TAR Genova, sez. I, sentenza 2013-11-28, n. 201301437
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N. 01437/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01961/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1961 del 1996, proposto da:
F G, G F e G C, rappresentati e difesi dagli avv. P A, R M, con domicilio eletto presso P A in Genova, via Corsica 2/11;
contro
Comune di Taggia;
per l'annullamento
delle ordinanze sindacali nn.74,75 e76 del 3\8\1996 aventi ad oggetto la demolizione di strutture in legno realizzate sul lastrico solare dell’edificio in Taggia, via Arginatura n.100.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori Bertolin, per delega di Alberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato i ricorrenti chiedevano l’annullamento dei provvedimenti di demolizione di strutture in legno realizzate sul lastrico solare dell’edificio in Taggia, via Arginatura n.100.
Otto i motivi a sostegno del ricorso:
1)-Violazione degli artt. 7,10,12 e 13 l.n.47\85. Violazione dei principi generali e del giusto procedimento. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione;illogicità;ingiustizia grave e manifesta.
2)-Violazione degli artt. 7,10, e 12 l.n.47\85.art.3 l.n.241\90. Violazione dei principi generali in tema di provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione;travisamento dei fatti;indeterminatezza dell’oggetto. illogicità;ingiustizia grave e manifesta.
3)-Violazione degli artt. 7,10, e 12 l.n.47\85. Violazione dei principi generali in tema di provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione;travisamento dei fatti;illogicità.
4)-Violazione degli artt. 7,10, e 12 l.n.47\85. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione;travisamento dei fatti.
5)-Violazione dell’ art. 7 l. n.47\85. Violazione dei principi generali in tema di provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; indeterminatezza dell’oggetto sotto altro profilo.
6)-Violazione e falsa applicazione degli artt. 3,4,7,8,11 della l.n.241\90. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.
7)-Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, l.n.1150\42;art.1 della l.n.10\77;art.13 della l.n.47\85;art.3 l.n.241\90. Violazione dei principi generali in tema di provvedimenti reiettivi di istanze di concessione edilizia. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione;illogicità;contraddittorietà estrinseca.
8) Violazione dell’art.3 l.n.241\90.
In assenza di costituzione del comune intimato, il Tribunale accoglieva in data 28\11\1996 la domanda di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti demolitori.
Successivamente, equivocando su di una domanda di rinuncia di uno dei ricorrenti il Tribunale in data 13\1\2012 dava atto della rinuncia al ricorso ed a seguito di apposita domanda di correzione materiale con ordinanza 5\4\2012 provvedeva alla correzione richiesta e fissava per l’udienza del 14\11\2013 la discussione del ricorso.
Acquisita la memoria dei due ricorrenti superstiti (C G e F G, la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
I ricorrenti sono proprietari di appartamenti posti all’ultimo piano dell’immobile di via Arginatura n.100 nel comune di Taggia.
Con provvedimento prot.17244 in data 2\1\1996 il comune aveva assentito la realizzazione di pergolati pertinenziali da collocare sulle terrazze annesse agli appartamenti.
Avendo i ricorrenti realizzato i pergolati in maniera differente rispetto all’autorizzazione rilasciata, veniva ordinata la demolizione dei manufatti.
Ciò premesso, risultano fondati il secondo ed il quarto motivo di diritto che lamentano, sotto diversi profili, l’assenza di qualsiasi indicazione delle ragioni poste a fondamento, sia dell’ordine di demolizione, che del successivo diniego di sanatoria.
Nel caso di specie la motivazione appare al Collegio fondamentale, sia perché i pergolati erano stati ritenuti ammissibili dall’amministrazione, che aveva rilasciato apposito provvedimento edilizio, sia perché viene ordinata la demolizione totale degli stessi, con minaccia di acquisizione del bene al patrimonio del comune, a fronte di difformità parziali, per le quali, le norme in vigore all’epoca dei fatti comminavano sanzioni di più lieve entità (art.12 della l.n.47\85) e mai prevedevano la sanzione ripristinatoria della demolizione del manufatto.
Il ricorso va conseguentemente accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.