TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-09-23, n. 202402452

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-09-23, n. 202402452
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202402452
Data del deposito : 23 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2024

N. 02452/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01032/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2024, proposto da
R M M, rappresentata e difesa dagli avvocati G R, N Z, F G, W M e F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;



PER L'ESECUZIONE DEL GIUDICATO

formatosi sulla sentenza n. 689/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.03.2023 e notificata il 27.6.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2024 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza in epigrafe ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, 2021/2022, 2021/2022 e 2022/2023, la somma complessiva di euro 3.000,00, oltre spese legali distratte a favore dei difensori antistatari.

1.2. La sentenza è passata in giudicato come risulta da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. ed è stata notificata in data 27.6.2023 (cfr. i documenti dal n. 1 al n. 3 della parte ricorrente).

1.3. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo e la parte creditrice ha allora proposto il ricorso per ottemperanza in esame, con cui è stato chiesto a questo giudice di:

a) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, di conformarsi al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 689/2023, e, quindi, ordinare alla medesima Amministrazione di corrispondere alla Prof.ssa R M M la somma complessiva di euro 3.000,00;

b) nominare fin d'ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante

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