TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-06-07, n. 201800422
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 07/06/2018
N. 00422/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00392/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2015, proposto da
Società Nerea S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. D S, con domicilio eletto presso l’avv. D S, in Ancona, corso Amendola, 58;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. L D I, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche, in Ancona, piazza Cavour, 23;
nei confronti
Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
- del decreto n. 36/IRE dell'11/5/2015 (D.D.P.F.) del Dirigente della Posizione di Funzione Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi avente ad oggetto “ POR FESR MARCHE 2007/2013 - Intervento 1.2.05.01- Bando 2010 - Revoca del contributo concesso all'Impresa Nerea S.p.A. in concordato preventivo e recupero del contributo liquidato ”, notificato in data 15/5/2015;
- della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'intervento agevolativo concesso con Decreto n. 13/IRE del 20/3/2012 del Dirigente della P.F. Innovazione, Ricerca, Sviluppo economico e competitività dei Settori produttivi della Regione Marche;
- di tutti gli atti connessi, preparatori e conseguenti, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza del Tribunale 2 aprile 2016, n. 188;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2018 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I fatti a base dell’odierna controversia e le ragioni giuridiche esposte in ricorso sono stati così riepilogati dal Tribunale nell’ordinanza n. 188/2016:
“ [….]. 1.1. Con D.D.P.F. n. 267/IRE_11 del 9/11/2010, la Regione Marche approvava il bando e la modulistica per l'attuazione dell'intervento 1.2.1.05.01 del Programma Operativo Regionale (POR) del FESR Marche 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 3986 del 17/8/2007. Tale intervento si inserisce nell'ambito di operatività dell’art. 11 del D.L. 29/8/1994, n. 516, convertito in L. 27/10/1994, n. 598.
L'odierna ricorrente, in possesso dei requisiti di ammissibilità della domanda e di concedibilità degli incentivi, avanzava richiesta di agevolazione in data 13 aprile 2011.
Con D.D.P.F. n. 13/IRE del 20/3/2012 veniva concesso all'impresa Nerea s.p.a. un contributo complessivo di € 144.052,58 a fronte di una spesa ammissibile pari ad € 665.262,91, con anticipo, su richiesta dell'interessata e previa esibizione di specifica polizza fideiussoria, pari al 50% del contributo spettante.
L'Organismo Intermedio MedioCredito Centrale (MCC) S.p.A. di Roma procedeva, pertanto, ad effettuare il versamento dell'anticipazione pari a € 72.026,29, corrispondente al 50% del contributo.
1.2. In data 18 novembre 2013, dopo aver ultimato l'investimento agevolato, Nerea S.p.A. effettuava la rendicontazione delle spese e contestualmente richiedeva la liquidazione del saldo del contributo assegnato.
Il successivo 24 dicembre 2013 la società presentava richiesta di concordato preventivo in continuità presso il Tribunale di Macerata, il quale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo con decreto del 15 ottobre 2014, pubblicato il successivo 23 ottobre 2014.
1.3. Con lettera raccomandata prot. n. 1276/15 dell'11 febbraio 2015, l'Organismo Intermedio MCC S.p.A. di Roma notificava all'impresa ricorrente l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse, motivato dalla perdita dei requisiti di ammissibilità al finanziamento a seguito dell'ammissione dell'impresa beneficiaria a procedura concorsuale, secondo il combinato disposto dell'art. 1 (“soggetti beneficiari”) e dell'art. 20 (“cause di revoca”), lett. h), del bando.
Il 5 marzo 2015 la ricorrente presentava le proprie controdeduzioni, richiedendo l'annullamento del procedimento di revoca. L'Organismo Intermedio notificava all'impresa, con lettera raccomandata prot. n. 2880/15 del 20 marzo 2015, la risposta alle controdeduzioni, confermando che la sottoposizione dell'impresa Nerea S.p.A. alla procedura di concordato preventivo si sostanziava in una delle fattispecie previste come ostative all'ammissione dell'agevolazione, ai sensi dell'art. 1 par. 7 let. c) Reg. CE n. 800/2008 e dell'art. 1 del DDPF n. 267/IRE_11 del 9 novembre 2010.
1.4. Infine, con l'impugnato decreto n. 36/IRE dell'11 maggio 2015, il competente ufficio della Regione Marche revocava il contributo già concesso a Nerea s.p.a. nella misura del 50% pari a € 72.026,29, maggiorato degli interessi di € 4.997,93 - calcolati, dal 7/12/2012 (data di liquidazione dell'anticipo) al 15/6/2015 (data della presunta restituzione della somma), al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del pagamento, pari a 0,75%, aumentato di due punti percentuali, ai sensi del comma 1, art. 55 della L.R. Marche n. 7 del 29/4/2011 - e delle spese di notifica del decreto di revoca (€ 12,90) e veniva stabilito che la somma disponibile di € 72.026,29 (pari alla differenza tra il contributo complessivo concesso e l'anticipazione liquidata) non venisse disimpegnata, essendo già stata trasferita al MCC s.p.a. di Roma affinché fosse utilizzata per procedere ai pagamenti delle ditte finanziate con risorse regionali stanziate a titolo di overbooking di cui al DDPF 128/IRE dell'11/12/2012.
2. La ditta Nerea S.p.A. censura il complessivo operato della Regione e dell’Organismo Intermedio MCC per i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 11 D.L. n. 516/1994 (convertito in L. n. 598/1994). Violazione e falsa applicazione del POR MARCHE 2007/2013 (approvato dalla Commissione Europea con decisione n. 3986 del 17/8/2007). Violazione e falsa applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008 e, segnatamente, dell'art. 1 paragrafo 7. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 15 e 20 del DDPF n. 267/IRE_11 del 9/11/2010. Violazione del principio di buon andamento della P.A. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo sintomatico del difetto di istruttoria.
Nello specifico, Nerea S.p.A. evidenzia al riguardo che:
- l'art. 1 del bando approvato dalla Regione Marche con il decreto n. 267/IRE_11 del 9/11/2010 prevede che le imprese piccole e medie, qualora in possesso di specifici requisiti strutturali e dimensionali, possano beneficiare degli incentivi “se, al momento della presentazione della domanda risulta, [...] che non siano in condizioni di difficoltà ai sensi dell'art. 1 par. 7 Regolamento 800/08”;
- l'art. 1 par. 7 del Regolamento (CE) 800/2008 - richiamando il precedente par. 6 che esclude dall'ambito applicativo del regolamento “gli aiuti alle imprese in difficoltà” - individua tre condizioni alternative alla presenza delle quali le imprese possono definirsi “in difficoltà”, tra le quali il caso in cui, “indipendentemente dal tipo di società, ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza”;
- essa ricorrente ha presentato la domanda di ammissione al bando il 13 aprile 2011, ossia in un momento