TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-01-20, n. 201000633

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2010-01-20, n. 201000633
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201000633
Data del deposito : 20 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06590/2009 REG.RIC.

N. 00633/2010 REG.SEN.

N. 06590/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 6590 del 2009, proposto da:
BLUE PANORAMA AIRLINES S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati G A e L S, con domicilio eletto presso G A in Roma, viale Liegi, 28;

contro

L’AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 11 giugno 2009 all'esito del procedimento PS 2145, con cui sono state giudicate scorrette quattro pratiche commerciali inerenti: le offerte promozionali pubblicizzate di voli aerei;
la scomposizione della tariffa, gli elementi di costo rimborsabili, e le procedure di rimborso;
la proposta di adesione alla polizza assicurativa;
l’informativa sui diritti dei passeggeri in caso di overbooking, negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo di almeno due ore;
con inibizione all’ulteriore diffusione ed applicazione, sulla base del cumulo materiale, delle sanzioni amministrative pecuniarie, rispettivamente per ciascuna condotta, di euro 60.000, euro 40.000, euro 30.000 ed euro 20.000, per un totale di euro 150.000;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Premette in fatto la società odierna ricorrente che con nota del 18 dicembre 2008 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comunicato l’avvio del procedimento, con contestuale richiesta di informazioni, in relazione alla segnalazione presentata dall’Unione Nazionale Consumatori, avente ad oggetto la pretesa scorrettezza di talune condotte inerenti le offerte promozionali pubblicizzate dalla ricorrente.

In esito al procedimento, è stato adottata la gravata determinazione con la quale l’Autorità ha ritenuto scorrette, ai sensi del Codice di Consumo, le quattro pratiche commerciali oggetto di contestazione, vietandone l’ulteriore continuazione e comminando una sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 150.000.

In particolare, la prima delle pratiche sanzionate si riferisce alle offerte promozionali pubblicizzate tramite cartellonistica stradale, internet e a mezzo stampa, nel periodo ottobre - dicembre 2008, relative a voli aerei, per tratte da Roma Fiumicino, ad una tariffa vantaggiosa predeterminata, relegando in calce ai messaggi, ed in caratteri minuscoli, l’informativa circa talune limitazioni legate all’offerta, quali l’esclusione dalla tariffa più vantaggiosa di 29,99 euro della tratta Roma-Nizza, pur indicata nella promozione per tale prezzo che, con un asterisco, rimanda ad una scritta con caratteri minuscoli contenente il diverso prezzo di euro 59,99, l’informazione circa il numero di posti disponibili (essendo le offerte reclamizzate valide solo determinate date e non per tutti i voli previsti nei diversi giorni di operatività), il periodo di validità dell’offerta e l’informazione sulla necessità di sostenere un’ulteriore spesa per l’acquisto del servizio di trasporto tramite carta di credito, esplicitato anch’esso in caratteri più piccoli richiamati da un asterisco.

In relazione a tale condotta, è stata irrogata alla società ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 60.000.

La seconda condotta ritenuta dall’Autorità integrante un’ipotesi di pratica commerciale scorretta, consiste nella compiuta scomposizione della tariffa e l’indicazione degli elementi di costo rimborsabili, nonché l’eccessiva onerosità delle procedure di rimborso di un biglietto aereo non fruito.

In particolare, è stato ritenuto che nelle pagine web della società, dedicate alle prenotazioni dei voli, non vengono fornite adeguate informazioni sulla scomposizione della tariffa in diversi elementi di costo, segnatamente con riferimento alla voce Fuel Surcharge che, inserita dal vettore nella categoria tasse e oneri aeroportuali – che sono sempre rimborsabili – non è invece soggetta al rimborso, ed è stata altresì rilevata la scarsa trasparenza circa l’onerosità della procedura di rimborso per mancata fruizione del servizio di trasporto aereo precedentemente acquistato, soggetta al pagamento di una fee amministrativa del significativo importo di 15 euro.

In relazione a tale condotta è stata comminata la sanzione di euro 40.000.

L’ulteriore condotta sanzionata concerne l’offerta di un ulteriore servizio, diverso da quello di trasporto, inerente la polizza assicurativa opzionale, in relazione alla quale l’utente, nel processo di prenotazione elettronico del biglietto, viene automaticamente indirizzato (salvo opting out da esercitarsi mediante spunta), alla sottoscrizione di tale servizio, già preselezionato, di talchè l’adesione non si realizza mediante una scelta positiva dell’utente.

Tale condotta è stata sanzionata con l’irrogazione di euro 30.000.

L’ultima delle condotte esaminate e ritenuta anch’essa integrante una pratica commerciale scorretta concerne l’omessa adeguata informazione dei diritti riconosciuti ai consumatori in caso di modifica delle modalità di prestazione del servizio acquistato, in particolare nei casi di overbooking, cambi e cancellazione di voli aerei di cui alla disciplina recata dal Regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Per tale pratica è stata comminata dall’Autorità la sanzione pecuniaria di euro 20.000.

L’irrogazione di quattro distinte sanzioni amministrative pecuniarie si basa sulla ritenuta mancanza di unitarietà delle pratiche commerciali apprezzate dall’Autorità come scorrette, in quanto dotate ciascuna di autonomia strutturale, con conseguente non applicabilità dell’istituto del concorso formale e della continuazione.

