TAR Palermo, sez. II, sentenza 2016-07-13, n. 201601745
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N. 01745/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02865/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2685 del 2015, proposto da M F, rappresentato e difeso dall’avv. G M, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. G M, sito in Palermo, via Brunetto Latini, n. 11;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliato ex lege;
per l'ottemperanza:
al decreto della Corte di Appello di Caltanissetta 7/5/2014, n. 524;
Visti il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30/6/2016, il Cons., dott.ssa F C;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con atto ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in epigrafe indicato, recante la condanna del Ministero della Giustizia a pagare, la somma di € 4.063,00, oltre interessi legali dalla data della domanda, al soddisfo e ciò a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (nonché, oltre al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 450,00, oltre iva e cpa), chiedendo che venga ordinato all’Amministrazione obbligata di conformarsi a detto giudicato provvedendo al pagamento del dovuto, e che, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, venga nominato un Commissario ad acta, con vittoria di spese (da distrarsi in favore del difensore anticipatario);
- chiede altresì la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di una somma ex art. 114, c. 4, lett. e), c.p.a., per il ritardo nell’esecuzione della sentenza;
- si è costituito in giudizio l’intimato Ministero della Giustizia, producendo la documentazione relativa al pagamento delle somme dovute, nelle more della proposizione del ricorso;
- alla camera di consiglio del 30 giugno 2016, su conforme richiesta dei difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione;
Rilevato che risulta dalla documentazione in atti che, nelle more del ricorso, è stata data esecuzione al decreto azionato;
Ritenuto pertanto che, essendo venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso, debba dichiararsi l’improcedibilità dello stesso;
Ritenuto che le spese del giudizio (liquidate in dispositivo e da distrarsi in favore del difensore, anticipatario) debbano seguire, come di regola, la soccombenza, sia pur virtuale (tenuto conto della regolare notifica del titolo esecutivo azionato presso la sede dell’Ente debitore, del suo passaggio in giudicato e del decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e s.m.i.).