TAR Roma, sez. 3T, decreto decisorio 2021-08-10, n. 202102718

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, decreto decisorio 2021-08-10, n. 202102718
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202102718
Data del deposito : 10 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/08/2021

N. 04849/2020 REG.RIC.

N. 02718/2021 REG.PROV.PRES.

N. 04849/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4849 del 2020, proposto da
Pv1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. non costituito in giudizio;
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate protocollo n. 114266/2020, pubblicato sul sito istituzionale in data 6.3.2020, recante “Modalità di presentazione e contenuto della comunicazione prevista dal comma 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, concernente il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388”, nonché delle allegate Istruzioni;

nonché, ove occorra, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compreso il Comunicato del GSE del 22.11.2017, recante “Conto Energia, chiarimenti in merito alla possibilità di cumulo tra Conto Energia e c.d. Tremonti Ambiente”;

e per l'accertamento, previa adozione di misure cautelari,

previa rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte costituzionale, ovvero previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea

(i) del diritto della Società a beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal Conto Energia (III, IV e V) unitamente al regime di detassazione/deduzione contemplato dall'art. 6, comma 13 e ss., della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

(ii) del diritto a non esercitare la scelta prevista dall'art. 36, comma 2, del d.l. 124/2019, conv. in legge n. 157/2019, quale condizione per continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal Conto Energia (III, IV e V);

(iii) dell'insussistenza del potere del GSE di disporre misure sanzionatorie in caso di mancata rinuncia al beneficio di cui all'art. 6, comma 13 e ss., della legge 23 dicembre 2000, 388, come previsto dall'art. 36, comma 2 e 6-bis, del d.l. n. 124/2019, con. in legge n. 157/2019;

(iv) del diritto della Società a conservare le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti previste nella convenzione stipulata con il GSE, unitamente al beneficio previsto dalla Tremonti Ambiente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), e 84 c.p.a.;

Visto l'atto di rinuncia depositato da parte ricorrente il 12 lglio 2021;

Considerato che le parti costituite non si sono opposte alla rinuncia, ai sensi del co. 3 del cit. art. 84;

Ritenuto di dover dare atto della rinuncia al ricorso ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.


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