Avverso la gravata determinazione, i cui contenuti sono stati sopra brevemente sintetizzati, deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

- Travisamento dei fatti. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di motivazione in relazione alla pratica commerciale descritta al punto III, lett. b) n. 1 del provvedimento impugnato: “Le offerte promozionali pubblicizzate da Blue-Express.com”;

- Difetto di motivazione, illogicità manifesta, carenza di istruttoria, falsa ed errata applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice di Consumo, in relazione alla pratica commerciale descritta al punto III, lett. b) n. 2 del provvedimento impugnato: “La scomposizione della tariffa e degli elementi di costo rimborsabili. L’eccessiva onerosità delle procedure di rimborso di un biglietto aereo non fruito”;

- Travisamento dei fatti. Erroneità dei presupposti. Difetto e contraddittorietà della motivazione in relazione alla pratica commerciale descritta al punto III, lett. b) n. 3 del provvedimento impugnato: “La proposta di adesione alla polizza assicurativa”;

- Travisamento dei fatti. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Falsa ed erronea applicazione dell’art. 27 del Codice di Consumo in relazione alla pratica commerciale descritta al punto III, lett. b) n. 4 del provvedimento impugnato: “Overbooking, negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo di almeno due ore. La pratica e l’informativa al passeggero”;

- Falsa ed erronea applicazione dell’art. 8, commi 1 e 2 della legge n. 689 del 1981 e successive modificazioni e dei principi generali in tema di sanzioni amministrative, in relazione alla quantificazione della sanzione.

Quanto al primo profilo di censura epigrafato, parte ricorrente illustra nel dettaglio le modalità di pubblicizzazione e di informazione circa le offerte promozionali, recate nel sito internet e nei messaggi diffusi tramite stampa e cartellonistica stradale, difendendone la correttezza ed affermando la loro non idoneità a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto offerto, in quanto recanti tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell’offerta in relazione alle sue caratteristiche, anche con riferimento al numero di posti disponibili per ciascuna tratta ed alle modalità e condizioni di fruizione dell’offerta.

Analoghe considerazioni circa la correttezza della pratica e la conseguente erroneità delle valutazioni effettuate dall’Autorità, svolge parte ricorrente con riferimento alla seconda pratica sanzionata, inerente la scomposizione della tariffa, gli elementi di costo rimborsabili e la procedura di rimborso del biglietto non fruito, affermando in proposito la completezza delle informazioni contenute nel sito intranet, idonee a dare contezza del prezzo complessivo del biglietto e delle singole voci di costo, con adeguata informazione circa le voci rimborsabili ed in particolare, circa la non rimborsabilità del Fuel Surcharge, cosicché nessuna omissione informativa potrebbe alla ricorrente essere ascritta.

Con riferimento alla pratica commerciale inerente la polizza assicurativa, sostiene parte ricorrente come la stessa non possa ritenersi contraria alla diligenza professionale, né ingannevole, né idonea a falsare in misura apprezzabile, neanche a livello potenziale, il comportamento economico del consumatore medio.

Al riguardo, evidenza la società ricorrente come il prodotto fosse offerto con chiarezza e come la possibilità di recesso fosse consentita in ogni fase della transazione, garantendo in ogni momento la libera scelta del consumatore attraverso la possibilità di rimuovere il segno di spunta, in tal modo operando una scelta attiva in ordine all’adesione al servizio, cosicché non sarebbe configurabile alcun meccanismo di silenzio assenso.

In relazione alle modalità di pubblicizzazione delle informazioni sui diritti dei consumatori previsti dal Regolamento CE n. 261/2004, osserva parte ricorrente che tale normativa trova applicazione solo laddove si determini concretamente la cancellazione del volo, o il ritardo, o comunque successivamente all’acquisto del biglietto, per l’effetto dovendo ritenersi la sufficienza delle informazioni fornite ai banchi di accettazione ed alle uscite di imbarco e dell’avvenuta revisione delle proprie procedure interne.

Con l’ultimo motivo di censura parte ricorrente contesta l’intervenuta applicazione del cumulo materiale delle sanzioni, affermando come le condotte debbano essere considerate unitarie stante la loro contestualità ed unicità del fine, con conseguente integrazione degli estremi per la configurazione del concorso formale.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione sostenendo, con articolate controdeduzioni e successiva memoria, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con memoria successivamente depositata, parte ricorrente ha replicato alle difese svolte dalla resistente Amministrazione, insistendo nelle proprie deduzioni ed ulteriormente argomentando.

Alla Pubblica Udienza del 13 gennaio 20109, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso la deliberazione – meglio descritta in epigrafe nei suoi estremi - con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in esito alla compiuta istruttoria, apprezzata la scorrettezza e la contrarietà al Codice del Consumo di quattro pratiche commerciali poste in essere dalla società ricorrente ed oggetto di segnalazione, ne ha inibito la continuazione ed ha comminato, previo accertamento della autonomia strutturale di ciascuna condotta ed applicazione del cumulo materiale delle sanzioni, la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di 150.000 euro.

L’impianto ricorsale, come delineato dalle censure proposte, è volto - con riferimento ad ogni singola condotta sanzionata - a confutare le valutazioni espresse dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ( hic hinde Autorità), preliminarmente procedendo alla dettagliata illustrazione degli elementi di rilievo, con riferimento ai quali viene negata la sussistenza di profili di scorrettezza ed assumendo parte ricorrente, su tale base, l’illegittimità della gravata decisione in quanto affetta dai numerosi vizi denunciati, quali i vizi di travisamento dei fatti e dei presupposti di fatto e di diritto, di difetto di istruttoria, di insufficienza e contraddittorietà della motivazione e di erronea applicazione del Codice del Consumo, variamente articolati ed argomentati in relazione alle valutazioni espresse dall’Autorità con riferimento ad ogni singola condotta.

Sotto altro profilo, lamenta parte ricorrente l’erroneità della gravata determinazione nella parte in cui, ai fini della quantificazione della sanzione, ha escluso l’applicazione del regime favorevole del cumulo formale delle sanzioni ed ha applicato, ritenendo le condotte prive del requisito dell’unitarietà, il cumulo materiale delle sanzioni.

Dovendo procedersi, nell’ordine logico di trattazione delle questioni sollevate con il ricorso in esame, alla previa disamina delle censure volte a contestare il gravato provvedimento in relazione al giudizio – ivi formulato - di scorrettezza delle pratiche commerciali sanzionate, giova preliminarmente illustrare, in estrema sintesi, i contorni caratterizzanti tali pratiche.

