TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-05-30, n. 202200776
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Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00776/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01441/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1441 del 2019, proposto da
X E B S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato U L S D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M P in Bari, Strada Torre Tresca;
contro
Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
E - Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C C e M L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fulvio Mastroviti in Bari, via Q. Sella 40;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 17838 del 2.4.2019, avente ad oggetto “avviso pagamento COSAP – anno 2019”, emessa dalla Provincia di Foggia, Settore Patrimonio e Tributi, per l’importo di euro 87.217,00;
- della nota prot. n. 17838 del 02.04.2019, avente ad oggetto “avviso pagamento COSAP – anno 2019”, emessa dalla Provincia di Foggia, Settore Patrimonio e Tributi, per l’importo di euro 174,00;
- del Regolamento COSAP della Provincia di Foggia approvato in data 19.11.2018, nella parte in cui non prevede un canone COSAP agevolato per le imprese che producano energia fotovoltaica, in violazione dell’art. 63 D.lgs. n. 446/1997;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia e di E - Distribuzione S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2022 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La X E B S.r.l. premette di operare nel settore della produzione di energie da fonti rinnovabili.
In data 25.5.2011 la predetta Società e la Provincia di Foggia sottoscrivevano le convenzioni n. 168 e 169 disciplinanti le concessioni per l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche provinciali relative ad un unico impianto di rete, che attraversa rispettivamente la SP n. 80 cat 1 dal km 8+320 al km 3+300 (concessione n. 168) e la SP n. 79, cat. 1 al km tra la sp 80 al km 6+180 (concessione n. 169).
Nelle suddette concessioni è stato previsto che la società istante fosse tenuta al pagamento di un canone fisso annuo pari ad euro 15,49 per occupazione permanente ai sensi del 2° comma dell’art. 405 del d.P.R. n. 495/92, nonché di una tassa annua (TOSAP) in dipendenza della lunghezza stradale occupata pari ad euro 464,82 per la concessione n. 168 e ad euro 77,47 per la concessione n. 169.
Relativamente all’area oggetto della concessione n. 168, a seguito del collaudo degli impianti di rete per la connessione, ENEL Distribuzione S.p.a. veniva immessa nel possesso gratuito degli stessi.
Relativamente all’area oggetto della concessione n. 169, a seguito del collaudo degli impianti di rete per la connessione, ENEL Distribuzione Spa veniva immessa nel possesso gratuito degli stessi; in data 15.7.2014, tramite atto notarile, i suddetti impianti venivano sarebbero stati anche definitivamente ceduti ad ENEL Distribuzione S.p.a.-.
Con deliberazione n. 44 del 19.11.2018, il Consiglio Provinciale di Foggia ha approvato il regolamento provinciale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), con contestuale abrogazione del regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione e riscossione della relativa tassa (TOSAP).
Quindi la medesima Provincia, Settore Patrimonio e Tributi, Ufficio Tributi COSAP, in seguito, ha notificato alla ricorrente la nota prot. n. 17838 del 2.4.2019, avente ad oggetto “Avviso di pagamento COSAP anno 2019”, nella quale invitava la società ricorrente a far pervenire, con riferimento alla Concessione n. 168, la somma di euro 87.217,00, e la nota prot. n. 17838 del 2.04.2019, avente ad oggetto “Avviso di pagamento COSAP anno 2019”, nella quale invitava la Società a fare pervenire, con riferimento alla Concessione n. 169, la somma di euro 174,00; in entrambi i casi con l’espresso avvertimento che, laddove il pagamento non fosse avvenuto entro il 30 aprile 2019, la p.a. avrebbe provveduto alla revoca della concessione ai sensi dell’art. 14, del Regolamento COSAP della Provincia di Foggia nonché all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 22 del D.lgs. n. 285/1992.
Avverso gli atti in epigrafe ha proposto impugnativa l’interessata (con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale dinanzi al TAR per la Puglia), chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, sulla base dei seguenti motivi:
1) Violazione del legittimo affidamento, violazione del principio di irretroattività dei regolamenti amministrativi, violazione del principio di predeterminazione degli oneri concessori.
Il Regolamento COSAP della Provincia di Foggia, approvato in data 19.11.2018 e richiamato dall’amministrazione resistente nei provvedimenti impugnati, non potrebbe applicarsi al caso di specie, perché alcun articolo delle concessioni n. 168 e n. 169 sopra richiamate prevederebbe il pagamento a carico della Società di un importo COSAP, come disciplinato dall’attuale Regolamento.
Le concessioni avrebbero stabilito che il titolare della concessione fosse tenuto a pagare un canone fisso annuo pari ad euro 15,49 per occupazione permanente ai sensi del 2° comma dell’art. 405 del DPR n. 495/92 (Codice della Strada), nonché una tassa annua (TOSAP) in dipendenza della lunghezza stradale occupata pari ad euro 464,82 per la concessione n. 168 e ad euro 77,47 per la concessione n. 169.
Nessun riferimento, dunque, al canone COSAP introdotto dall’attuale Regolamento, bensì solo al canone concessorio fisso di 14,49 euro di cui al Codice della Strada ed alla tassa TOSAP.
Vi sarebbe stata, quindi, una illegittima applicazione retroattiva del Regolamento COSAP a rapporti concessori sorti e consolidatisi sette anni prima della sua entrata in vigore e risalenti alle concessioni rilasciate nel 2011 in violazione dell’art. 11 disp. Prel. Cod. civ. e del principio del “tempus regit actum”.
L’applicazione retroattiva del regolamento avrebbe leso il legittimo affidamento della ricorrente nella mancata richiesta di corresponsione del canone COSAP, per cui l’impresa, alla data di acquisizione delle concessioni avrebbe organizzato la propria attività imprenditoriale, la gestione del proprio patrimonio e le spese in considerazione del pagamento dell’importo originario e non potendo supporre in alcun modo che la p.a. giungesse ad un ripensamento.
Né la ricorrente, al momento della successiva entrata in vigore del regolamento poteva presupporre che la p.a. avrebbe applicato lo stesso in via retroattiva a rapporti sorti e definiti in data precedente alla sua entrata in vigore, in violazione dei principi del legittimo affidamento e di predeterminazione degli oneri concessori.
L’applicazione retroattiva del Regolamento COSAP comprometterebbe l’equilibrio finanziario della ricorrente, poiché inciderebbe significativamente sulle scelte imprenditoriali dell’impresa, ragionate e calibrate proprio con riferimento agli oneri e delle spese su cui la ricorrente aveva riposto affidamento al momento dell’acquisizione