TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-05-02, n. 202307350

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-05-02, n. 202307350
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307350
Data del deposito : 2 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2023

N. 07350/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06880/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6880 del 2022, proposto da
M A, F D C, A S, rappresentate e difese dagli avvocati F V, S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F V in Roma, via Varrone 9;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Baldassare Maggio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,

- del provvedimento di mancata ammissione alla prova orale del concorso per titoli ed esami bandito dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – classe di concorso A054, reso noto nel mese di aprile 2022 all'esito dello svolgimento della prova stessa;

- del medesimo regolamento di concorso, approvato con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all'art. 4 disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta, e segnatamente, al comma 6, dispone che “…non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti”;
nonché all'art. 6, comma 2, conformemente al quale “…La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti”;

- del quadro di riferimento relativo alla classe di concorso A054;

- per quanto di ragione, dei precedenti provvedimenti relativi al concorso, approvati con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021, con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, e Decreto Dipartimentale n.649 del 03 giugno 2020, nella parte in cui disciplinano l'espletamento della prova scritta;

- dei criteri di formulazione dei quesiti in relazione ai programmi d'esame e i criteri di elaborazione e correzione delle risposte;

- delle graduatorie emanate all'esito della correzione della prova scritta, con particolare riferimento al punteggio conseguito dalle parti ricorrenti;

- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, anche se non noto, lesivo dell'interesse delle ricorrenti, fra cui, per quanto occorrer possa, il Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il dott. D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’odierno ricorso collettivo le ricorrenti in epigrafe hanno contestato l’esito negativo delle prove scritte dalle stesse sostenute, avuto riguardo alla classe di concorso A054 e a diverse regioni (Friuli Venezia Giulia, Umbria e Sicilia), nell’ambito del concorso ordinario indetto dal Ministero resistente per il reclutamento di personale docente (d.d. n. 499/2020).

A fronte del mancato raggiungimento della soglia di sbarramento, fissata a 70 punti, le ricorrenti contestano la illegittimità di diversi quesiti formulati dall’Amministrazione che avrebbero loro impedito, avendo conseguito due di loro 68 punti e la terza 62, il proseguimento dell’ iter concorsuale previsto.

2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto dei presupposti per la sua formulazione in forma collettiva e chiedendo comunque il rigetto del gravame nel merito.

3.1 Con l’ordinanza n. 4391/2022 l’istanza cautelare incidentalmente formulata con l’atto introduttivo del giudizio è stata respinta da questa Sezione sulla scorta del fatto che “ il ricorso in oggetto non appare rispettare i requisiti entro i quali è consentita la proposizione di ricorso collettivo e cumulativo tanto più che si tratta di quesiti differenziati e la parte non indica, anche ai fini della verifica della prova di resistenza, quali domande i singoli candidati contestino e se tutti o solo alcuni di essi siano interessati a impugnare tutte le domande descritte nel ricorso ”.

3.2 In sede di appello cautelare il Consiglio di Stato (ordin. n. 4976/2022) ha riformato la prefata decisione di prime cure, rilevando che “ i) tutti i ricorrenti hanno sostenuto la prova nella stessa sessione del 25 marzo 2022;
ii) la prova conteneva 50 domande uguali per tutti;
iii) il ricorso ha censurato le stesse quattro domande con identiche motivazioni, sebbene ciascun ricorrente con interesse ad una o più di esse;
iv) il ricorso ha specificamente indicato i nominativi dei ricorrenti che hanno fornito la risposta sbagliata per ogni singola domanda censurata
”, invitando questo giudice alla celere fissazione dell’udienza di merito, anche previo approfondimento istruttorio sulla bontà scientifica dei quesiti oggetto di contestazione.

3.3 Per tali ragioni, con l’ordinanza n. 1296/2023 ha chiesto alle parti approfondimenti istruttori, all’esito dei quali l’Amministrazione ha depositato una dettagliata relazione il 13 aprile 2023.

4. All’udienza pubblica del 18 aprile 2023 il ricorso è stato assunto in decisione.

5. Il gravame risulta essere stato affidato alle seguenti censure:

1) violazione dell’art. 400, comma 11, del d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297, degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione – sufficienza del punteggio di 60/100 – difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta;

2) erroneità nella formulazione di singole domande e nell’individuazione delle risposte – con tale censura è stata lamentata l’erronea formulazione di otto quesiti.