In tale direzione, va rilevato che il gravato provvedimento ha ritenuto la contrarietà agli artt. 20, 21, comma 1, lettere b) e d), 22, commi 1 e 2, e 23, comma 1, lettera e), del Codice del Consumo, e quindi scorretta, la pratica commerciale (descritta al punto III, lettera b), n. 1), del provvedimento), inerente le offerte promozionali pubblicizzate tramite cartellonistica stradale, internet e a mezzo stampa, nel periodo ottobre - dicembre 2008, relative a voli aerei, per tratte da Roma Fiumicino, ad una tariffa vantaggiosa predeterminata, relegando in calce ai messaggi, ed in caratteri minuscoli, l’informativa circa talune limitazioni connesse all’offerta, al numero di posti disponibili, al periodo di validità dell’offerta, e l’informazione sulla necessità di sostenere un’ulteriore spesa per l’acquisto del servizio di trasporto tramite carta di credito. In relazione a tale condotta, ne è stata inibita l’ulteriore diffusione ed stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 60.000.

La seconda condotta ritenuta dall’Autorità integrante un’ipotesi di pratica commerciale scorretta (punto III, lettera b), n. 2, del provvedimento) e contraria agli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e g), e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, concerne la scomposizione della tariffa e l’indicazione degli elementi di costo rimborsabili, nonché l’eccessiva onerosità delle procedure di rimborso di un biglietto aereo non fruito e segnatamene, il non contenere le pagine web della società, dedicate alla prenotazioni dei voli, adeguate informazioni sulla scomposizione della tariffa in diversi elementi di costo con particolare riferimento alla voce Fuel Surcharge che, inserita dal vettore nella categoria tasse e oneri aeroportuali – indicati come sempre rimborsabili – non è invece soggetta al rimborso, e la scarsa trasparenza circa l’onerosità della procedura di rimborso per mancata fruizione del servizio di trasporto aereo acquistato, soggetta al pagamento di una fee amministrativa del significativo importo di 15 euro. Per tale condotta è stata comminata la sanzione aamministrativa pecuniaria pari a euro 40.000, vietandone l’ulteriore diffusione.

La terza condotta (punto III, lettera b), n. 3), del provvedimento) ritenuta pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 e 21, comma 1, lettere b) e d), del Codice del Consumo, concerne l’offerta di un ulteriore servizio, diverso da quello di trasporto, inerente la polizza assicurativa facoltativa, in relazione alla quale l’utente, nel processo di prenotazione elettronico del biglietto, viene automaticamente indirizzato (salvo opting out da esercitarsi mediante spunta), alla sottoscrizione di tale servizio, già preselezionato, di talché l’adesione non si realizza mediante una scelta positiva dell’utente. La relativa sanzione amministrativa pecuniaria è stata quantificata in euro 30.000, e ne è stata vietata l’ulteriore diffusione.

L’ultima delle condotte sanzionate (punto III, lettera b), n. 4), del provvedimento) di cui è stata rilevata la scorrettezza in quanto posta in violazione degli articoli 20 e 22, commi 1, 2 e 5, del Codice del Consumo, si riferisce all’omessa adeguata informazione dei diritti riconosciuti ai consumatori in caso di modifica delle modalità di prestazione del servizio acquistato, in particolare nei casi di overbooking, cambi e cancellazione di voli aerei di cui alla disciplina recata dal Regolamento CEE n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Per tale condotta è stata applicata la sanzione pecuniaria di euro 20.000, vietandone l’ulteriore diffusione.

In relazione a tali pratiche commerciali, in quanto diffuse a mezzo stampa e via internet, è stato acquisito il preventivo parere dell’Autorità Garante nelle Comunicazioni, reso nel senso della loro scorrettezza.

Le fattispecie prese in esame dalla resistente Autorità sono state giudicate scorrette in quanto riscontrate contrarie alla diligenza professionale e idonee ad ingenerare nel consumatore falsi affidamenti in ordine alle caratteristiche ed al prezzo dei servizi resi, anche per effetto della omissione di informazioni rilevanti, necessarie per assumere una decisione consapevole di natura commerciale, così inducendo in errore il consumatore medio.

I diversi profili di scorrettezza delle pratiche commerciali rilevati dall’Autorità si riferiscono sia alle condotte poste in essere che alla presentazione e alle informazioni fornite, elementi che sono stati ritenuti idonei ad alterare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore o ad incidere sui diritti allo stesso riconosciuti sia dalle disposizioni del Codice del Consumo sia dalla disciplina speciale relativa al settore del trasporto aereo.

Tanto premesso, e procedendo all’esame delle censure ricorsuali, come specificamente proposte con riferimento alle singole pratiche commerciali sanzionate, vengono in rilievo, innanzitutto, quelle riferite alle valutazioni espresse in merito alle offerte promozionali di voli aerei (punto III, lettera b), n. 1), della gravata determinazione).

Contesta, parte ricorrente il giudizio espresso dalla resistente Autorità sull’assunto, variamente argomentato, della correttezza di tali pratiche e della esaustività delle informazioni a riguardo fornite con i mezzi pubblicitari utilizzati.

Le affermazioni di parte ricorrente, volte ad avvalorare la non idoneità della pratica commerciale in esame a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto offerto, nell’asserito presupposto della esaustività delle informazioni fornite ai fini della valutazione dell’offerta in relazione alle sue caratteristiche, anche con riferimento al numero di posti disponibili per ciascuna tratta ed alle modalità e condizioni di fruizione dell’offerta, non sono condivisibili, non apparendo idonee a scalfire la correttezza delle conclusioni cui la resistente Autorità è giunta sulla base delle risultanze istruttorie, come puntualmente rappresentate nel gravato provvedimento.

Il tenore della censura in esame, in quanto incentrata sul puntuale esame della pratica commerciale sanzionata al fine di dimostrane la correttezza, richiede talune precisazioni in fatto.

Le offerte promozionali pubblicizzate dalla società nel periodo ottobre-dicembre 2008 riguardano voli aerei per tratte da Roma Fiumicino a Palermo, Catania, Torino e Nizza da euro 29,99 (15,99 euro per Palermo in uno dei messaggi) tasse incluse, con l’apposizione di un asterisco che richiama, in calce alla pagina, in caratteri minuscoli, la limitazione dell’offerta ad un determinato numero di posti, l’esclusione di Nizza (per la quale è prevista la tariffa minima di 59,99 euro) e l’indicazione delle spese per carta di credito di massimo 5 euro.

