TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2021-08-02, n. 202105387
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Pubblicato il 02/08/2021
N. 05387/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03990/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3990 del 2013, proposto da -OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Giotto n. 25;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, A P, B R, E C, A I F, G R, G D dell’Avvocatura Comunale presso la cui sede in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo domicilia e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 32710 del 2012, pubblicata in data 24.09.2012 e munita di formula esecutiva in data 3.1.2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021 - tenuta ai sensi dell’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020 n.137 e art.4 d.l. 30 aprile 2020 n.28 convertito, con modificazioni, in l. 25 giugno 2020 n. 70, dell’art.6 del d.l. 1° aprile 2021 n.44, convertito con modificazioni in l. 28 maggio 2021 n.76 e del d.p.c.s. 28/12/2020 - la dott.ssa P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato al Comune di Napoli il 6 settembre 2013 e depositato il successivo 17 settembre, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata e con cui il Giudice di Pace di Napoli riconosceva la responsabilità del convenuto nella causazione del danno e condannava il Comune di Napoli al pagamento in favore della ricorrente-OMISSIS- della somma di euro 5.000,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo e spese legali.
Non avendo il Comune alla data di proposizione del ricorso provveduto alla esecuzione della ridetta pronuncia, nonostante tale sentenza, munita di formula esecutiva in data 03.01.2013 sia stata notificata in data 17.01.2013 e avverso la stessa non sia stata proposta impugnazione, come da certificazione della cancelleria del Giudice di Pace in data 16.07.2013, parte ricorrente ha chiesto dunque di ordinare al Comune di Napoli
- di eseguire la sentenza ossia di corrispondere alla ricorrente la somma sopraindicata,
- la nomina di un Commissario ad acta nel caso di ulteriore inesecuzione,
- la fissazione di una somma ex art. 114, comma 4 lett. e c.p.a,
- e la condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio a favore della difesa di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
2. Il Comune di Napoli risulta costituito in giudizio anche con deposito di compiuta memoria del 4 ottobre 2016.
3. Dopo un primo rinvio disposto alla camera di consiglio del 12 ottobre 2016 per quella del 26 ottobre 2016 il Collegio procedeva alla sospensione del giudizio, essendo il Comune di Napoli interessato dalla delibera (n.15 del 30.9.16) di rimodulazione del Piano di equilibrio finanziario, dalla quale appunto discendono gli effetti ex art. 1 comma 714 bis della Legge di stabilità per il 2016, ovvero la sospensione delle procedure esecutive sino all'approvazione (o al diniego) da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 243 bis comma 4 del d.lvo 267/2000.
A seguito di un ulteriore rinvio disposto nella camera di consiglio del 22 aprile 2020, dovuto all’entrata in vigore dell’ulteriore sospensione delle procedure esecutive dettata dall’art. 53 co. 9 del D.L. 104/2020, sino al 30.06.2021, la causa era rinviata all’odierna udienza camerale.
4. Nelle more il Comune di Napoli ha depositato la nota del Dipartimento Ragioneria dalla quale si evince che “per la sentenza n.32710/2012, in favore di -OMISSIS- è stato emesso "… il mandato di pagamento n. 14524 del 26/06/2019 di € 5.483,36: per sorte ed interessi,”;di conseguenza con successiva memoria del 21 agosto 2020 il Comune ha chiesto la improcedibilità del ricorso oltre che il rigetto della domanda di astreinte formulata da parte ricorrente.
5. Quest’ultima con note depositate il 29 giugno 2021 per l’udienza camerale ha espressamente richiesto la declaratoria di cessata materia del contendere stante l’avvenuto pagamento in data 26 giugno 2019 , insistendo per l’attribuzione delle spese.
6. Pervenuto il ricorso alla camera di consiglio dell’8 luglio 2021 il Collegio rileva che va dichiarata la cessata materia del contendere sulla domanda relativa all’ottemperanza della sentenza del Giudice di Pace di Napoli a n. 32710 del 2012 essendo stata la pretesa di parte ricorrente soddisfatta con il mandato di pagamento n. 14524 del 26 giugno 2019 per complessivi euro 5.183,26 euro.
Va invece rigettata la domanda risarcitoria ex art. 114, comma 4 lett. e c.p.a. atteso che non ricorrono i presupposti per la formulazione di una proposta risarcitoria a carico del Comune di Napoli a causa della situazione di predissesto in cui versava la resistente amministrazione comunale oltre che per le disposizioni di legge (art. 1 comma 714 bis della Legge di stabilità per il 2016, art. 243 bis comma 4 del d.lvo 267/2000 e art. 53 co. 9 del D.L. 104/2020) che, a causa di tale situazione finanziaria, ne hanno determinato la sospensione della condanna all’esecuzione di giudicati, come quello in esame, incidenti sullo stato di dissesto.
7. Per le superiori considerazioni sul ricorso in esame va dichiarata la cessata materia del contendere quanto alla domanda di ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Napoli a n. 32710 del 2012 e per il resto va respinto.
8. Le spese seguono la soccombenza e vanno determinate come in dispositivo con assegnazione all’avvocato antistatario.