Il ricorso non può trovare accoglimento e va respinto alla luce delle seguenti considerazioni.

6. Avuto riguardo alla prima censura con cui parte ricorrente ha contestato l’illegittimità della soglia di sbarramento per il superamento della prova scritta fissata a 70 punti, anziché a 60, va rilevato come la stessa sia manifestamente infondata alla luce dell’ormai consolidato orientamento inaugurato da questa Sezione a partire dalla sentenza n. 9799/2021, i cui contenuti devono essere richiamati in questa sede ai sensi dell’art. 74 del codice di rito amministrativo.

Con tali pronunce, in particolare, è stato chiarito che “ la soglia di 7/10 per il superamento della prova scritta, richiamata nel bando di concorso, è stata prevista direttamente dall’art. 15, del d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, non residuando in capo all’Amministrazione alcuna discrezionalità in tal senso. Peraltro, detta disposizione, come si avrà modo di precisare in seguito, non è neppure particolarmente rigorosa e risponde all'esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall'art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, sent. n. 5639 del 2015). Venendo in rilievo un’attività strettamente vincolata appare evidente come l’accertamento sulla legittimità della disposizione debba essere focalizzato sulla norma presupposta che, in quanto contenuta in una fonte di rango primario, soggiace al giudizio di costituzionalità delle leggi riservato alla Corte Costituzionale.

4.3 Anche quest’ultimo aspetto è stato già trattato da questa Sezione con riferimento al concorso straordinario per il reclutamento di personale docente, con considerazioni ancora una volta applicabili anche al caso di specie. Al riguardo, è stato precisato che, ferma la rilevanza della questione alla luce del mancato superamento della prova scritta, in punto di non manifesta infondatezza il giudice rimettente ha l’onere di vagliare, preliminarmente, se non sia possibile operare una lettura costituzionalmente orientata della disposizione normativa contestata. Quest’ultima, appare sul punto priva di polisemia e un risultato ermeneutico difforme si tradurrebbe in una forma di disapplicazione della legge, in deroga al sistema accentrato di costituzionalità previsto dalla Costituzione del 1948. Sia il senso letterale delle parole che l’intenzione del legislatore depongono nel senso del necessario superamento della prova scritta con un punteggio di almeno 70 punti, con la conseguenza che non sembra possibile un risultato ermeneutico idoneo a soddisfare l’interesse dei ricorrenti. 4.4 Tanto premesso, Il Collegio ritiene, tuttavia, non sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale della previsione di legge in argomento. Sul punto, pare possibile richiamare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di leggi provvedimento, da intendersi come quelle fonti normative di rango primario che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati (Corte Cost., sent. n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero che incidono su un numero limitato di soggetti (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009), che hanno contenuto particolare e concreto (Corte Cost., sent.n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del 2007 e n. 2 del 1997) e che comportano l'attrazione alla sfera legislativa della disciplina di materie o questioni normalmente affidate all'autorità amministrativa (Corte Cost., sent. n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008). Sulla questione, occorre precisare come “La legge provvedimento non è di per sé in contrasto con l'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, poiché nessuna disposizione costituzionale comporta una riserva agli organi amministrativi o esecutivi degli atti a contenuto particolare e concreto” (Corte Cost., sent. n. 85 del 2013 e n. 143 del 1989). In un contesto di tal fatta, al legislatore, nell’indicare i requisiti di superamento, così come di accesso, a un concorso pubblico, va riconosciuta un’ampia discrezionalità che, a ben vedere, può essere esercitata nei limiti della ragionevolezza e logicità delle scelte effettuate. Nel caso di specie, in considerazione dell’elevato numero di posti messi a concorso e del carattere diffuso della procedura, sia sotto il profilo spaziale che con riferimento alle classi interessate, traspare la necessità, tra le altre, di un contemperamento tra una pluralità di interessi, tra i quali, a titolo esemplificativo è possibile citare: le esigenze delle istituzioni scolastiche ad avere un numero adeguato di docenti rapportati alla richiesta di offerta formativa;
mantenere elevato il livello di preparazione dei docenti che superano la procedura concorsuale;
evitare la formazione di nuovo precariato e ridurre o rimuovere quello storico. Nel bilanciamento tra le suddette esigenze appare, pertanto, razionale e logica la determinazione di un punteggio minimo, posto che tale previsione costituisce un parametro di merito collegato alle prove svolte, coerente con la previsione di qualsiasi procedura concorsuale.

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