TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-05-22, n. 201500414
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Testo completo
N. 00414/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00819/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 819 del 2013, proposto da:
GG PE, rappresentato e difeso dall'avv. Settimio Honorati, con domicilio eletto presso il medesimo in Ancona, corso Mazzini, 107;
contro
Consiglio notarile di Ancona, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Petrina e Luisa Fonti, con domicilio eletto presso l’avv. FA Giustini in Ancona, via Marsala, 12;
nei confronti di
SA FA e AM AM, n.c.;
per l'annullamento
A) della delibera assunta in data 17/5/13 dal Consiglio notarile di Ancona della cui esistenza si è appreso solo in data 8/7/13, nella parte in cui (al punto 5 sul "Servizio protesti – Comunicazioni inerenti") ritiene che:
1) la delibera assunta in data 9/3/99 di ripartizione del servizio cambiario tra i notai PE GG, AN GG e Antonia De Luca D'ER debba intendersi caducata ai sensi dell'art. 8 DPR 290/1975, in quanto risultano intervenuti elementi tali da alterarne l'equilibrio sin dalla data in cui uno dei notai partecipanti alla ripartizione (il notaio Antonia De Luca D'ER) ha chiesto il pensionamento anticipato;
2) in assenza di nuove richieste di riparto il Consiglio non debba assumere delibere in merito;
B) della delibera assunta in data 18/6/13 dal Consiglio notarile di Ancona della cui esistenza si è appreso solo in data 8/7/13, nella parte in cui (al punto 2 sulle "Comunicazioni del Presidente") ritiene:
1) di confermare quanto deliberato in data 17/5/13, e dunque che la delibera assunta in data 9/3/99 debba intendersi caducata ai sensi dell'art. 8 DPR 290/1975, in quanto risultano intervenuti elementi tali da alterarne l'equilibrio sin dalla data in cui uno dei notai partecipanti alla ripartizione ha chiesto il pensionamento anticipato (notaio Antonia De Luca D'ER dal 16/4/2003);
2) in assenza di nuove richieste di riparto il Consiglio non debba assumere delibere in merito;
C) di ogni altro atto ad essi successivo (da un punto di vista logico e/o temporale), connesso o consequenziale e previa impugnazione di ogni altro atto ad essi presupposto;
D) nonché per la conseguente condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio notarile di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2015 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Il ricorrente, in qualità di notaio facente parte del distretto di Ancona, assume di svolgere il servizio protesti da più di un decennio; in data 9 marzo 1999, infatti, il Consiglio notarile aveva deliberato la ripartizione del servizio tra tre notai, fra cui il ricorrente. Poiché in data 16 aprile 2003 uno dei tre professionisti incaricati, ossia il notaio Antonia De Luca D’ER, è andata in pensione, il servizio protesti è stato effettuato, equamente ripartito, tra gli altri due professionisti rimasti, ovvero i notai AN e PE GG, sino all’adozione dei provvedimenti impugnati.
E’ accaduto, tuttavia, che i notai FA SA e AM AM, rispettivamente nelle date del 26.2.2013 e del 14.3.2013, hanno attivato il servizio protesti previa comunicazione al Consiglio notarile di appartenenza; successivamente, con deliberazioni del 17 maggio 2013 e del 18 giugno 2013 il Consiglio notarile ha caducato la precedente deliberazione di ripartizione del servizio protesti del 9 marzo 1999 sin dal 16 aprile 2003, data in cui il notaio De Luca D’ER è andato in pensione, senza provvedere ad ulteriori ripartizioni.
Di qui il presente ricorso, con cui il ricorrente si duole dell’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 8, commi 1, 2 e 3, del DPR n. 290/1975, eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di motivazione, violazione del combinato disposto degli ultimi commi degli artt. 10 della legge n. 349/1973 e 8 del DPR n. 290/1975, e ne chiede l’annullamento; egli chiede, altresì, la condanna del Consiglio notarile di Ancona al risarcimento dei danni subiti per l’illegittimo esercizio del servizio protesti da parte di altri notai, senza attendere la preventiva approvazione di una nuova ripartizione da parte del Consiglio notarile medesimo.
Quest’ultimo, nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, adducendo la carenza di contenuto provvedimentale degli atti impugnati e, nel merito, l’infondatezza delle avverse censure, e ha concluso chiedendone la reiezione.
Alla pubblica udienza del 2 aprile 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. In via preliminare, il Collegio dà atto che la presente trattazione non terrà conto dei documenti da ultimo prodotti dal ricorrente in data 11 marzo 2015, essendo stati violati i termini per il deposito fissati dall’art. 73, comma 1, c.p.a.
La giurisprudenza ha infatti chiarito che i termini prescritti dall’art. 73 cit. per il deposito di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce all’inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, che vanno considerati tamquam non essent (Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2015, n. 1325).
III. Ciò posto, il ricorso è fondato solo in parte, per le ragioni che seguono.
L’art. 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349 stabilisce, in tema di ripartizione dei titoli tra i pubblici ufficiali, che “i pubblici ufficiali abilitati ai protesti possono, d’intesa con le aziende di credito, per i titoli da esse consegnati, concordarne la ripartizione.
In mancanza di tale accordo il presidente della Corte d’Appello, o il presidente del Tribunale competente da lui delegato, sentiti le aziende di credito, i Consigli notarili, i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina