TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2021-11-10, n. 202103060

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2021-11-10, n. 202103060
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202103060
Data del deposito : 10 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2021

N. 03060/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01812/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1812 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M M e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, in data 3 agosto 2021, e notificato a mezzo del servizio postale in pari data;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche allo stato non conosciuto dal ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2021 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso notificato l’1/10/2021 e depositato il 14/10/2021 il ricorrente ha esposto:

- di essere stato assunto alle dipendenze del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in qualità di Vigile del Fuoco, in data 12 novembre 2001, e di essere transitato nel ruolo di Supporto Tecnico già dal 26 novembre 2001;

- che nonostante il mutamento dell’inquadramento (da operativo a tecnico informatico), l’Amministrazione datrice di lavoro ha continuato ad erogare al dipendente l’indennità “685 WB1” (c.d. indennità di rischio) fino al 2021;

- che soltanto con nota del 26 marzo 2020, il Ministero dell’Interno (Dipartimento VV.FF.) ha comunicato alla Ragioneria dello Stato di -OMISSIS-che “per effetto del citato transito il dipendente non avrebbe più dovuto percepire l’indennità di rischio (spettante solo al personale operativo) a fronte dell’attribuzione di un assegno personale non riassorbibile, a decorrere dal 26.11.2001. dell’importo di euro 1.880,42 - quale differenza tra il trattamento economico previsto per il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e quello spettante al personale del Ruolo di Supporto Tecnico”; con la citata nota, l’Amministrazione ha anche chiesto alla Ragioneria Territoriale di provvedere “all’immediata chiusura del codice assegno 685/WB1” nonchè di “… procedere, nei limiti consentiti dal regime prescrizionale ordinario, al recupero delle somme indebitamente percepite dal dipendente”;

- che con lettera del 31 marzo 2020, il Ministero dell’Interno ha nuovamente intimato alla Ragioneria dello Stato di -OMISSIS-di interrompere l’erogazione dell’indennità di rischio e di sostituirla con l’assegno personale, nonché di avviare la procedura utile al recupero di quanto versato in eccedenza;

- che nessun altra comunicazione è poi seguita fino a che il 3 agosto 2021, allorquando il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo) con l’impugnata nota prot. -OMISSIS-del 03/08/2021 – in applicazione della nota n. -OMISSIS-del 17 marzo 2020 del Ministero dell’Interno - ha fissato in € 46.127,03 l’importo da restituire, precisando che “l’indennità di rischio (spettante solo al personale operativo) è stata cessata dal 28/03/2020, calcolando la prescrizione decennale dalla data di protocollazione in ingresso della suddetta nota n. -OMISSIS-e l’assegno personale non riassorbibile è stato inserito (tenendo conto della prescrizione quinquennale) dal 28 marzo 2015”.

1.2. Il gravame è affidato a due distinti motivi di ricorso così rubricati:

I) Sulla irripetibilità dell’indennità di rischio.

II) Sulla errata determinazione del preteso indebito da recuperare.

1.3. In data 27/10/2021 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile) depositando atto di costituzione di mera forma.

1.4. In data 29/10/2021 la difesa erariale ha depositato documenti e una memoria difensiva con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso.

1.5. Alla camera di consiglio in videoconferenza del 4 novembre 2021 il ricorso è stato posto in decisione per l’immediata definizione con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., stante la superfluità di ulteriore istruzione, la completezza del contraddittorio e la mancata opposizione dei difensori delle parti, entrambi assenti in quanto hanno dichiarato di aderire espressamente alla trattazione della presente controversia nella modalità cartolare e di rinunciare alla presenza in udienza, alla oralità e alla discussione.

2. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’illegittimità della impugnata nota prot. -OMISSIS-del 03/08/2021 della Ragioneria Territoriale dello Stato di -OMISSIS-sostenendo la tesi della irripetibilità dell’indennità di rischio percepita rilevando, da un lato, che soltanto nel marzo 2020 l’Amministrazione datrice di lavoro avrebbe reso consapevole il ricorrente del diverso trattamento economico ad egli spettante a seguito del passaggio dal ruolo operativo a quello di Tecnico Informatico, e dall’altro, invocando il legittimo affidamento sulla correttezza della retribuzione percepita, in tesi ingenerato dalla corresponsione in modo fisso e continuativo della indennità di rischio per ben 19 anni, senza che l’Amministrazione abbia mai apposto alcuna riserva di ripetizione.