Le offerte reclamizzate, nella loro oggettiva consistenza, come emersa dalla istruttoria svolta dall’Autorità e non contestata in punto di fatto da parte ricorrente, sono valide solo per un numero determinato di date e non per tutti i voli previsti nei diversi giorni di operatività, corrispondente ad un numero estremamente ridotto di posti venduti a tariffa promozionale.

A fronte delle modalità di presentazione e reclamizzazione delle offerte promozionali di voli aerei a prezzi vantaggiosi, le deduzioni di parte ricorrente, volte a sostenerne la chiarezza, completezza ed esaustività, non appaiono convincenti.

Ed invero, tali messaggi si presentano del tutto carenti quanto all’informazione circa il periodo di validità della promozione sotto i profili della prenotabilità e volabilità, mentre indicano in modo insufficiente e non chiaramente percepibile nel contesto dei messaggi – in quanto richiamata da un asterisco e riportata con caratteri grafici minuscoli in fondo agli stessi - la disponibilità dell’offerta per un numero limitato di voli.

Tale omissione non può ritenersi sanata alla luce di quanto rappresentato dalla società ricorrente, laddove afferma che nel sito internet erano presenti tutte le informazioni.

In proposito – tralasciando la verifica circa la presenza o meno nel sito internet delle dovute informazioni e delle modalità di loro rappresentazione - occorre difatti riportarsi alla necessità che il consumatore sia posto in grado di percepire agevolmente la portata dell’offerta economica fin dal primo contatto pubblicitario, dovendo per l’effetto la reclamizzazione dell’offerta rispondere a determinati standard di chiarezza e percepibilità, ed essere quindi veicolata con mezzi idonei e contenere tutti gli elementi essenziali della stessa, al fine di consentire al consumatore medio, fin da tale primo contatto, di percepirne correttamente la portata e le condizioni di fruibilità.

Inoltre, l’ingannevolezza del messaggio non è esclusa dalla possibilità che il consumatore sia posto in condizione, con altri mezzi forniti dalla società, di conoscere nel dettaglio gli aspetti che caratterizzano l’offerta, dovendo l’idoneità a condizionare le scelte dei consumatori riferirsi al messaggio in sé, indipendentemente dalle ulteriori informazioni che l’operatore renda disponibili a contatto già avvenuto (in senso conforme: TAR- Lazio – Roma – Sez. I – n. 276 del 2008;
n. 9743 del 2009).

La pratica commerciale sanzionata si caratterizza, inoltre, sotto il profilo dell’ingannevolezza della comunicazione pubblicitaria, laddove viene reclamizzato con grande evidenza grafica il prezzo del biglietto aereo di euro 24,99 euro anche per la tratta Roma Fiumicino – Nizza, cui invece non viene applicato tale prezzo, il che viene comunicato mediante indicazione a fondo pagina, in caratteri molto più ridotti, del corrispettivo effettivamente richiesto per il servizio di trasporto su quella specifica tratta.

La rilevata ingannevolezza si estende, con riguardo ai messaggi pubblicitari dell’offerta promozionale, alle modalità di informazione sui costi, da aggiungersi al prezzo complessivo del biglietto, richiesti per l’acquisto tramite carta di credito, riportata a fondo pagina con ridotta evidenza grafica.

Più in dettaglio, i messaggi con cui vengono reclamizzate le offerte promozionali, mentre recano con evidenti caratteri grafici il costo del servizio tasse incluse, rinviano tramite apposizione di un asterisco alla dicitura, riportata in caratteri nettamente più piccoli e di non immediata percezione – anche in relazione alle modalità di presentazione del claim principale - l’indicazione dell’ulteriore costo per l’utilizzo di carte di credito che, in quanto applicato per ogni tratta e per ciascuna persona, determina un significativo incremento del prezzo finale.

Deve rilevarsi, in proposito, l’insufficienza dell’apposizione dell’asterisco – che rinvia a diciture riportate con caratteri eccessivamente piccoli rispetto al claim principale – a rendere concretamente percepibile ai destinatari del messaggio la presenza degli elementi ulteriori (ovvero il costo aggiuntivo per carte di credito ed il numero limitato dei posti disponibili), non rispondendo tale modalità agli standard di chiarezza, completezza e percebilità degli elementi rilevanti dell’offerta, indispensabili per una scelta consapevole, soprattutto se si ha riguardo alla complessiva rappresentazione grafica e testuale dei messaggi, che rende di non agevole percezione talune informazioni rese con scarsa evidenza grafica a fronte della enfatizzazione grafica di altri elementi.

Ed infatti, l’ingannevolezza di un messaggio può discendere, oltre che dalla omissione di elementi di rilievo, anche dalle modalità grafiche ed espressive con cui gli elementi del prodotto vengono rappresentati all’interno del messaggio e dalle scelte in ordine alla enfatizzazione di alcuni di essi.

Le sopra descritte modalità di presentazione al pubblico dell’offerta, in relazione alla sua rappresentazione grafica e testuale, sono state pertanto correttamente ritenute, dall’Autorità resistente, idonee a condizionare le scelte dei destinatari dei messaggi laddove impedediscono l’immediata conoscibilità quanto agli elementi essenziali e caratteristici dell’offerta ed inducendo il consumatore a ritenerne – per effetto della inesistente o insufficiente indicazione delle limitazioni legate all'offerta - la valenza generale, confidando sul prezzo reclamizzato che, invece, è nella realtà aumentato significativamente dal costo per l’utilizzo di carte di credito, realizzando così un effetto ingannevole sulle aspettative dei destinatari dei messaggi.

Conseguentemente, le rilevate caratteristiche delle comunicazioni pubblicitarie inerenti le offerte promozionali sono state correttamente giudicate contrastanti con le disposizioni del Codice del Consumo recate dagli articoli 20, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22, commi 1 e 2, in quanto idonee ad indurre in errore il consumatore medio, non permettendogli di assumere una decisione consapevole di natura commerciale, sulla possibilità di acquisto di un biglietto aereo, per le destinazioni indicate nelle comunicazioni stesse, ad un prezzo minimo (15,99 euro e/o 24,99 euro), senza consentire di individuare immediatamente e con precisione né il periodo di validità dell’offerta (prenotabilità e volabilità), né i costi complessivi da sostenere per usufruire del servizio, che si incrementano dei costi derivanti dalla transazione di acquisto del biglietto tramite carta di credito.

Né appaiono condivisibili le argomentazioni spese sul punto da parte ricorrente, laddove afferma che la mancata indicazione, nei messaggi diffusi a mezzo stampa e con cartellonistica stradale, del periodo di validità, sia da imputare all’essere la stessa condizionata dall’esaurimento del numero dei posti offerti in promozione, trattandosi di circostanza che non esonera il professionista dal rendere chiare ed esaustive indicazioni circa l’effettiva consistenza dell’offerta sin da primo contatto con il consumatore. Offerta che invece, per le modalità di sua pubblicizzazione, appare avere valenza generale e durevole nel tempo, risultando pertanto la sua presentazione complessiva suscettibile di indurre in errore il consumatore medio, dovendo sottolinearsi, in proposito, che il periodo di validità della promozione si riferisce ad un elemento essenziale della promozione, la cui omessa indicazione inerisce dunque ad un elemento qualificabile come rilevante.

L’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari è stata, inoltre, correttamente apprezzata dalla resistente Autorità anche in relazione al numero di posti messi a disposizione dei consumatori, risultato non congruo rispetto a quanto prospettato.

Difatti, in relazione all’ampiezza e consistenza della campagna pubblicitaria, idonea a raggiungere un elevato numero di destinatari ed a sollecitare un’ampia domanda, l’offerta reclamizzata, nella sua concretezza, non appare congrua - rispetto a tale domanda e rispetto a quanto reclamizzato – avuto riguardo alla limitazione del numero di posti disponibili ed al periodo di validità dell’offerta, in relazione alle quali è stata omessa la relativa informazione o è stata resa con modalità non adeguate stante la scarsa evidenza grafica delle relative indicazioni, con l’uso di caratteri minuscoli significativamente più piccoli rispetto a quelli del claim principale, risultando conseguentemente non rispettato, anche sotto tale profilo, lo standard di chiarezza e percepibilità delle limitazioni dell’offerta, necessario affinché il consumatore possa correttamente comprendere il contenuto della promozione in esame e rispondere ad essa in modo consapevole.

Negativamente delibate le censure ricorsuali formulate con riferimento alla prima pratica commerciale sanzionata con il gravato provvedimento, il Collegio può procedere alla disamina delle doglianze sollevate dalla società ricorrente con riguardo al giudizio di scorrettezza formulato dalla resistente Autorità in relazione alla seconda pratica commerciale, relativa alle modalità di scomposizione della tariffa, agli elementi di costo rimborsabili ed alla procedura di rimborso del biglietto aereo non fruito.

Premesso che parte ricorrente non solleva censure avverso le valutazioni compiute dall’Autorità con riferimento alla procedura di rimborso del biglietto aereo non fruito, va rilevato, avuto riguardo alle contestate modalità di scomposizione della tariffa, che la società ricorrente, all’epoca degli accertamenti, effettuava, nel proprio sito internet, nelle pagine web dedicate alla prenotazione dei voli, alla sezione Conferma dati del volo, una scomposizione del prezzo complessivo del biglietto aereo secondo diverse e distinte voci di costo, raggruppate in due diverse categorie, quella definita ‘tariffa’ del servizio di trasporto e quella denominata ‘tasse ed oneri aeroportuali’, nella quale ultima veniva inserita la voce di costo inerente il ‘Fuel Surcharge’, senza fornire informazioni, in tale sezione, circa gli elementi di costo soggetti al rimborso in caso di rinuncia alla fruizione del servizio di trasporto.

Nella diversa sezione del sito dedicata alle FAQ, viene indicato che le tariffe e le spese amministrative non sono rimborsabili, mentre sono rimborsabili le tasse governative, senza specificare le voci appartenenti a tale categoria.

Specificazione che invece è contenuta nella diversa sezione inerente le Condizioni Generali di Acquisto, ove si precisa che le tariffe, le spese amministrative e la tassa carburante non sono comunque rimborsabili.

In relazione all’inserimento della Fuel Surcharge all’interno della categoria tasse e oneri aeroportuali, l’Autorità ha correttamente ritenuto tale collocazione idonea a celare la reale natura del supplemento carburante e, dall’altro, ad ingenerare nel consumatore false aspettative di rimborso del relativo ammontare in caso di rinuncia successiva al volo.

Non vale opporre a tale valutazione quanto affermato in proposito da parte ricorrente circa la presenza delle necessarie informazioni, idonee ad informare compiutamente il consumatore, in altre sezioni del sito.

Invero, la prospettazione di parte ricorrente si traduce nell’imposizione di un onere per il consumatore di effettuare una navigazione del sito per reperire le informazioni rilevanti, ai fini della compiuta conoscenza dei propri diritti di rimborso, contenute in altre sezioni, diverse da quella inerente la prenotazione del volo – in cui invece tutte le necessarie informazioni, anche quelle inerenti il rimborso, devono essere indicate – dovendo procedere alla non agevole lettura della versione integrale delle Condizioni Generali di Acquisto o alla ricerca delle informazioni nelle FAQ, di consultazione meramente eventuale e comunque frammentaria.

Siffatto onere non può essere imposto né ragionevolmente preteso dal consumatore medio in ragione della distribuzione, tra consumatore e professionista, dei rispettivi oneri di diligenza, incombendo piuttosto sul professionista l’obbligo di completezza informativa posta a tutela del consumatore, che si declina nell’onere di fornire una informazione tendenzialmente completa, chiara ed univoca, anche nelle modalità di presentazione dell’offerta e di rappresentazione degli elementi conoscitivi essenziali e rilevanti.

