TAR Bari, sez. III, ordinanza cautelare 2012-04-19, n. 201200291

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, ordinanza cautelare 2012-04-19, n. 201200291
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201200291
Data del deposito : 19 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00754/2011 REG.RIC.

N. 00291/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00754/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 754 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


P P, A C, F C, rappresentati e difesi dall'avv. G V, con domicilio eletto presso l’avv. G V in Bari, via Q. Sella, 36;


contro

Comune di Bisceglie in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso l’avv. P. Fabio P in Bari, piazza Garibaldi 27;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto a firma del Dirigente della Ripartizione Tecnica del 28 febbraio 2011 prot. n.7715, successivamente notificato, che ha disposto l'espropriazione definitiva, in favore del Comune di Bisceglie, di un immobile di proprietà delle ricorrenti ricadente nel P. di z. 167;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, compresa la nota del 28.2.2011 prot. n. 9016, di comunicazione del predetto decreto ablativo.

Con i motivi aggiunti depositati il 29 dicembre 2011 si chiede l'annullamento:

oltre agli atti già impugnati con il ricorso principale,

del decreto a firma del Dirigente della Ripartizione Tecnica del 13.10.2011 prot. n. 38298, successivamente notificato, che ha disposto l’espropriazione definitiva, in favore del Comune di Bisceglie, di un fabbricato di proprietà delle ricorrenti, con annessa area scoperta, ricadente nel P. di z. 167;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la nota del 25.10.2011 prot. n. 40128, di comunicazione alle ricorrenti del predetto decreto ablativo.

Con i motivi aggiunti depositati il 29 dicembre 2011 si chiede l'annullamento:

del decreto a firma del Dirigente della Ripartizione Tecnica del 13.10.2011 prot. n.38298, successivamente notificato, che ha disposto l'espropriazione definitiva, in favore del Comune di Bisceglie, di un fabbricato di proprietà delle ricorrenti, con annessa area scoperta, ricadente nel P. di z. 167;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, compresa la nota del 25.10.2011 prot. n. 40128, di comunicazione alle ricorrenti del predetto decreto ablativo.

Con istanza di misura cautelare collegiale del 14.03.2012 le ricorrenti chiedono la sospensione dell'esecutività dei decreti di espropriazione già impugnati con il ricorso ed i successivi motivi aggiunti.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bisceglie;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 la dott. F P e uditi per le parti i difensori avv.ti G V e A N, quest'ultima su delega di G C;


Considerato che l’atto impugnato (decreto di esproprio) è consequenziale agli atti di formazione del PEEP sulla cui contestazione pende giudizio di appello;

che, pertanto, allo stato, in pendenza di giudizio riguardante gli atti presupposti, l’atto impugnato non è suscettibile di immediata esecuzione;

che il provvedimento impugnato è idoneo ad arrecare pregiudizio grave e irreparabile alle ricorrenti, trattandosi dell’edificio in cui hanno abitazione;

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