TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2019-01-15, n. 201900546

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2019-01-15, n. 201900546
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201900546
Data del deposito : 15 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2019

N. 00546/2019 REG.PROV.COLL.

N. 03379/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3379 del 2018, proposto da
Giuseppe Birrittella, Giuseppe Cianciolo, Concetta Birritta, Giansebi Musumeci, Luciano Musumeci, Antonino Zappalà, Maria Paglia, Serafino Cuzzarino, Matteo Cuzzarino, Lorenzo Nicolosi, Marta Nicolosi, Filippo Orazio Trapani, Angela Consolazione Nobile, Riccardo Nicola Condorelli, Rosa Barcellona, Roberta Paglia, Rosalba Giovanna Paglia, Gabriela Agata Zuccaro, Carmelo Scalisi, Alessandro Benedetto Scaccianoce, Carolina Piccione, rappresentati e difesi dagli avvocati Davide Alfredo Luigi Negretti, Antonino Landro, Mauro Di Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Davide Alfredo Luigi Negretti in Roma, via di San Basilio 61;
Magda Kattaya, Salvatore Vitaliti, Antonino Giuffrida, Riccardo Giuseppe Riscica, Alfio Cannata, Simona Finocchiaro, Francesco D'Agata, Giuseppe Nicotra, Emanuele Samperi, Manuela Macca, Claudio Chiesa, Claudio Tirendi, Maria Carmela Pulvirenti, Daniele Natalino Russo, Laura Anastasi, Simone Alfio Tosto, Giuseppe Scaccianoce, Aurora Interlandi, Giancarlo Di Salvo, Luisa Lo Po', Maria Morgana, Anna Rita Leotta, Gesualdo Rizzo, Giusi Daniela Leotta, Patrizia Bellia, Giuseppe Sapienza, Caterina Fichera, Claudia Sipala, Fabio Ignazio Salafia, Giusi Veronica Privitera, Giusi Mazzeo, Erasmo Fabio Mazzeo, Marco Pietro Tringali, Anastasiya Serhijvna Buta, Daniele Giuseppe Di Liberto, Giacomo Avila, Candida Fassiolo, Giuseppe Zappalà, Nicolò Corallo, Irene Paola Agata Grasso, Francesco Longo, Lucia Moschetto, Rosaria Fichera, Nunziata Maugeri, Carmelo Guarcello, Salvatore D'Assoro, Luca Galati Pizzolante, Alessio Galati Pizzolante, Carmelina Giardina, Alessia Maria Ottavia Venticinque, Salvatore Scuderi, Salvatore Nigro, Pamela Lanza, Edoardo Anastasi, Marcello Incardona, Raffaele Panebianco, Orazio Alfio Agatino Torrisi, Marco Vincenzo Torrisi, Paolo Ciaorella, Carmela Evelina Sipala, Simone Alfio Faro, Giuseppe Tomasello, Cristina Pavone, Andrea Laudani, Eloisa Rizzo, Salvatore Nicolosi, Giuseppe Finocchiaro, Luigi Maria Savarese, Davide Cantone, Simone Cavallaro, Ornella Marino, Alessandra Nicoletti, Floriana Di Bennardo, Gaetano Massimiliano Zuccarello, Antonino Michele Ferraro, Massimo Rocco Maita, Michele Luca Francesco Lauria, Francesco Maria Palumbo, Roberta Buetto, Claudia Privitera, Antonino Sambataro, Venero Laudani, Grazia Gambino, Irene Randis, Daniela Vasta, Giovanna Agata Pecora, Giuseppina Sgroi, Giovanni Di Mauro, Domenico Sgroi, Cristian Domenico Di Bella, Angelino Gambera, Rocco Caniglia, Stefania Angelico, Monique Farina, Maria Antonietta Romano, Francesca Falco, Giovanni Luca Maria Coco, Graziana Vasta, Luca Landro, Andrea Pecora, Domenica Roberti, Salvatore Longhitano, Gabriella Cavallaro, Monica Tomarchio, Giuseppe Di Leo, Ilenia Diletta Trumino, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Di Pace, Davide Alfredo Luigi Negretti, Antonino Landro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Davide Alfredo Luigi Negretti in Roma, via di San Basilio 61;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del Decreto dell'1.2.2018 (doc. 1- provvedimento impugnato), pubblicato in pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 14 del 16.2.2018, con il quale il Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha bandito il “concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, nella parte in cui, segnatamente all'art. 3, ha escluso gli Insegnanti Tecnico Pratici (c.d. ITP), privi dell'abilitazione all'insegnamento, ma titolari del titolo di studio previsto dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, nelle rispettive classi di concorso;

- del medesimo D.D.G. 1.2.2018, anche nella parte in cui, all'art. 4, prescrive che i candidati debbano presentare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente mediante il sistema telematico POLIS e nella parte in cui afferma che le domande presentate in modalità cartacea non saranno prese in considerazione, perché tale modalità esclude aprioristicamente i candidati ritenuti privi dei requisiti di partecipazione, non consentendo neanche la proposizione della domanda, ancorché in formato cartaceo;

- nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2018 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in trattazione, i ricorrenti, premesso di essere docenti ITP, impugnano gli atti regolatori del concorso di cui all’art. 17, co. 3 del d.lgs. n. 59 del 2017 nella parte in cui impedisce loro di partecipare alle procedure concorsuali, imponendo, solo per gli insegnanti tecnico-pratici, il requisito dell’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia delle graduatorie di istituto alla data del 31 maggio 2017.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Università, della Ricerca e dell’Istruzione chiedendo il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio del 24 aprile 2018 è stata accolta l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 4 dicembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio deve rimeditare l’indirizzo espresso nella propria decisione cautelare all’esito del mutato orientamento della Sezione sul tema della partecipazione degli ITP al concorso in oggetto.

Sostengono i ricorrenti: che non hanno potuto prendere l’abilitazione in quanto non è stato previsto alcun percorso ordinario di abilitazione per la classe di appartenenza; che il titolo conseguito dagli Insegnati Tecnico Pratici abbia ex se valore abilitante; che la previsione per cui possono partecipare solo i docenti ITP inseriti nelle GAE e nella II fascia della Graduatorie di Istituto alla data del 31.05.2017 è illegittima, discriminatoria e arbitraria.

Sulla questione in esame questa Sezione con la sentenza 5934/2018, con argomenti del tutto condivisibili, ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso.

In particolare, è stato rilevato che “ A seguito di approfondita riflessione e in rivisitazione dell’orientamento prima facie espresso in sede cautelare in qualche occasione, ritiene la Sezione che i ricostruiti profili di doglianza non si prestino a favorevole considerazione e vadano pertanto disattesi. Va al riguardo anzitutto rimarcato che non risponde al vero l’allegazione di parte ricorrente, secondo cui la Sezione con l’invocata Sentenza n. n. 2936 del 14.3.2018 avrebbe affermato che della citata norma di fonte primaria va fornita un’interpretazione costituzionalmente orientata nel senso che dovrebbe essere consentita interinalmente la partecipazione alla procedura di reclutamento di cui all’art. 17, co. 3, d.lgs. cit., pure a quanti siano sprovvisti di abilitazione ed iscrizione nelle graduatorie di seconda fascia, in combinato disposto con l’art. 402 del Testo unico delle leggi sull’istruzione di cui al d.lgs. n.297 del 1994, purché tali soggetti siano muniti del prescritto titolo di studio e fintanto che non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire il relativo titolo abilitante e la conseguente iscrizione nelle graduatorie in questione.

Per contro, va evidenziato che la richiamata decisione si pone assolutamente nel solco già tracciato dalla sentenza 7.8.2017 n. 9234 – che, sia detto per incidens, la Sezione ritiene di confermare – la quale si limita ad annullare il D.M. 1.6.2017 n. 374 limitatamente al mancato inserimento in graduatorie di istituto di seconda fascia dei diplomati ITP privi di specifica abilitazione all’insegnamento, sul rilievo dell’espressa efficacia e natura abilitante dei relativi diplomi, sancita dall’art. 2 del D.M. n. 39/1998 e 3, d.P.R. n. 19/2016. Le due decisioni e le altre che ne hanno seguito la scia, non affrontano invece minimamente la quaestio iuris all’odierno esame del Collegio, ovverosia la legittimità o meno della limitazione dell’accesso alla procedura di reclutamento in questione, ai solo diplomati ITP già iscritti nelle graduatorie di istituto di seconda fascia nonché agli altri docenti purché in possesso di abilitazione all’insegnamento conseguita entro il 31.5.2017.

Ebbene, in proposito la Sezione osserva anzitutto – e il rilievo valga per i casi, pure

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