Inoltre, venendo in rilievo il servizio di trasporto aereo, va ricordato che le peculiarità del settore hanno sollecitato interventi normativi volti a dettare una regolamentazione delle modalità di presentazione al pubblico del prezzo complessivo del biglietto aereo al fine di favorirne la trasparenza, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonché di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, venendosi a determinare, in tale contesto, una scomposizione in diversi elementi del costo del servizio di trasporto aereo, raggruppabili nelle due macrocategorie della ‘ tariffa’ e delle ‘tasse ed oneri aeroportuali’.

Quadro questo che lascia chiaramente intendere come in tale settore del trasporto aereo rivesta particolare delicatezza ed importanza l’obbligo di correttezza e completezza informativa, con conseguente rafforzamento dell’onere di diligenza professionale incombente sui vettori.

Se, dunque, deve garantirsi al consumatore di comprendere sin dall’inizio della procedura di acquisto on line del biglietto aereo quali costi siano rimborsabili in caso di mancata fruizione del volo, appare evidente l’ambiguità dell’informazione fornita dalla società ricorrente circa la voce inerente il ‘Fuel Surcharge’, e la scarsa trasparenza in relazione alla non rimborsabilità di tale voce, inducendo le modalità informative adottate a far ritenere che tale voce sia rimborsabile.

Inoltre, essendo il ‘Fuel Surcharge’ parte integrante del costo del biglietto, non sono ravvisabili ragioni idonee a non accorpare la relativa voce alla tariffa sin dall’atto dell’acquisto del biglietto, laddove, invece, essa è stata scorporata dalla tariffa ed inserita nella voce relativa alle tasse ed oneri, soggetti a rimborso.

Tale condotta risulta conseguentemente idonea ad indurre il consumatore medio in errore con riferimento ai diritti di rimborso allo stesso riconosciuti ed omette di rendere informazioni rilevanti, nel contesto in cui esse sono necessarie, per permettergli di assumere una decisione consapevole di natura commerciale, e correttamente, quindi, l’Autorità ne ha ravvisato la scorrettezza ai sensi degli articoli 20 e 22, commi 1 e 2, del Codice del Consumo, con refluente immunità del gravato provvedimento dalla proposte censure, ivi compresa quella inerente il lamentato difetto di motivazione, dovendo sul punto rilevarsi come tale provvedimento rechi una idonea ed articolata esternazione dei presupposti di fatto – come emersi dalla svolta istruttoria – e delle ragioni sottese alla compiuta valutazione in termini di scorrettezza della esaminata pratica commerciale, che risultano pienamente logiche, coerenti e conseguenti rispetto alla obiettiva valenza della pratica in esame.

Passando all’esame dell’ulteriore condotta sanzionata nella gravata determinazione, concernente le modalità di adesione alla polizza assicurativa facoltativa, il carattere di scorrettezza in essa ravvisata dalla resistente Autorità è ricondotto alla preselezione di tale servizio effettuata dall’operatore nel sito internet, nella pagina dedicata alla prenotazione e acquisto del volo, alla sezione relativa alla conferma dei dati del volo.

La selezione automatica e predefinita dell’adesione alla polizza, costituente un servizio opzionale e facoltativo, è stata ritenuta dall’Autorità integrare un meccanismo di silenzio assenso, dovendo il consumatore, non interessato all’acquisto di tale servizio, rimuovere il segno grafico di preselezione già apposto(opt-out) ed apporlo nella diversa casella corrispondente al rifiuto del servizio.

Nel farsi richiamo, nel gravato provvedimento, al principio secondo il quale l’acquisto deve realizzarsi mediante una scelta pienamente consapevole e volontaria da parte del consumatore, come espressamente indicato dall’articolo 23 del Reg. CE n. 1008/2008 (Reg. CE n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008), le ragioni della valutazione della pratica commerciale in esame in termini di scorrettezza vengono ricondotte alla natura facoltativa del servizio di assicurazione ed alla apprezzabile incidenza della relativa voce di costo sulla tariffa finale, che risulta sensibilmente incrementata, individuando altresì nel consistente interesse economico della società ricorrente – cui viene riconosciuta una percentuale rilevante sui premi raccolti – la ragione della presentazione del servizio con modalità scorrette, mediante preselezione della casella predisposta per l’adesione allo stesso.

Con riguardo a tale pratica, ne sostiene parte ricorrente, a confutazione delle valutazioni operate dall’Autorità, la piena correttezza, evidenziando la possibilità, per il consumatore, di recedere dall’acquisto del servizio accessorio di assicurazione in ogni fase dell’acquisto del biglietto aereo ed anche successivamente, con piena salvaguardia della sua libera volontà, significando altresì come il consumatore fosse comunque chiamato ad una scelta attiva al momento di accettazione delle condizioni della polizza, dovendo su tale base escludersi, quindi, che possa ravvisarsi un meccanismo di silenzio assenso.

Le argomentazioni di parte ricorrente non sono condivisibili, dovendo ritenersi conforme ai canoni di correttezza professionale il diverso modulo comportamentale dell’assenza di una selezione automatica e predefinita dall’operatore in ordine all’acquisto di un servizio facoltativo, non potendo la libera e consapevole scelta del consumatore ritenersi garantita dalla possibilità di deselezionare il segno di spunta nel caso di mancanza di volontà in ordine all’acquisto del servizio facoltativo, essendo la preselezione idonea a condizionare il comportamento del consumatore inducendolo ad una scelta che, se consapevolmente e liberamente assunta, potrebbe non aver compiuto.

Dovendo ulteriormente ricordarsi, in proposito, che l’art. 23 del sopra ricordato Reg. CE n. 1008/2008 – richiamato nel gravato provvedimento – espressamente prevede che “I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base di un esplicito consenso dell’interessato (opt-in)”.

Benché tale previsione comunitaria sia testualmente riferita ai supplementi di prezzo e non anche a servizi accessori – quale quello relativo all’assicurazione facoltativa – la stessa deve ritenersi espressione di un principio generale volto a sancire l’esigenza di chiarezza e trasparenza dell’informazione al consumatore, estensibile a tutte le variabili in grado di incidere sul costo complessivo del trasporto aereo gravanti sul consumatore, e quindi anche ai servizi complementari opzionali, quale l’adesione ad una polizza assicurativa.

