TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2014-05-15, n. 201400282

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2014-05-15, n. 201400282
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201400282
Data del deposito : 15 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00322/2014 REG.RIC.

N. 00282/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00322/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 322 del 2014, proposto da:


L.P.A. di Ghilardi S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. G M, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, c.so Martiri Liberta', 56;


contro

Asl 302 - A.S.L. della Provincia di Brescia, rappresentata e difesa dall'avv. P Nbel, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio della stessa, via Duca degli Abruzzi, 15;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del diniego di deroga all’autorizzazione all’utilizzo di locali seminterrati ai sensi dell’art. 65 del d. lgs. 81/08, prot. n. 0007049/14 del 17 gennaio 2014, comunicato il 28 gennaio 2014;

- di ogni atto conseguente e successivo, anche se non noto, tra cui la nota prot. gen. N. 0029370/14 del 28 febbraio 2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 302 - A.S.L. della Provincia di Brescia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

- che il divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei di cui all’art. 65 del d. lgs. 81/08 può essere derogato solo se sia indispensabile per le caratteristiche del lavoro, ovvero (comma 3), previa autorizzazione dell’Organo di vigilanza, quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi;

- che anche il regolamento di igiene tipo approvato dal Comune (punto 3.11.13) vieta, nei locali sotterranei o semisotterranei, le lavorazioni che diano luogo ad azioni nocive di qualsiasi genere;

- che parte ricorrente non ha fornito alcun principio di prova che l’attività svolta nei locali in questione non conduca alle emissioni di nebbie oleose contestate dall’ASL, ma, anzi, nella propria memoria da ultimo prodotta ammette una produzione di nebbie oleose;

- che la stessa L.P.A. srl riconosce che nei locali sono riscontrabili emissioni acustiche superiori al limite di 80 db(A) ed inferiori ad 85 (tanto da aver dotato i lavoratori di appositi presidi a protezione);

Rilevato che le norme di cui si assume la violazione risultano essere poste a tutela della salute dei lavoratori;

Ritenuto che l’interesse dalle stesse perseguito sia, nelle more della definizione del merito e in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, prevalente su quello alla continuazione dell’attività in locali a ciò non idonei;

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