochimico Tiferno S.r.l., di Clinilab S.r.l. e di Chirofisiogen Center S.r.l., enti ai quali deve dunque essere ordinato di provvedere a dare riscontro all’istanza di accesso formulata dal sig. M S nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

9.5. – Per il caso di perdurante inadempienza degli enti obbligati, il Tribunale nomina fin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione regionale Salute e Welfare della Regione Umbria, con facoltà di delega ad un dirigente afferente alla stessa Direzione, il quale provvederà, entro trenta giorni dalla richiesta a tal fine formulata dalla parte ricorrente, all’acquisizione ed alla trasmissione delle informazioni richieste.

Al commissario ad acta sarà dovuto un compenso di € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre oneri ed accessori di legge a carico di ogni ente per il quale sarà stato richiesto il suo intervento sostitutivo.

10. – Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Laboratorio biochimico Tiferno S.r.l., di Clinilab S.r.l. e di Chirofisiogen Center S.r.l. e sono liquidate in dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere con riguardo alle spese di lite per tutte le altre parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi