TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-06-07, n. 202101868
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 07/06/2021
N. 01868/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02902/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2902 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Italgas - Società Italiana per il Gas per Azioni, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato F T, con domicilio eletto presso lo studio Ivan Chiaramonte in Catania, Via Monfalcone 4;
contro
Comune di Raddusa, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via G. Leopardi 119;
per l'annullamento
a) della nota del Comune di Raddusa n. 0009384 in data 23 ottobre 2015 avente ad oggetto: “Servizio di distribuzione del gas. Attuazione dell’art. 94 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Richiesta del canone concessorio nella misura del 10% del VRD”; b) della delibera consiliare del Comune di Raddusa n. 34 in data 28 settembre 2015; c) della delibera di Giunta del Comune n. 108 in data 28 settembre 2015.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Raddusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il giorno 12 maggio 2021 il dott. D B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato: a) la nota del Comune di Raddusa n. 0009384 in data 23 ottobre 2015 avente ad oggetto: “Servizio di distribuzione del gas. Attuazione dell’art. 94 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Richiesta del canone concessorio nella misura del 10% del VRD”; b) la delibera consiliare del Comune di Raddusa n. 34 in data 28 settembre 2015; c) la delibera di Giunta del Comune n. 108 in data 28 settembre 2015.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la ricorrente è una società attiva nel settore della distribuzione del gas metano e svolge tale servizio nel territorio comunale di Raddusa in forza di contratto di concessione di cui alla convenzione numero 16543 in data 20 settembre 1989; b) la concessione ha una durata di 30 anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio della prima erogazione del gas, poiché l’erogazione avuto inizio in data 13 gennaio 1998, la scadenza naturale prevista all’1 febbraio 2028; c) il Comune ha richiesto alla ricorrente la corresponsione del 10% del cosiddetto “vincolo sui ricavi di distribuzione” (VRD), ai sensi dell’art. 67, comma quattro-quater, della legge regionale n. 2/2002; d) la legge regionale appena indicata ha introdotto nella regione Sicilia, con talune modificazioni, quanto stabilito dall’art. 46-bis, quarto comma, del decreto-legge n. 159/2007, convertito in legge n. 222/2007; e) come risulta dalle disposizioni normative indicate in ricorso, il sistema del servizio di distribuzione del gas in Italia si articola in più fasi integrate; f) la fase più a monte, relativa all’approvvigionamento del gas, è articolata nei due canali della produzione interna e dell’importazione (attività liberalizzate); g) la fase intermedia comprende lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione (tale ultima attività gestita in concessione in applicazione di norme che prevedono, tra l’altro, rigorose prescrizioni tariffarie riservate alla legge e stabilite in concreto dall’Autorità di settore); h) la fase a valle è costituita dalla vendita del gas, con la precisazione che il cliente finale corrisponde un prezzo che, oltre alla materia prima, copre anche i costi per il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione (riconosciuti agli esercenti secondo le tariffe predeterminate dall’Autorità di settore); i) la materia tariffaria è di competenza dell’Autorità e l’art. 1 della legge n. 481/1995 identifica gli obiettivi da perseguire nella relativa regolazione: l) l’Autorità, quindi, è chiamata a definire i meccanismi per la determinazione delle tariffe, cioè il prezzo massimo del servizio al netto delle imposte (art. 2, comma 17, della legge n. 481/1995); m) il successivo art. 23, secondo comma, prevede che l’Autorità determini le tariffe in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito; n) l’art. 46-bis, quarto comma, del decreto-legge n. 159/2007, convertito in legge n. 227/2007, ha previsto che i Comuni interessati dalle nuove gare d’ambito possano incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e sino al nuovo affidamento, fino al 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell’Autorità n. 237 in data 28 dicembre 2000, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all’attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli degli utenti; o) l’Autorità ha stabilito che, qualora i Comuni abbiano incrementato il canone ai sensi della disposizione indicata, le imprese distributrici possano presentare apposita istanza all’Autorità medesima per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni; p) il Ministero dello Sviluppo