L’ultima delle condotte sanzionate con il gravato provvedimento concerne le modalità di informazione al passeggero dei diritti allo stesso riconosciuti dal Regolamento CE n. 261/2004 in materia di overbooking, negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo di almeno due ore.

Le informazioni inerenti tali diritti sono dalla società ricorrente fornite sul proprio sito internet nell’ambito delle Condizioni Generali di Acquisto, visionabili ciccando sugli appositi link presenti nella home page e nelle pagine dedicate alla prenotazione dei voli, dove sono genericamente richiamate le responsabilità del vettore aereo.

Avuto riguardo a tale pratica, assume parte ricorrente l’intervenuto corretto assolvimento dei propri obblighi, come discendenti dal citato regolamento, il quale si applicherebbe solo successivamente all’acquisto del biglietto aereo, significando in proposito di aver posto in essere un’attenta revisione delle proprie procedure interne di assistenza e di informazione ai passeggeri presso gli scali aeroportuali.

Le argomentazioni spese da parte ricorrente a sostegno del corretto adempimento degli obblighi discendenti dall’entrata in vigore del citato regolamento non possono essere condivise.

Il dovere di informazione gravante sui vettori non può ritenersi limitato al solo ambito aeroportuale, dovendo i consumatori essere compiutamente edotti dei propri diritti per i casi di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo di almeno due ore, sin dal momento della prenotazione on line e di acquisto del biglietto, mediante un’informativa, sicuramente realizzabile con il mezzo web, completa e dettagliata dei diritti inerenti la riconosciuta compensazione pecuniaria e l’assistenza, in modo da fornire ai consumatori una piena consapevolezza di tali diritti sin dalla fase iniziale del rapporto.

Correttamente, quindi, l’Autorità ha ritenuto la scorrettezza di tale pratica sotto il profilo dell’omissione informativa di elementi rilevanti, considerato che la collocazione (segnatamente una diversa sezione del sito di non agevole fruibilità, ovvero le Condizioni Generali di Acquisto che il consumatore è chiamato a scorrere integralmente) ed il contenuto (che si risolve in un richiamo alla normativa comunitaria ed ad alcune ipotesi di cancellazione e spostamento del volo) dell’informativa inerente i diritti dei passeggeri in caso di mancato imbarco, volo cancellato o ritardato, non consentono ai consumatori di venire a conoscenza con chiarezza dei diritti loro riconosciuti dalla normativa comunitaria in tali circostanze, risultando pertanto le informazioni rese dalla società ricorrente del tutto insufficienti allo scopo.

Aggiungasi che il contratto di trasporto, rappresentato dal documento intitolato Condizioni Generali di Acquisto, si limita ad un semplice rimando al Regolamento CE n. 261/2004, non fornendo un elenco sintetico di tali diritti in modo da renderli facilmente accessibili e conoscibili ai consumatori e consentirgli di intraprendere le azioni idonee per il pieno esercizio degli stessi nel caso in cui si verifichino specifici disservizi del professionista.

Anche in considerazione della particolare tipologia del servizio, i diritti dei passeggeri devono dunque formare oggetto di un’adeguata ed esaustiva informazione preventiva, rientrando pertanto il correlativo onere fra i doveri di diligenza professionale degli operatori del settore, non potendo altrimenti i passeggeri venirne a conoscenza.

Fermo, dunque, quanto sin qui rilevato, aggiungasi che, in una visione più ampia e di sintesi, le sin qui esaminate pratiche commerciali manifestano pienamente il carattere di scorrettezza, correttamente rilevato dalla resistente Autorità, alla luce del contesto normativo di riferimento, in base al quale la misura degli obblighi informativi e la completezza delle informazioni rilevanti deve essere riguardata sempre in funzione dell’obiettivo della maggiore chiarezza e trasparenza, assumendo tali obblighi peculiare pregnanza quando il veicolo di comunicazione sia caratterizzato da particolare articolazione e complessità, potendo pertanto assumere specifico rilievo il modo di organizzazione e presentazione dei dati informativi, con modalità variabili dalla loro frammentazione o dispersione od omissione alla loro riunione o disponibilità ad una visione sequenziale che consenta al consumatore di coglierle con la maggiore e migliore immediatezza.

Discendono, i principi sopra richiamati, dalle previsioni recate dal Codice del Consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il quale riconosce come diritti fondamentali dei consumatori e utenti, tra gli altri, quelli “ ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità ” (art. 2, comma 2, lettera c)), “ all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà” (lettera c-bis, inserita dall'articolo 2 del d.lgs. 23 ottobre 2007, n.221) e “ alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali ” (lettera f).

In tale contesto, l’art. 5, comma 3, precisa che “ Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore ”.

A tali fondamentali principi devono essere ordinate in generale tutte le pratiche commerciali, secondo la lata definizione offerta dall’art. 18 lettera d) - nel testo modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146- che le individua in “ qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori” .

Il rilievo dell’adeguatezza, completezza, chiarezza e correttezza dell’informazione al consumatore e della violazione dei connessi obblighi strumentali che gravano sul professionista, trova peculiare evidenziazione nella particolare tipologia di pratiche costituite dalle “azioni ingannevoli” (art. 21) e dalle “omissioni ingannevoli” (art. 22), il cui fulcro è costituito non tanto o non solo dal consapevole e volontario orientamento del comportamento precontrattuale o contrattuale del professionista a indurre in errore il consumatore, quanto obiettivamente dall’idoneità della pratica ad incidere sull’assunzione di una consapevole decisione commerciale da parte del consumatore, decisione che altrimenti non avrebbe preso o avrebbe potuto non prendere.

In questa chiave esegetica, si comprende come sia egualmente sanzionabile, nell’ambito delle azioni ingannevoli, la “…pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero” e la pratica che “seppure di fatto corretta in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più…elementi” testualmente indicati, e che “…in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso” (art. 21).

