TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-03-10, n. 202301582
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Pubblicato il 10/03/2023
N. 01582/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05628/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5628 del 2022, proposto da
M M, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mondragone, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi sulla istanza di accesso ai documenti trasmessa a mezzo PEC in data 14.10.2022 al Comune di Mondragone, con la quale è stata chiesta copia di tutti gli atti e documenti relativi alla installazione del sistema Fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni EnVES EVO MVD 1505 matricola n. AL0888H approvazione Ministero delle Pubbliche Infrastrutture e Trasporti n. 182 del 01/06/2020 sul territorio del Comune, alla Via Domitiana intersezione Via Venezia, in direzione Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente era destinataria del verbale di accertamento, protocollo n. 25039/2022 del 20.5.2022 – Numero Verbale S3328, con il quale veniva contestata la violazione dell’art. 41, comma 11, e dell’art. 146, comma 3 del D.Lgs. 30/4/1992 n.285 (Codice della Strada), in quanto l’istante avrebbe proseguito la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa.
La violazione contestata era stata accertata mediante autovelox EnVES EVO MVD 1505 matricola n. AL0888H approvazione Ministero delle Pubbliche Infrastrutture e Trasporti n. 182 del 01/06/2020.
Al fine di corroborare il rimedio amministrativo già esperito avanti il Prefetto di Caserta avverso il il verbale de quo , la ricorrente inviava al Comune in data 14.10.2022 istanza di accesso, pel tramite della quale chiedeva di acquisire conoscenza della seguente documentazione: - il provvedimento comunale di approvazione del dispositivo di controllo emesso dal Ministero delle Pubbliche Infrastrutture e Trasporti;-gli atti ricognitivi o le delibere comunali relative all’installazione dei cartelli o dei dispositivi luminosi di regolazione del traffico che, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 142 C.d.S. devono essere collocati sulla strada per presegnalare le postazioni di controllo, qualora siano stati redatti;- la documentazione tecnica relativa alla installazione ed omologazione del sistema Fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni EnVES EVO MVD 1505 matricola n. AL0888H (cd. ‘redlight’) – posto sulla Via Domitiana intersezione Via Venezia direzione Napoli nel Comune di Mondragone, con particolare riferimento ai verbali o le attestazioni riguardanti il collaudo iniziale e i controlli di taratura periodici effettuati;- tutta la documentazione fotografica (rilievi) e/o documentale attestante la commissione dell’infrazione;l’estratto di notifica del verbale di accertamento Protocollo 25039/2022 del 20.05.2022 – Numero Verbale S3328.
Stante il silente contegno serbato dal Comune, la ricorrente insorgeva avanti questo TAR, rimarcando la propria legittimazione all’accesso.
Non si costituiva l’intimato Comune e la causa veniva introitata per la decisione all’esito della udienza camerale del 25 gennaio 2023.
Il ricorso è fondato.
La istanza di accesso è formulata dalla ricorrente con riferimento alla esigenza di ricostruire l’ iter seguito nella adozione e notificazione del verbale di accertamento di una violazione al codice della strada;ne discende l’indubitabile collegamento tra i documenti richiesti (prodromici al ridetto verbale di accertamento) ed il diritto della ricorrente, soggetto passivo della pretesa creditoria azionata in relazione all’illecito amministrativo contestato .
Di qui l’“ interesse diretto, concreto e attuale ” alla conoscenza di tutti gli atti che in quell’ iter procedimentale si inscrivono, ex art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90, e la legittimazione del ricorrente, dapprima in sede procedimentale e, di poi, nella presente sede giurisdizionale.
Il silente contegno serbato dalla Amministrazione:
- lede irrimediabilmente l’interesse conoscitivo azionato dalla ricorrente, funzionale giustappunto al pieno dispiegamento delle proprie prerogative difensive, in relazione ad un atto che concreta una pretesa creditoria azionata nei suoi confronti;
- preclude in radice ogni “utile” acquisizione dei dati richiesti, afferenti giustappunto all’ iter procedimentale in concreto seguito nella adozione e notificazione dell’atto che ne occupa;
- non consente, indi, alla ricorrente di verificare la legittimità e la correttezza della actio procedimentale spiegata e la sua aderenza al paradigma normativo.
Ne discende la esistenza del diritto di accesso invocato dalla ricorrente, la illegittimità del silente contegno del Comune e, dunque, l’accoglimento del ricorso.
Per quanto concerne le spese di giudizio la relativa pronuncia va riservata in quanto la ricorrente ha chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;nondimeno, siccome già rilevato dalla competente Commissione, la documentazione depositata non risulta essere idonea a comprovare i redditi complessivi percepiti dall’istante e dai componenti il suo nucleo familiare nella annualità 2021. Ciò ha ovvie ricadute sulla pronuncia in merito alle spese di giudizio.
La ricorrente va quindi invitata a depositare entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza la ultima dichiarazione dei redditi prodotti dall’istante e dai componenti il suo nucleo familiare (annualità 2021);la pronuncia in ordine a tale istanza e in ordine alle spese di giudizio è riservata a una camera di consiglio da fissare in data successiva al deposito o alla scadenza di tale termine.