TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-12-06, n. 202102251
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Testo completo
Pubblicato il 06/12/2021
N. 02251/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01196/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2021, proposto da
M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato V Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verbicaro, rappresentato e difeso dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Centrale Unica di Committenza con sede in Grisolia, Ecoross S.r.l., non costituiti in giudizio;
Trc e Servizi Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa tutela cautelare,
- della determinazione n. 103 del 9 giugno 2021, pubblicata l’8 luglio 2021, adottata dal Comune di Verbicaro, di aggiudicazione del servizio di «gestione dei servizi integrati di igiene urbana ed ambientale e servizi connessi – durata anni cinque - comune di Verbicaro. cig 85982360d0», conosciuta mediante la comunicazione di aggiudicazione prot. n. 2042 del 10 giugno 2021;
- della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016, prot. n. 2042 del 10 giugno 2021;
- di tutti i verbali di gara (nn. 1, 2, 3 e 4) e dei relativi atti e avvisi;
- del bando di gara, del relativo disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto e delle presupposte determinazioni di indizione della procedura di gara, ivi comprese la determinazione n. 11 del 12 gennaio 2021 e la determinazione di nomina della Commissione giudicatrice n. 1 del 23 febbraio 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verbicaro e della Trc e Servizi Cooperativa Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La M.i.a. Multiservizi igiene ambientale s.r.l., premesso di essersi classificata seconda nella gara per l’appalto del servizio di gestione dei servizi integrati di igiene urbana ed ambientale e servizi connessi nel Comune di Verbicaro ha impugnato, con richiesta di tutela cautelare, la determinazione n. 103 del 9.6.2021 di aggiudicazione, i verbali, il bando di gara, il relativo disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto deducendone l’illegittimità per violazione degli 95, 60 e 71 c.c.p., delle Linee Guida Anac, degli 13, 14 e 15 del disciplinare e per diversi profili di eccesso di potere. Ha, in particolare, lamentato che la lex specialis conteneva all’art. 14, concernente i “criteri di aggiudicazione”, un insanabile contrasto riportando due sistemi per la valutazione qualitativa dell’offerta, alternativi tra loro, quello dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno e quello del confronto a coppie e che arbitraria era stata la scelta della Commissione di applicare il primo degli indicati criteri.
Ha, pertanto, richiesto l’annullamento e la ripetizione dell’intera gara o del solo segmento riguardante la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, con Commissione in diversa composizione.
Hanno resistito al ricorso l’ente appaltante e l’aggiudicataria controinteressata sostenendo l’infondatezza del ricorso oltre la sua inammissibilità per difetto di interesse.
Non si sono costituite la Centrale Unica di Committenza con Sede in Grisolia e la partecipante Ecoross S.r.l., cui il ricorso è stato ritualmente notificato.
In fase cautelare è stata denegata la richiesta sospensione con l’ordinanza n. 494/2021, non impugnata.
All’udienza pubblica del 24 novembre 2021, all’esito della trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Lamenta il ricorrente che il disciplinare della gara, da assegnare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riportava per quanto concerne la valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica un mix dei due distinti criteri dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, e del confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara (art. 14), e che non era possibile affermare nel conflitto quale fosse il criterio prevalente con conseguente illegittimità della scelta della Commissione di applicare il primo in luogo del secondo.
Come noto, per la selezione dell’aggiudicatario secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa le Linee Guida Anac n. 2 si soffermano sulla valutazione degli elementi qualitativi affermando che la stazione appaltante resta libera di determinare il criterio di attribuzione dei relativi punteggi (con la condizione implicita che tale criterio rispetti i principi di proporzionalità, trasparenza e che abbia basi scientifiche), e che i metodi prescelti nella prassi sono solitamente: a) l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;
b) il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.
Spiega l’Autorità che: “ Sulla base del primo criterio, ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel bando. In relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni…
Nel caso in cui si scelga di attribuire i coefficienti con il criterio del confronto a coppie il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza;