TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2012-05-09, n. 201204189
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N. 04189/2012 REG.PROV.COLL.
N. 09421/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9421 del 2010, proposto da:
Bahija Waddah, rappresentato e difeso dall'avv. M F, con domicilio eletto presso M F in Roma, via Anapo, 46;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
RIGETTO RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - RISARCIMENTO DANNI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la Sig.ra Wadah Bahija, cittadina marocchina, impugna, chiedendone l’annullamento il decreto – adottato dal Ministro dell’Interno in data 2.9.2010 in esecuzione della sentenza della Sezione n. 30261/2010 di accoglimento del ricorso avverso il silenzio - che ha respinto – ritenendo ostativo il mancato possesso del requisito di un adeguato reddito personale ed attuale - l’istanza di concessione della cittadinanza italiana dalla stessa presentata in data 5.7.2006 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d), della legge 5.2.1992, n. 91. La ricorrente chiede altresì il risarcimento del danno subito per effetto dell’illegittimo operato dell’Amministrazione.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1. Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione e difetto di istruttoria;
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.l. n. 382/89 (conv.l. 8/90). Eccesso di potere.
3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
3. Eccesso di potere per omessa valutazione circa un fatto decisivo ai fini della concessione.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, con memoria scritta chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza pubblica del 24.1.2012 la causa è passata in decisione.
Si impugna il decreto del Ministero dell’Interno del 12.9.2010, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente fondato sulla mancanza, in capo all’istante, del requisito di un adeguato reddito personale ed attuale.
La ricorrente censura il provvedimento di diniego in quanto fondato su una valutazione non attuale della propria capacità reddituale, non tenendo conto delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2008 e 2009 (dalle quali si evince un reddito pari a 8.699,00 annue) nonchè del sostegno economico (pari a circa 5.000-6.000 euro l’anno) concesso dall’ex convivente a titolo di contribuito al mantenimento della figlia nata dalla relazione con la ricorrente;nonché, in generale, della complessiva situazione patrimoniale (proprietà di un immobile in Padova acquistato il 29.12.2008 e menzione della nuda proprietaria di appartamento in Este nel testamento del 6.12.2007 del Sig. M). Inoltre il provvedimento di diniego sarebbe illegittimo per contrasto con il diritto al’unità familiare in quanto non terrebbe conto del fatto che la figlia della ricorrente, nata dall’unione di fatto con un cittadino italiano, è cittadina italiana.
Il ricorso è infondato.
Il decreto del Presidente della Repubblica con cui lo straniero viene stabilmente inserito nella Comunità nazionale costituisce espressione di un potere "latamente discrezionale" che implica l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini della società nazionale.
Come chiarito da ormai consolidato orientamento giurisprudenziale si tratta di un procedimento “concessorio” del tutto particolare in quanto non è volto tanto ad un ampliamento di un elemento della sfera giuridica del destinatario, attribuendogli una qualche particolare utilità, quanto piuttosto ad un’attribuzione di uno status, e quindi di una qualità generale, che ha fatto giustamente dubitare della correttezza della classificazione di tali procedimenti tra quelli concessori. Ed appunto in quanto volto ad una creazione di uno status, e pertanto irrevocabile, il provvedimento di “concessione” della cittadinanza italiana ha una solennità anche formale che lo contraddistingue dai provvedimenti concessori di (singoli) benefici, quali l’essere adottato dal Presidente della Repubblica Italiana, proprio perché ha significato e valore “politico” – in quanto comporta lo “stabile inserimento” di un nuovo soggetto nell’ambito di uno degli elementi costitutivi dello Stato (territorio, governo, popolazione) – e, di conseguenza, degli effetti di portata generale che non sono limitati, come nelle concessioni in senso proprio, ad uno specifico settore dell’attività amministrativa.
In tale prospettiva, la sussistenza dei presupposti prescritti dall’art.9 della legge n.91 del 1992 consente solo all’interessato di avanzare l’istanza di naturalizzazione, ma non costituisce elemento di per sé sufficiente per conseguire il beneficio – come invece accade nel caso dei procedimenti autorizzatori- né costituisce una presunzione di idoneità al conseguimento dell'invocato status, in quanto al conferimento dello status civitatis italiano è collegata una capacità giuridica speciale propria del cittadino cui è riconosciuta la pienezza dei diritti civili e politici: una capacità alla quale si ricollegano anche doveri che non è territorialmente limitata e cui sono speculari determinati obblighi di facere gravanti sullo Stato comunità. Sicchè la concessione della cittadinanza italiana – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di “diritto” che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (vedi, tra tante, T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 23.12. 2010 , n. 38573;