Del pari sono inquadrabili nell’ambito delle pratiche commerciali sanzionabili le “omissioni ingannevoli”, nelle diverse forme dell’omissione di “…informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso” (da valutare relazionalmente “…nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato…”) e dell’occultamento di informazioni rilevanti o anche solo della presentazione “in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo (del)le informazioni rilevanti” o ancora dell’intento commerciale della pratica se essa non risulti evidente dal contesto (art. 22).

Le azioni e omissioni ingannevoli, comprensive di quelle tipizzate come “in ogni caso” ingannevoli (di cui all’art. 23), e al pari delle pratiche aggressive (di cui agli artt. 24, 25 e 26), costituiscono species del genus della “pratica commerciale scorretta” come in generale definita dall’art. 20 in funzione di due parametri valutativi, costituiti dalla contrarietà alla diligenza professionale e dalla sua falsità o idoneità a falsare “in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”.

Alla luce delle richiamate coordinate di riferimento cui parametrare la valutazione delle pratiche commerciali in termini di scorrettezza trovano, dunque, conferma le valutazione espresse dall’Autorità nel gravato provvedimento le quali, richiamato quanto sin qui illustrato, resistono alle censure sollevate da parte ricorrente, che vanno pertanto rigettate.

Residua all’esame del Collegio la trattazione della contestazione di parte ricorrente circa la quantificazione della sanzione applicata, la quale afferma in proposito l’erroneità ed illegittimità dell’avvenuta applicazione del cumulo materiale delle condotte ed invoca, sul ritenuto presupposto della loro unitarietà – in quanto inerenti ad un unico procedimento contrattuale, e caratterizzate da unicità e contestualità del fine - l’applicabilità del cumulo formale di illeciti.

La censura non ha pregio, dovendo condividersi le dettagliate argomentazioni rese sul punto nella gravata determinazione in ragione delle caratteristiche oggettive e strutturali delle condotte sanzionate.

Posto che l’unitarietà delle condotte sanzionate non può essere fatta discendere dalla circostanza che le pratiche commerciali siano state attuate tramite il sito internet (oltre che con altri mezzi per quanto riguarda la prima condotta), costituendo tale circostanza un mero elemento di fatto circa l’analogia delle modalità di attuazione o promozione delle condotte, l’affermata loro inerenza ad un medesimo rapporto negoziale, pur condivisibile, non elide la circostanza che esse si inseriscano in autonome e diverse fasi di tale rapporto, così manifestando, sotto tale primo profilo, la loro autonomia strutturale.

Ed invero, la pratica commerciale inerente le offerte promozionali pubblicizzate e quella inerente la scomposizione della tariffa sono da ricondursi alla fase pre negoziale del rapporto, inerente la scelta del consumatore in ordine all’acquisto in considerazione degli elementi dell’offerta prospettati.

Inoltre, mentre quest’ultima condotta è riconducibile ad una generale politica commerciale della società ricorrente e, per la parte relativa al rimborso, concerne la fase successiva all’acquisto del biglietto aereo, la prima presenta specifici profili caratterizzanti in quanto riferita a determinate rotte aeree, a tariffe diverse da quelle ordinariamente applicate e a determinati periodi di validità.

Con riferimento alla pratica commerciale inerente l’offerta della polizza assicurativa, questa si riferisce ad un prodotto diverso ed aggiuntivo rispetto all’oggetto principale del contratto costituito dal biglietto aereo, e risulta inoltre sorretta da un interesse economico specifico connesso alla considerevole percentuale riconosciuta al vettore sui premi raccolti.

L’informativa inerente i diritti dei passeggeri, infine, riguarda un aspetto del rapporto negoziale successivo all’acquisto del biglietto, ed ha ad oggetto il riconoscimento e l’esercizio di un diritto contrattuale in relazione al prodotto acquistato.

Emerge, dai descritti elementi, l’autonomia delle condotte sanzionate, in quanto aventi oggettivamente caratteristiche e contenuti diversi, non si riferiscono ai medesimi elementi del rapporto negoziale ed ineriscono a diverse fasi dello stesso, rispondendo a diverse politiche commerciali e a diversi fini.

Inoltre, deve escludersi la possibilità di ricondurre unitariamente alla nozione di pratica commerciale, come descritta dall’art. 18 del Codice del Consumo, una serie di condotte inerenti una pluralità eterogenea di oggetti ed elementi contrattuali, alcuni essenziali – quali il prezzo del servizio, la sua composizione ed i conseguenti diritti di rimborso – ed altri accessori – quali la polizza assicurativa ed i diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, volo cancellato o ritardato di almeno due ore.

La divisata diversità strutturale e funzionale delle condotte, non unificabili neanche sotto il profilo della unicità di strategia commerciale, non consente, quindi, di ritenere integrati i presupposti per potersi fare luogo all’applicazione del concorso formale di illeciti, ai cui fini è necessaria un’unica condotta per effetto della quale viene violata più volte la medesima disposizione normativa o più norme.

Difatti, l’art. 8, della legge n. 689 del 1981, consente il cumulo giuridico delle sanzioni solo nel caso di concorso formale di illeciti amministrativi (in cui con un’unica condotta, omissiva o commissiva, si viola più volte la stessa disposizione normativa, o con cui si viola una pluralità di disposizioni normative), e non anche nel caso di concorso materiale di illeciti amministrativi (in cui con più condotte si viola più volte la stessa disposizione normativa, o con cui si violano più disposizioni normative).

Venendo in rilievo, dunque, più pratiche commerciali autonomamente sanzionabili in quanto dotate di autonomia strutturale e funzionale e prive del requisito dell’unitarietà, correttamente l’Autorità ha proceduto all’applicazione, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 689 del 1981, dell’istituto del cumulo materiale ai fini della determinazione della sanzione da comminare.

In conclusione, per come sin qui delibata – alla luce delle precedenti considerazioni - l’infondatezza delle censure proposte da parte ricorrente, con riveniente immunità del gravato provvedimento dai denunciati vizi, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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