TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2023-10-23, n. 202315665
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Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 15665/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12800/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12800 del 2019, proposto da G L, rappresentata e difesa dagli avvocati L L e A D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in Roma, Viale Giulio Cesare n. 71;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l'annullamento
della D.D. di Roma Capitale – Ufficio Condono edilizio rep. QI/1964/2019 del 3.12.2018, notificata al ricorrente in data 24.6.2019, con la quale è stata rigettata l’istanza di condono n. 45703 prot. n. 0/509054 sot. 0.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato e tempestivamente depositato nei termini perentori di legge, la ricorrente ha impugnato il diniego di condono edilizio ex d.l. n. 269/03, in epigrafe indicato, emesso su istanza del proprio dante causa, autore dell’abuso, relativo alla realizzazione sine titulo di un fabbricato di mq. 106 destinato a civile abitazione, sito nel territorio di Roma Capitale. Il provvedimento negativo si fonda sull’esistenza di vincoli che interessano l’area su cui insiste l’abuso (beni paesaggistici ex art.134 comma 1 lett. a) del Codice – c – D.M. 21.10.1954 - Esondazione e Sommergibilità - P.T.P. Ambito 2 LT C1-1).
2. Ad avviso della ricorrente, il diniego sarebbe illegittimo in quanto:
- il combinato disposto degli artt. 32 e 33, l. n. 47/85 e dell’art. 3, co. 1, lett. b), l.r. n. 12/2004 andrebbe interpretato nel senso che in presenza di un vincolo relativo la domanda di sanatoria non è da considerarsi “automaticamente” da rigettare ma occorre, comunque, l’acquisizione del parere dell’Ente preposto alla tutela del vincolo, laddove, nel caso di specie, tale fase consultiva è stata omessa;
- al contempo, l’amministrazione resistente non ha valutato la compatibilità dell’opera con i vincoli opposti;
- in senso contrario non potrebbero in ogni caso rilevare eventuali previsioni regionali più restrittive, inidonee ad ampliare le ipotesi di insanabilità dell’opera previste dalla normativa nazionale sul condono, tra le quali il disposto dell’art. 3, co. 1, lett. b) della l.r. n. 12/04 richiamato dall’amministrazione nel diniego;peraltro, alcuno dei vincoli indicati nel provvedimento impugnato sarebbe ricompreso nell’elencazione di cui alla menzionata disposizione;
- in subordine, l’amministrazione avrebbe omesso di considerare che l’area in questione è interessata da uno strumento attuativo adottato e di prossima approvazione (Piano Esecutivo relativo al nucleo di edilizia ex abusiva n.13.03 “La Lingua Aurora”, nell’ambito del quale l’immobile ricade in Zona di “completamento, conservazione e nuova edificazione”;
- da ultimo, l’amministrazione sarebbe incorsa in una violazione dell’art. 10 bis , l. n. 241/90, per non avere preso posizione sulle osservazioni formulate dalla ricorrente a seguito del preavviso di rigetto.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, concludendo per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza del 17 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
5.1. In primo luogo, incontestata da parte della ricorrente la sussistenza dei vincoli opposti dall’amministrazione, possono richiamarsi i consolidati principi fatti propri da questa Sezione ( ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV Ter, 19 luglio 2023, n. 12153), dai quali il Collegio non ha ragione di discostarsi:
- “ con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, va precisato che il condono previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti ”;
- nel caso di specie, non si è in presenza di un abuso di minore rilevanza, atteso che si tratta di una nuova costruzione, come tale non riconducibile, secondo le definizioni di cui al d.p.r. n. 380/01, ad un intervento di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria;
- in tali ipotesi, “ è legittimo il diniego di condono disposto in assenza del parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, in quanto il decreto-legge n. 269 del 2003 esclude in via generale la sanabilità delle opere abusive oggetto del terzo condono nelle zone vincolate ” (Cons. St., Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6827);“ soltanto se fossero state assenti le condizioni ostative indicate nel sopra riportato art. 32 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto necessariamente chiedere il parere dell'organo tenuto per valutare la possibilità di rilasciare all'interessato un provvedimento favorevole ” (Cons. St., sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4685).
5.2. Per quanto concerne la pretesa illegittimità del diniego derivante dall’erronea applicazione della normativa regionale, sotto il profilo della natura dei vincoli opposti e della mancata considerazione del piano attuativo urbanistico, si osserva che quest’ultima nel “restringere” (peraltro in modo costituzionalmente legittimo: Corte cost., 30 luglio 2021, n. 181) l’ambito di applicazione del condono statale, ha, correlativamente, “ampliato” e non ridotto le ipotesi di insanabilità dell’opera, estendendole alla sussistenza di un vincolo sopravvenuto, purché rientrante tra quelli tassativamente elencati dal più volte menzionato art. 3, co. 1, lett. b). Posto che resta fermo “ quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985 ” (art. 3, co. 1, lett. b, l.r. n. 12/04), valgono in ogni caso i limiti di condonabilità esposti al paragrafo che precede, ivi compresa l’irrilevanza della conformità urbanistica dell’opera, profilo, quest’ultimo, al quale attiene la ricomprensione dell’area nel Piano Esecutivo relativo al nucleo di edilizia ex abusiva “La Lingua Aurora”. Pertanto, indipendentemente dal richiamo contenuto nel provvedimento alla sola normativa regionale, trattandosi di un provvedimento vincolato ( ex multis T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 5 ottobre 2020, n. 4235), è certo che lo stesso non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato per gli effetti di cui all’art. 21 octies , l. n. 241/90.
5.3. Infine, quanto alla dedotta violazione dell’art. 10 bis , l. n. 241/90, è sufficiente osservare che le osservazioni del privato sono pervenute all’amministrazione oltre il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 6, co. 2, l.r. n. 12/04, come emerge dalle stesse allegazioni di parte ricorrente e dalla documentazione versata in atti.
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.