TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-02-23, n. 201600117

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-02-23, n. 201600117
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600117
Data del deposito : 23 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00214/2015 REG.RIC.

N. 00117/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00214/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 214 del 2015, proposto da:
V M e V S, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gabriele Gusella e C B, con domicilio eletto presso l’Avv. Gabriele Gusella in Ancona, viale della Vittoria, 2;

contro

Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
Comitato di Solidarietà per le Vittime dell'Estorsione e dell'Usura, Fondo di Solidarietà per le Vittime delle Richieste Estorsive e dell'Usura, U.T.G. - Prefettura di Ancona;

per l'annullamento

- del decreto del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura n. 135 E del 26.11.2014, notificato in data 9.01.215 e in data 27.1.2015, con cui, in relazione all'istanza di elargizione presentata ai sensi della legge n. 44/99 per complessivi € 2.250.000,00, veniva concessa un’elargizione di € 280.000,00 (pari ai 2/3 della quota complessiva di elargizione quantificata in € 420.000,00, stante il congelamento e la sospensione in favore del sig. Vignoni Fiorenzo);

- ove occorra, delle note istruttorie del Prefetto di Ancona del 2.3.2012 e del 27.12.2013, nonchè delle relazioni tutte del Nucleo di Valutazione e del verbale della seduta del Comitato di solidarietà del 3.4.2014 e dell'8.4.2013;

- nonchè diogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto connesso o consequenziale, allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, che svolgono attività imprenditoriale in ambito edile prevalentemente nella provincia di Ancona, impugnano il decreto n. 135 E del 26 novembre 2014 (e gli atti ad esso connessi), adottato dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, con cui, in applicazione dell’art. 3 della legge n. 44/1999, è stata riconosciuta loro un’elargizione in misura notevolmente inferiore rispetto al danno che assumono di aver subito per i fatti estortivi di cui sono stati vittime nel periodo dal luglio 2003 al settembre 2007, quantificati da una perizia tecnica di parte in € 3.571.000,00.

Ciò sulla base delle stime economiche effettuate dal Nucleo di Valutazione, che avrebbe sottostimato le voci relative:

- al danno emergente per l’alienazione forzata di una delle ville realizzate dagli imprenditori e per la cessione ad un prezzo vile di altre n. 5 ville realizzate dalla società GV Costruzioni dei f.lli Vignoni;

- al danno da lucro cessante conseguente alla perdita di due appalti;

- al danno da lucro cessante futuro, stimato, in previsione, sino all’anno 2012.

I ricorrenti contestano l’illegittimità degli impugnati provvedimenti per i seguenti motivi:

violazione e/o falsa applicazione delle norme e dei principi di cui alla legge n. 44/1999, in particolare degli artt. 3 e 9, nonché del DPR n. 455/1999;
violazione delle circolari ministeriali del 28 giugno 2002 e del 26 settembre 2007;
eccesso di potere per arbitrarietà, erroneità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, di presupposti e di motivazione, contraddittorietà e travisamento;
violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno resistendo alle avverse censure e chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza cautelare n. 168/2015 il Collegio ha ritenuto di dover rinviare alla sede di merito la trattazione di tutte le questioni, ivi compresa quella relativa alla giurisdizione - sollevata d’ufficio nel corso della camera di consiglio del 4 giugno 2015 - e ha fissato, a tal fine, la pubblica udienza del 5 novembre 2015, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

II. Preliminarmente, va affermata la giurisdizione di questo Tribunale in merito alla controversia in esame.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che, “mentre in ordine alla determinazione della spettanza o meno del contributo previsto dalla l. 23 febbraio 1999 n. 44 per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura sussiste un'attività discrezionale di valutazione dei presupposti fattuali per la sua elargizione, a fronte della quale l'interessato non può vantare che una situazione di interesse legittimo, non altrettanto può dirsi in ordine alla successiva fase di quantificazione dell'indennità in questione. In tale situazione, infatti, i criteri per la determinazione del quantum sono unicamente quelli tassativamente predeterminati dalla legge (art. 9, l. n. 44 del 1999), essendo la Pubblica Amministrazione priva di ogni potestà discrezionale con riguardo all'entità della somma da erogare, non restando che operare un mero calcolo aritmetico, ovviamente alla stregua degli elementi di prova che, in ordine all'estimazione concreta del danno sofferto, saranno forniti dal richiedente. Conseguentemente, la controversia concernente la quantificazione del contributo in questione spetta alla cognizione del giudice ordinario” (T.A.R. Napoli (Campania), sez. V, 17 aprile 2009, n. 2026).

Orbene, come rilevato anche dal difensore della parte ricorrente durante la discussione orale in seno alla camera di consiglio del 4 giugno 2015, la quantificazione dell’elargizione contestata con il presente gravame non si limita alla determinazione della somma da versare attraverso un mero calcolo aritmetico, ma investe profili valutativi in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per l’elargizione medesima e quindi denota l’esercizio di poteri discrezionali a fronte dei quali la posizione dei ricorrenti è di interesse legittimo. Conseguentemente, la controversia concernente la quantificazione del contributo di che trattasi spetta alla cognizione del giudice amministrativo e, pertanto, è stata correttamente incardinata innanzi a questo Tribunale.

III. Nel merito si osserva che l'elargizione economica di cui alla legge n. 44/1999 è sostanzialmente un beneficio contributivo di natura concessoria, che non ha connotazione risarcitoria, sicchè, sebbene vi sia un onere della prova del danno a carico del beneficiario (cfr. art. 10), tuttavia questi non può pretendere di ottenere un ristoro economico esattamente corrispondente al pregiudizio subito, quand’anche lo dimostri.

Qualora non sia possibile quantificare il danno sulla base delle previsioni degli artt. 9 e 10 della legge n. 44/1999 e 9 e 17 del D.P.R. n. 455/1999 ed in assenza di una valutazione fiscale atta a comprovare il mancato guadagno richiesto dagli istanti nel periodo di riferimento, l’Amministrazione può procedere alla determinazione del danno in via equitativa. La stessa giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. Giurisd., 10 giugno 2009, n. 516), interpretando la normativa in questione, ha chiarito che la quantificazione del danno effettuata ai fini della liquidazione dell'elargizione di cui alla legge n. 44/1999 richiede una documentazione probatoria da parte del richiedente circa l'attività esercitata e, in assenza, l'Amministrazione deve procedervi secondo congrui criteri, dandone preciso conto nella motivazione del provvedimento.

IV. Ciò posto, nel caso in esame non è censurabile l’azione amministrativa con riferimento alla determinazione del danno in via equitativa, data l’impossibilità - per l’assenza di dati certi - di una quantificazione ex artt. 9 e 10 della legge n. 44/1999 e 9 e 17 del D.P.R. n. 455/1999 per tutte le voci di danno richieste, con particolare riferimento al mancato guadagno.

Tuttavia, ancorchè sia possibile per l’Amministrazione riconoscere all’istante l’elargizione di una somma determinata in via equitativa, anche non del tutto corrispondente al pregiudizio subito, tale evenienza implica un onere motivazionale rafforzato, che, ad avviso del Collegio, non è stato puntualmente assolto nel caso di specie.

Il ricorso, pertanto, è fondato in relazione ai rilevati profili di difetto di istruttoria e di motivazione in merito alle deduzioni del Nucleo di Valutazione, addotte a fondamento dell’impugnato decreto.

IV.

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