TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2020-12-22, n. 202006359
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Testo completo
Pubblicato il 22/12/2020
N. 06359/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02330/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2330 del 2019, proposto da B C e P D M, in proprio e nella qualità di esecutore testamentario di C C, rappresentati e difesi dall’avv. P D M, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, Riviera di Chiaia, n. 180, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, Unità Tecnica Amministrativa (già Unità Stralcio Emergenza Rifiuti), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliata, in Napoli, via Diaz, 11, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 3135/2014, RG 2930/2010, resa dalla Corte d’Appello di Napoli, Sezione Prima Civile Bis, in data 4 luglio 2014 e depositata in data 8 luglio 2014
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, Unità Tecnica Amministrativa (già Unità Stralcio Emergenza Rifiuti);
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2020 la dott.ssa Rosalba Giansante e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020.
CONSIDERATO che con il presente ricorso, depositato il 10 giugno 2019, B C e P D M, nella qualità di esecutore testamentario di C C (deceduta in Napoli in data 24 luglio 2018), il cui ruolo di esecutore è stato accettato in data 6 novembre 2018, hanno adito il giudice amministrativo affinché fosse ordinato alla Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, Unità Tecnica Amministrativa (già Unità Stralcio Emergenza Rifiuti), di dare esecuzione alla sentenza n. 3135/2014, RG 2930/2010, resa dalla Corte d’Appello di Napoli, Sezione Prima Civile Bis, in data 4 luglio 2014 e depositata in data 8 luglio 2014, limitatamente alla parte con cui ha così provveduto in favore di C C e B C: “ a) determina le indennità, dovute dalla PCM alle attrici per l’occupazione legittima dei terreni di cui in motivazione, in € 71.150,00 per i terreni in zona E ed in € 191.520,00 per i terreni in zona D e condanna la PCM al versamento delle predette somme, al netto di quanto eventualmente versato in precedenza, presso la Cassa Depositi e Prestiti, oltre interessi legali sulle rispettive frazioni annuali di € 14.230,00 e di € 38.304,00, con la decorrenza precisata in motivazione e fino al saldo; ” (così la sentenza n. 3135/2014);
CONSIDERATO che con il medesimo ricorso l’avv. P D M ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla stessa suddetta sentenza, limitatamente alla parte in cui la medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata a pagare le spese di giudizio che sono state liquidate come segue: “… in € 420,00 per spese ed in € 7.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva;… ” (così la sentenza n. 3135/2014) con distrazione in suo favore e dell’avv. R Z, in qualità di avvocati antistatari;
CONSIDERATO che i ricorrenti hanno chiesto altresì la nomina di un Commissario ad acta che provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte della Presidenza del Consiglio Dei Ministri, nonché la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., da individuarsi in un importo pari alla misura degli interessi di mora sulle somme da corrispondere in forza della sentenza di cui si richiede l’ottemperanza;
CONSIDERATO che gli interessati assumono che sia rimasta ineseguita la decisione, malgrado la Presidenza del Consiglio Dei Ministri abbia ricevuto notifica della pronuncia munita di formula esecutiva;
CONSIDERATO che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 31 maggio 2019) della Corte d’Appello di Napoli;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 1° aprile 2020 la causa è stata rinviata a successiva camera di consiglio, ai sensi dell’art 84, comma 1, del D.L. n. 18/2020, e degli artt. 1 e 2 del Decreto Presidenziale n. 14/2020/Sede;
CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, Unità Tecnica Amministrativa - già Unità Stralcio Emergenza Rifiuti – in data 10 settembre 2020 si è costituita in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con atto di stile;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 15 settembre 2020 la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 ottobre 2020, in accoglimento della richiesta di parte ricorrente, al fine di depositare documentazione; alla camera di consiglio del 21 ottobre 2020 il Presidente, ritenendo di porre a fondamento dell’odierna decisione la questione della possibile inammissibilità parziale del ricorso, rilevata d’ufficio, per difetto di legittimazione attiva dell'esecutore testamentario, e per le spese di giudizio, ha indicato le questioni medesime in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., invitando nel contempo il delegato del difensore di parte ricorrente, unico presente all’udienza camerale stessa, ad argomentare su tale profilo di inammissibilità, dandone atto a verbale; alla luce della richiesta di rinvio del difensore delegato di parte ricorrente la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 4 dicembre 2020, per consentire di depositare la rinuncia alle spese dell’altro avvocato antistatario e per presentare altresì osservazioni sull’eccepito difetto di legittimazione;
CONSIDERATO che parte ricorrente in data 16 novembre 2020 ha depositato una memoria con la quale:
- ha rappresentato che sussisterebbe la legittimazione attiva dell’esecutore testamentario oltre quella di B C, poiché l’ottemperanza afferisce al pagamento di somme di denaro riconosciute direttamente in favore anche della de cuius ; in subordine ha rappresentato che persisterebbe in ogni caso la legittimazione processuale della ricorrente B C;
- con riferimento alla legittimazione del procuratore ad agire per l’intero delle competenze, ha sostenuto che il comproprietario (quale è nella specie l’avv. P D M) delle somme richieste, sarebbe legittimato ad agire per l’intero; ha, comunque, depositato in giudizio la liberatoria dell’avv. R Z con la quale quest’ultimo ha conferito all’avv. P D M il potere di agire per il pagamento, per l’intero, delle somme liquidate con la sentenza azionata a titolo di spese legali, rinunciando in suo favore alla parte di propria spettanza, quale avvocato