Invoca a favore dell’irripetibilità dell’indennità di rischio così percepita, l’orientamento recentemente affermato dalla Corte E.D.U. nella sentenza Casarin c. Italia dell’11 febbraio 2021, la quale ha affermato il principio secondo cui “La costante attribuzione nel tempo senza riserva di un emolumento, avente carattere retributivo non occasionale, ad un lavoratore in buona fede, operato dalla pubblica amministrazione datrice di lavoro, ingenerante il legittimo affidamento del lavoratore sulla spettanza delle somme, impedisce la ripetizione di tale emolumento (benché indebito ai sensi delle diposizioni nazionali), in quanto tale ripetizione comporterebbe la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione”; e rivendica la ricorrenza, nel caso specifico, di tutte le condizioni poste dalla Corte a fondamento della irripetibilità dell’indennità, ritenendo il suo caso esattamente sovrapponibile a quello deciso dalla Corte.

2.1. Le superiori censure sono infondate.

Preliminarmente appare necessario inquadrare la natura e la disciplina giuridica delle indennità che vengono in questione con il ricorso in esame:

- l’indennità di rischio, istituita con l’articolo 8 del D.P.R. 10 aprile 1984, n. 210 e successivamente regolata dall’articolo 100 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269, dall’articolo 58 del C.C.N.L. Aziende del 5 aprile 1996, dall’articolo 45 del C.C.N.L. Aziende 24 maggio 2000, e, da ultimo, dall’articolo 4 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 41, viene corrisposta esclusivamente al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco che espleta funzioni operative e, nel caso in esame, è stata corrisposta erroneamente al ricorrente il quale, fin dal 26 novembre 2001, era transitato nei ruoli tecnici;

- ai sensi dell’articolo 9 dello stesso D.P.R., al personale tecnico, amministrativo-contabile e tecnico-informatico, del quale fa parte il ricorrente dal 26 novembre 2001, viene invece corrisposto un altro emolumento denominato “indennità mensile”, che è stato regolarmente attribuito e corrisposto al ricorrente il quale, pertanto, per 19 anni ha goduto contestualmente di entrambi gli emolumenti pur tra loro incompatibili.

Ciò premesso il Collegio rileva che:

- la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato il principio per cui il recupero di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti “ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell’articolo 2033 Cod. civ., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate” (Cons. di Stato, Sez. III, 9 giugno 2014, n. 2903);

- la sentenza CEDU invocata dal ricorrente non risulta conferente rispetto al caso in esame e alla pretesa irripetibilità delle somme da egli percepite indebitamente, evincendosi dalla stessa sentenza che l’irripetibilità presuppone che il versamento di denaro indebito “deve essere basato su una disposizione legale, regolamentare o contrattuale, la cui applicazione deve essere percepita dal beneficiario come la "fonte" del pagamento”; mentre tale requisito non sussiste nel caso in esame, laddove il ricorrente poteva evincere facilmente, dal semplice esame del cedolino stipendiale, che percepiva contemporaneamente due indennità non compatibili tra loro – l’indennità di rischio e l’indennità mensile – e che quella non dovuta fosse l’indennità di rischio perché dovuta esclusivamente al personale operativo e non già al personale tecnico, nel quale egli è inquadrato.

Tale ultima considerazione esclude, peraltro, che in capo al ricorrente possa essersi ingenerato alcun legittimo affidamento circa la spettanza di tale indennità, in disparte la considerazione che “… l’affidamento e lo stato soggettivo di buona fede del pubblico dipendente nel percepire dall’amministrazione somme a lui non dovute non costituiscono ostacolo al recupero dell’indebito” (Cons. di Stato, III, sentenza 4 settembre 2013, n. 4429;
Cons. di Stato, III, sentenza 6287/2012;
Cons. di Stato, VI, sentenza 8639/2012;
Cons. di Stato, IV, sentenze 2704/2011 e 5234/2011, Tar Campania n. 6289/2014);

Ne consegue, in definitiva, l’infondatezza del motivo di ricorso.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce, in ogni caso, che il preteso credito erariale (determinato dalla nota prot. n. -OMISSIS-del 3 agosto 2021 nell’importo di € 46.127,03) risulterebbe viziato oltre che nell’ an anche nel quantum .

Non sarebbe a suo avviso comprensibile perché “l’indennità di rischio (spettante solo al personale operativo) è stata cessata dal 28/03/2010, calcolando la prescrizione decennale della data di protocollazione in ingresso della suddetta nota n. -OMISSIS-e l’assegno personale non riassorbibile è stato inserito (tenendo conto della prescrizione quinquennale dei crediti da stipendio) dal 28/03/2015”, e postula, invece, che la circostanza che l’assegno ad personam sia stato formalmente “inserito” a far data 3 agosto 2021 non giustificherebbe l’applicazione del regime di prescrizione di cui all’art. 2648 c.c. E ciò in quanto il diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione spettantegli in conseguenza del passaggio di ruolo non si sarebbe estinto ma sarebbe stato comunque soddisfatto tramite l’erogazione del maggiore importo connesso alla qualifica di Vigile del fuoco, a nulla rilevando che detti importi siano stati versati a titolo di “ind. Risc.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi